... materialmente eseguito l'operazione, come risultava dalle cartelle cliniche, con la conseguenza che non poteva essere considerato un mero collaboratore dei ### omessa valutazione che i medici rispondono, ai sensi dell'art. 1176 c.c., ciascuno per la propria condotta, per cui non poteva comunque trovare applicazione l'art. 1228 c.c.; conseguente riconoscimento della piena responsabilità del ### o comunque la sua prevalente responsabilità, con pari riduzione della quota di responsabilità del ### e, conseguentemente, dell'obbligo risarcitorio a carico di #### chiedeva, pertanto, che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si era costituito il ### contestando le doglianze proposte da ### nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale lo stesso proponeva a sua volta appello incidentale, condizionato e subordinato all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale di ### per i seguenti motivi:
1) erronea limitazione della copertura assicurativa del ### alla sua quota di responsabilità diretta, senza tener conto dell'estensione dell'obbligazione assicurativa all'intero importo (leggi tutto)...
causa n. 2424/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Dania Mori, Paola Caporali