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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 25/2024 del 02-02-2024

... in data ###. Riepilogate le vicende di causa, l'appellante ha lamentato, in particolare: - che, “contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure nella sentenza appellata, in presenza di cessione di ramo d'azienda è il cessionario (nel caso di specie ### s.r.l., rimasta contumace) a dover dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto (cfr. ex plurimis, Cassazione - ### Lavoro, n. 6078/2021; Cassazione - ### Lavoro, n. 6078/2021)”, essendo peraltro “incontestabile tra le parti in causa che la cessione del ramo d'azienda, anche del ### di ### del ### ove era addetto l'appellante, è divenuta operativa in favore della società ### s.r.l. a far data dall'01.05.2022, con la inevitabile conseguenza della prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro subordinati in (leggi tutto)...

testo integrale

Sentenza n. 25/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. ### 2. dr. ### rel.  3. dr. ### ha pronunciato in grado di appello, in data ###, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 310/2023 R. G. sezione lavoro, vertente TRA ####, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in ### alla via ### s.n.c.   #### S.R.L. ###, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. ### con domicilio eletto in via ### n. 296 NAPOLI ### - ###' ### S.R.L. #### - ###: licenziamento.  RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con sentenza n. 192/2023 pubblicata in data ### il Tribunale di ###., in funzione di G.L., in accoglimento per quanto ritenuto di ragione della domanda proposta dal lavoratore ### con ricorso depositato in data ### nei confronti della ### S.R.L. e della #### S.R.L., ha dichiarato “l'illegittimità del licenziamento comminato all'attore in data 1 giugno 2022”, con condanna delle società convenute, in solido, al pagamento in favore del ricorrente “di una indennità corrispondente a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, oltre spese di lite per la metà non compensata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale, dichiarata la contumacia della ### S.R.L. e riepilogate le vicende relative al fitto di ramo di azienda della ### alla ### in data ### ed al rapporto di lavoro del ricorrente iniziato alle dipendenze della prima società il ###, ha osservato, in particolare: - che “il ricorrente per espresso accordo tra le parti non rientrava nel contratto di affitto del ramo d'azienda”, il quale faceva riferimento al solo “personale indicato nell'inventario” allegato allo stesso; - che nondimeno doveva trovare applicazione la tutela ex art. 2112 c.c., coordinata con il D. Lgs. n. 23/2015, con le suddette conseguenze, laddove né la ### la quale aveva formalmente licenziato il dipendente il 1°.6.2022 pur senza dunque averne più il potere, aveva dimostrato “di non poter impiegare il lavoratore in altre mansioni impiegatizie, nelle differenti attività imprenditoriali che ha continuato a svolgere”, né la ### il cui rifiuto di assumere il ricorrente “equivale ad un licenziamento di fatto”, aveva dimostrato di non poter adibire il ricorrente “alle stesse mansioni che il lavoratore già svolgeva in precedenza”; - che la NASPI percepita dal dipendente non poteva essere considerata “aliunde perceptum”, in quanto soggetta a ripetizione.  4. Avverso tale sentenza ### ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data ###. 
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante ha lamentato, in particolare: - che, “contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure nella sentenza appellata, in presenza di cessione di ramo d'azienda è il cessionario (nel caso di specie ### s.r.l., rimasta contumace) a dover dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto (cfr. ex plurimis, Cassazione - ### Lavoro, n. 6078/2021; Cassazione - ### Lavoro, n. 6078/2021)”, essendo peraltro “incontestabile tra le parti in causa che la cessione del ramo d'azienda, anche del ### di ### del ### ove era addetto l'appellante, è divenuta operativa in favore della società ### s.r.l. a far data dall'01.05.2022, con la inevitabile conseguenza della prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro subordinati in essere” e, “dunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.”, “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. […]”, sicchè sarebbe “evidente, già prima facie, che precedentemente all'impugnato licenziamento, il rapporto di lavoro dell'appellante sarebbe dovuto proseguire, senza soluzione di continuità, con la titolarità in capo alla società cessionaria ### s.r.l., la quale risultava essere inadempiente a quanto si era vincolata mediante intesa in cd. esame congiunto con le ### di ### e mediante la sottoscrizione di contratto di fitto di ramo d'azienda registrato con ### registrato a Napoli in data ### ( 14403/###) (cfr. doc. 10; doc. 12)”; - che “la suddetta circostanza risulta essere pacifica per esplicita ammissione da parte della stessa appellata ### s.r.l. che nella lettera di licenziamento in questa sede impugnato così dichiara: “[…] - la ### in un primo momento manifestava la concreta intenzione di procedere all'assunzione dei suddetti lavoratori <<task-force>>, volontà confermata anche nel corso degli incontri tenuti con le rappresentanze sindacali presso la propria sede, nell'ambito del c.d. “esame congiunto”;[…]” (cfr. doc. 6)”; - che, “addirittura, la volontà alla prosecuzione del rapporto di lavoro dell'appellante veniva anche manifestata dalla stessa società appellata ### s.r.l.”, “con mail inviata dall'### indirizzata alla mail dell'appellato”… (cfr. doc. 14)”; - che, “a seguito di accesso agli atti da parte dell'appellante presso il ### per l'### di ####, tra i lavoratori ceduti, risultava essere stata presa in carico anche la posizione lavorativa del dott. ### così come evincibile negli allegati ### a pag. 19 ed a pag. 37 (cfr. doc. 13)”; - che “che sulla medesima questione oggetto del presente giudizio in appello e con le medesime parti resistenti (oggi appellate), si pronunciava il Tribunale di ### - ### Lavoro - con sentenza n. 2029 del 14.12.2022 - in maniera difforme rispetto a quanto statuito nella sentenza in questa sede impugnata (cfr. doc. c)”, laddove “il Giudice di prime cure dichiarava il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione sin dall'01.05.2022 dei propri rapporti di lavoro in essere, alle medesime condizioni contrattuali (normative ed economiche), con ### s.r.l., previa declaratoria dei licenziamenti irrogati da ### s.r.l.  (cfr. doc. c)”; - che, quanto al “licenziamento…tamquam non esset, perché irrogato successivamente l'01.05.2022 da un soggetto che non avrebbe avuto più titolarità nell'ambito del rapporto di lavoro”, “secondo un'attenta e precisa ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, lo stesso non teneva in debita considerazione, ai fini della declaratoria sulla illegittimità del licenziamento irrogato e della consequenziale tutela risarcitoria, che l'attuale parte appellata ### s.r.l., oltre ad irrogare un licenziamento successivamente alla data di cessione di ramo d'azienda, nel corso del giudizio, non forniva alcuna prova né circa la sussistenza del motivo addotto, né circa l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente espletate”, dal che “ne discende la violazione e la erronea applicazione dell'art.  18 Legge 300/70 e ss.mm.ii. in riferimento al caso de quo ai fini della declaratoria dell'illegittimità del licenziamento e delle conseguenze a titolo risarcitorio”. 
Ha pertanto concluso chiedendo a questa Corte di volere, previa istruttoria: “1) in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande proposte dall'appellante nei confronti delle società appellate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., perché fondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, 2) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto 3) ordinare a ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la reintegrazione dell'appellante nel posto precedentemente occupato con contestuale condanna della società appellata al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (art. 2120, comma 2, c.c.) dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, costituito dalla ### già percepita, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; 4) in via subordinata, condannare comunque ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari ad un minimo di quattro mensilità e ad un massimo di ventiquattro mensilità commisurate alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (art. 2120, comma 2, c.c.); 5) in via ulteriormente subordinata, accertare la violazione procedurale ex art.  18, comma 6, ### 300/70 e ss.mm.ii. e, per l'effetto, condannare comunque ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari ad un minimo di sei mensilità e ad un massimo di dodici mensilità commisurate alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (art. 2120, comma 2, c.c.); 6) dichiarare, comunque, il diritto dell'appellante, ex art. 2112 c.c., alla formalizzazione della prosecuzione con ### s.r.l. del proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l'effetto 7) condannare, anche in solido, ### s.r.l. e ### s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., alla corresponsione in favore dell'appellante di tutti gli emolumenti retributivi maturati e non corrisposti a far data dall'01.06.2022, o da quella differente data emersa in corso di causa, sino alla definizione del presente giudizio; 8) condannare, infine, anche in solido, ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.  5. Instauratosi il contraddittorio, la ### S.R.L. si è costituita con memoria depositata telematicamente in data ### deducendo, in particolare: - di spiegare “appello incidentale sia per aderire al primo motivo di gravame articolato dall'appellante principale, sia per impugnare il capo di sentenza relativo alla declaratoria d'illegittimità del recesso comminato dalla ### srl e le relative conseguenze”; - che “la ### srl ha addirittura inviato la comunicazione obbligatoria di assunzione (### del sig. ### agli enti competenti in data ### (DOC. N. 10), salvo ad annullarla cinque giorni dopo”, ed ha “altresì convocato il lavoratore per la formalizzazione del contratto, con l'impegno a modificargli il ### da ### a ### ma con l'inquadramento in un livello inferiore, stante la differente classificazione e retribuzione tra i due contratti collettivi (doc. n. 14 di parte ricorrente)”; - che “in tutte le sue richieste, ovvero sia nella diffida del 13.5.2022 (doc.  13), sia in quella del 27.5.2022 a firma del suo avvocato (doc. n. 9 di parte ricorrente), cui la resistente ### ha dato riscontro con pec di pari data (doc.  14) e finanche nella lettera di impugnativa del licenziamento comminato dalla ### srl dell'8.6.2022 (doc. n. 7 di parte ricorrente), il sig. ### ha invocato, solo ed esclusivamente, la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della velia ambiente srl, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in virtù del contratto di affitto summenzionato”; - che “deve ritenersi, altresì, provato documentalmente, oltre che incontestato, che, a decorrere dall'1.5.2022, la ### srl ha trasferito alla ### srl, in forza del contratto di affitto sottoscritto inter partes, l'intero ramo d'azienda costituito dall'attività di gestione integrata dei rifiuti, ovvero la raccolta, il trasporto e la gestione dei rifiuti presso tutti i cantieri in forza all'odierna appellata (“presso i ### di ####### di Napoli, #### a #### a #### e ### del Greco”) e, dunque, anche il cantiere di ### del ### ove era stato assegnato il ### con ordine di servizio n. 4084 dell'1.10.2021 (doc. n. 9 della produzione di primo grado)”, “né può revocarsi in dubbio la circostanza che il sig.  ### fosse impiegato effettivamente sul cantiere di ### del ### oggetto di affitto, stante la copiosa documentazione prodotta in atti dalla deducente (fogli di servizio cantiere di ### gennaio - aprile 2022: doc. n. 8 della produzione di primo grado)”; - che, “dal momento che, come rilevato in primo grado, non è in discussione la legittimità dell'operazione di affitto del ramo d'azienda intercorsa in data ### tra le società convenute nel presente giudizio, né il subentro della ### srl nella gestione del complesso produttivo e funzionale trasferito dalla ### srl, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il diritto del ### a proseguire il rapporto alle dipendenze della società affittuaria, ai sensi dell'art.  2112 c.c., a decorrere dall'1.5.2022”; - che, “in definitiva, il primo Giudice avrebbe dovuto accertare, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2112 c.c., il diritto del sig. ### a transitare alle dipendenze della ### srl alla data dell'1.5.2022 (data di efficacia del contratto di affitto sottoscritto tra le società convenute), per effetto dell'affitto del ramo d'azienda al quale era preposto il lavoratore al momento della formalizzazione del contratto di affitto; con tutte le conseguenze, di carattere retributivo e previdenziale, connesse alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società affittuaria (cd perpetuatio obligationis), ivi compreso il ristoro dei danni prodotti dall'inadempimento della ### srl all'obbligo di assumere il ### ai sensi dell'art. 2112 c.c., pur nella sussistenza dei presupposti di legge”; - che “è evidente l'errore in cui è incorso il primo Giudice, laddove è andato ad esaminare la sussistenza dei presupposti di legge per la legittimità del recesso esercitato dalla ### srl, pur avendo, seppur in via incidentale, riconosciuto che tale licenziamento, in quanto intimato da soggetto non più titolare del rapporto de quo, era da ritenersi tamquam non esset”, laddove, “accertato il diritto del ### alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della ### srl alla data dell'1.5.2022, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inefficace, ovvero assolutamente improduttivo di effetti, il licenziamento adottato dalla ### srl quando ormai era già maturato il diritto del lavoratore al passaggio, trattandosi di un provvedimento inidoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro che, come si è dedotto, prosegue, senza soluzione di continuità, ovvero con efficacia ex tunc, alle dipendenze del vero datore di lavoro (c.d. licenziamento a non domino (sulla falsariga della giurisprudenza formatasi in relazione all'analoga fattispecie del licenziamento irrogato dal soggetto interposto, ovvero a non domino: cfr, ex multis, Cass. 26 maggio 2000 n. 6926; Cass. 16 giugno 1998 5995, F. it. 1998, I, 3583; Cass. 22487/19; Cass. n. 6926 del 2000 e anche 5995 del 1998 e S.U. 21.3.1997, n. 2517)”; - che “la mancanza di legittimazione del soggetto che non è titolare del rapporto, secondo la dottrina più accreditata … comporta, non già l'invalidità dell'atto, non essendo tale mancanza sanzionata da alcuna norma imperativa, ma la mera inefficacia, ovvero la giuridica impossibilità di realizzare l'effetto tipico, di conseguire lo scopo, in quanto riferito a un rapporto di lavoro in cui l'autore del licenziamento non ha la competenza ad ottenere o a risentire degli effetti giuridici del rapporto di lavoro”; - che, “sotto il profilo della tutela giuridica, è pacifico che ###. Lgs. n. 23/2015, applicabile, ratione temporis al rapporto di lavoro in esame, costituitosi in data ###, non disciplini in alcun modo l'ipotesi del licenziamento inefficace, occupandosi invece della diversa fattispecie del licenziamento nullo per motivi discriminatori, ritorsivi o per difetto di forma”; - che, “diversamente opinando, se, come confusamente sembra avere fatto il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, si analizzasse prima la legittimità o meno del recesso comminato dalla ### srl in data ### e poi il diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'affittuaria a decorrere dalla data di operatività del contratto di affitto, 1.5.2022, s'incorrerebbe in un errore d'impostazione della fattispecie in esame, logico oltre che giuridico, negando il diritto all'assunzione del ### alle dipendenze della ### già maturato ope legis, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in data antecedente al licenziamento comminato dalla ### srl”; - che, “alla luce delle considerazioni svolte, dunque, dichiarato il diritto del sig.  ### alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della ### srl alla data dell'1.5.2022, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la questione relativa alla legittimità o illegittimità del recesso avrebbe dovuto ritenersi assorbita, dal momento che, come si è detto, il recesso irrogato dalla ### srl quando ormai era già maturato il diritto del lavoratore al passaggio avrebbe dovuto ritenersi inefficace, ovvero assolutamente improduttivo di effetti, il licenziamento adottato dalla ### srl”, “né la ### srl può ritenersi responsabile per il mancato passaggio dell'odierno appellante all'affittuaria ### dal momento che la ### srl ha regolarmente comunicato a quest'ultima i nominativi dei lavoratori (tra cui quello del ricorrente) che, pur non essendo per così dire cantierizzati, ovvero provenienti dalla precedente aggiudicataria dell'appalto, erano stati stabilmente impiegati nell'appalto de quo”, “tanto più che, oltre all'elenco integrativo inviato dalla ### srl in fase di trattative, la ### srl ha ricevuto ben tre lettere di diffida e messa in mora da parte del lavoratore e, ciò nonostante, è venuta meno all'obbligo di assumere il ricorrente ex art. 2112 c.c.”; - che il regime di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c. “opera esclusivamente con riferimento ai crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e non già in relazione a quelli successivi, scaturenti dal rifiuto della ### srl di assumere il ricorrente addetto al ramo oggetto di trasferimento”; - che, “fermo il carattere assorbente delle precedenti considerazioni, il Tribunale è incorso in errore anche nel ritenere violato il disposto di cui all'art. 2112 c.c., sul presupposto che il licenziamento è stato irrogato a causa della cessione del ramo d'azienda alla ### srl”, laddove, “nel caso di specie, com'è evidente dal tenore testuale del provvedimento in esame, la ### srl, pur dando atto nella premessa dell'evento successorio e del rifiuto della ### di applicare il disposto di cui all'art. 2112 c.c., ha motivato il provvedimento espulsivo in virtù della riorganizzazione dell'attività imprenditoriale, indirizzata verso un settore completamente diverso da quello precedentemente praticato (ovvero la gestione degli impianti di trattamento dei ###, rappresentando altresì l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nell'ambito dell'intero complesso aziendale, sia in mansioni equivalenti che in mansioni inferiori a quelle svolte, anche con riferimento al settore di nuova acquisizione ###, trattandosi di un ambito che necessita <<profili di alta specializzazione non fungibili>> ed incompatibili con la sua professionalità”; - che “la ### srl resiste alle doglianze dell'appellante” relative alla invocata applicabilità dell'art. 18 S.L., “stante l'inapplicabilità al rapporto di lavoro in esame della disciplina di cui all'art. 18 S.L., trattandosi, come si è più volte ribadito, di un rapporto costituito in data ### e, al contempo, chiede la riforma del medesimo capo di sentenza su riportato, spiegando appello incidentale per avere il Tribunale completamente omesso qualsivoglia pronuncia in ordine alla prova testimoniale richiesta dalla società, sia in ordine al riassetto organizzativo dedotto che in merito al rispetto dell'obbligo di repechage”. 
Ha pertanto concluso chiedendo, previa istruttoria, di: “1) in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla deducente ### ed in riforma della sentenza impugnata, estromettere la ### srl dal presente giudizio, per difetto di legittimazione (rectius, difetto di titolarità) per le ragioni illustrate nei primi due motivi di diritto della presente memoria, stante il diritto del ### alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ### srl a decorrere dall'1.5.2022, ovvero antecedentemente al recesso comminato dalla ### srl, da ritenersi inefficace, siccome irrogato a non domino; b) in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla ### srl ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, siccome infondata, in fatto e in diritto, la domanda proposta dal sig.  ### con il ricorso di primo grado, per le ragioni illustrate nella presente memoria; c) in riforma della sentenza di primo grado, condannare le altre parti al pagamento delle spese di lite del doppio grado, oltre spese generali, IVA e ### in applicazione del principio della soccombenza”. 
E' invece rimasta contumace la ### 6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.  7. Entrambi gli appelli proposti vanno accolti per quanto rispettivamente di ragione sotto il profilo delle diverse conseguenze che il primo giudice avrebbe dovuto trarre dalla ricostruzione giuridico-fattuale delle vicende di causa.  8. Va osservato che l'attore, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva fondatamente dedotto, con riscontro probatorio innanzitutto documentale, di essere stato addetto, quale dipendente ### al ### di ### del ### la cui attività era stata oggetto di affitto di ramo d'azienda decennale come da contratto in atti in favore della concessionaria ### s.r.l. invocando la conseguente tutela ex art. 2112 c.c., norma che prevede per tale ipotesi la continuazione del rapporto con il cessionario.  9. Tale prospettazione è stata condivisibilmente accolta dal primo giudice (del resto la stessa ### S.R.L. aveva in un primo momento comunicato l'assunzione del lavoratore - cfr. comunicazione “UNILAV” in atti, a valere dalla data del 1°.5.2022, coincidente con il concordato inizio dell'affitto di azienda) e peraltro, in assenza di specifica contestazione, deve finanche ritenersi coperta da giudicato, sicchè non occorrono ulteriori disquisizioni sul punto.  10. Sul piano delle conseguenze, tuttavia, il Tribunale, dopo avere coerentemente affermato che il licenziamento intimato dalla ### doveva “ritenersi…tamquam non esset, poiché intimato da un soggetto che ormai non doveva più essere il datore di lavoro in forza della cessione del ramo d'azienda”, ha erroneamente statuito un indennizzo a carico della ### laddove l'unica corretta conseguenza giuridica del suddetto accertamento sarebbe stata la ### declaratoria del diritto del lavoratore ex art. 2112 c.c. alla prosecuzione del rapporto con la ### S.R.L. a far data dall'affitto di azienda, con condanna di detta società al pagamento in favore del ### a titolo risarcitorio delle retribuzioni non corrisposte dalla data dal 1°.6.2022 (successiva a detto affitto, ma da considerare nei limiti del “petitum”), come del resto in altri analoghi giudizi disposto per posizioni analoghe (cfr. Trib. S.M.C.V., Sent.  14892/2023; ### Noc. Inf., Sent. n. 2029/2022, qui richiamate sotto il profilo motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c.), crediti per i quali non sussiste nemmeno alcuna responsabilità solidale della ### in quanto tale responsabilità è limitata solo alle spettanze maturate prima del fitto di ramo di azienda, delle quali non si discute.  11. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, gli appelli proposti vanno quindi accolti per quanto rispettivamente di ragione nei sensi di cui in epigrafe e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di ### alla prosecuzione del rapporto con la #### S.R.L. a far data dall'affitto di azienda, con condanna di detta società al pagamento, in favore dell'attore, delle retribuzioni non corrisposte a far data dal 1°.6.2022 e fino alla data odierna.  12. Le spese processuali sostenute da ### e dalla ### S.R.L. nel doppio grado, liquidate come in dispositivo ex D.M.  55/2014 e ss. mod., cadono a carico della soccombente ### S.R.L..  P. Q. M.  La Corte così provvede: a) accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di ### alla prosecuzione del rapporto con la ### S.R.L. a far data dall'affitto di azienda e condanna detta società al pagamento, in favore, dell'attore delle retribuzioni non corrisposte a far data dal 1°.6.2022 e fino alla data odierna; b) condanna la ### S.R.L. al pagamento delle spese processuali sostenute da ### e dalla ### S.R.L. nel doppio grado, liquidate per ciascuna parte per il primo grado in € 2.695,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in € 1.984,00 per compensi, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, nonchè in € 647,50 per borsuali sostenute da ### Così deciso in ### il #### est. ### dr. ### dr. ### n. 310/2023

causa n. 310/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Maio Gabriele, Stassano Maura

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 2440/2025 del 23-06-2025

... pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 3998/2024 R.G. promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv. ### e D'### (###) ### 27 70024 Gravina in ### , con elezione di domicilio in ### presso l'avv. ### ATTORE contro: ### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv. ### . ### e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo; ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23-06-2025, che qui si intende richiamato, a seguito della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento. Motivi della decisione ### che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di BARI ### Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 3998/2024 R.G. promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.  ### e D'### (###) ### 27 70024 Gravina in ### , con elezione di domicilio in ### presso l'avv. ### ATTORE contro: ### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.  ### .  ### e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo; ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23-06-2025, che qui si intende richiamato, a seguito della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento. 
Motivi della decisione ### che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima. 
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione controversa, mutamento che nel caso in esame si è concretizzato nella rinuncia agli atti e la contestuale accettazione della medesima rinuncia in ragione dell'intervenuta transazione. 
La rinuncia all'atto di precetto opposto, intervenuta nelle more del giudizio, ha fatto venir meno le ragioni sostanziali della lite, così privando le parti di continuare il giudizio. 
Non va tuttavia sottaciuto il comportamento processuale tenuto da parte opposta, ai fini della determinazione delle spese di giudizio, che ha rinunciato al precetto opposto solo dopo la prima udienza. 
Ed infatti la ### odierna opposta ha espressamente ammesso che l'atto di precetto opposto è stato erroneamente notificato, aderendo immediatamente alle tesi dell'opponente e rinunciando all'atto di precetto oggetto del presente giudizio.  ### diversa pattuizione tra le parti in ordine alle spese (ex art. 90 ss c.p.c.), il Giudice deve quindi regolare le spese di giudizio. 
A ciò si aggiunga che a seguito dell'intervenuta rinuncia all'atto di precetto le ulteriori eccezioni, che avrebbero comunque meritato un adeguato approfondimento giuridico, restano assorbite. 
Non resta, quindi, che decidere sul carico delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico della ### di ### in proposito va precisato che nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in ### civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in ### Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in ### civ. Mass.  1998, 789). 
Alla luce di quanto esposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese di lite vengono poste a carico dell'opponente come da dispositivo.  P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del ### Dott. ### definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere; - Pone a carico della ### in persona del legale rappresentante p.t., le spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 1.264,00 di cui €. 264,00 per spese ed €. 1.000,00 per diritti e per onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50% ex art. 15 T.P., IVA e CAP come per legge; Sentenza resa ex ### 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. 
Così deciso in data ### dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.   il Giudice Dott.

causa n. 3998/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Liso

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 04-02-2025

... a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al segu ente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del 5 rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2063/2018 R.G. proposto da: ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D, domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. ### - controricorrente - avverso la senten za della ### tributaria regional e della ### n. 1508/04/2016, depositata in data 5 dicembre 2016. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal ### Rilevato che: 1. ### ex dirigente ### s.p.a. (d'ora in avanti solo ###, iscritto al F ondo pensione denom inato “### ” (previdenza integrativa aziendale), in quiesce nza dal 1997, presentò all'### finanziaria istanza di rimbo rso ### della ### - Ex dirigente ### s.p.a. - Fondo integrativo ### differenza tra quanto versato all'erario dal sostituto d'imposta ### (nella misura del 3 4,61%) e quan to dovuto per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 12,50%, prevista per i redditi di capitale dall'art. 42 , comma 4, t.u.i.r., e dall'art. 6 l. 482/1 985. 
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugn ò il diniego chiedendo la condanna dell'erar io al rimborso della sudde tta differenza. ### tributaria provinciale di ### respinse il ricorso.  2. Interpost o gravame dal contribuente, la ### tributaria regionale della ### confermava la decisione di primo grado ritenendo corretta l'applicazione, da parte dell'### dell'aliquota prevista per la tassazione separata di cui agli artt. 16 e 17 t.u.i.r. atteso che, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, l'originario contratto riconduci bile all'assicurazione sulla vita era stato sostituito con ‘una forma di previdenza comp lementare' retroattiva a far data dal primo gennaio 1986, ‘per cui è da ritenere che la formula assicurativa non abbia mai avuto in realtà alcuna applicazione'; inol tre, le e rogazioni per la costituzione del fondo erano in gran parte a carico dell'### 3. Il contribuente proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a due motivi, ovvero: a) la violazione degli artt. 42, 16, 17, t.u.i.r., 6 l. 482/1985, 1, comma 5, d.l. n. 669/1996 conv. con mod.  dalla legge n. 30/1997, dovendo applicarsi l'aliquota del 12,50%; b) il vizio di motivazione della sentenza. 
Con l'ordinanza n. 9179/2012 questa Corte, accolto il ricorso del contribuen te, cassò con rinvio la pronuncia di appello richiamando i principi statuiti dalle ### (in un ‘caso analogo a quello in esame') nella sentenza n. 13642/2011, per la quale la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, va applicata solo sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd.  rendimento, dovendosi con tale espression e intendere «”il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del ### del capitale accantonato». 3 4. Riassunto il giudizio dal cont ribuente , la ### tributaria regionale della ### in diversa composizione, accoglieva parzialmente il ricorso originario del contribuen te ‘dich iarando il diritto di quest'ultimo al rimborso degli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sulla differenza tra quanto versato all'erario e quanto dovuto a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 12,50%, alle sole somme liquida te per il “rendimento netto”, accertate in € 141.480,83, oltre interessi'.  5. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione l'### affidan dosi a due motivi. Il contribu ente resiste con controricorso eccependo, preliminarmente, l'inammis sibilità dei motivi perché finalizzati ad una ‘revisione degli accertamenti di fatto operati dalla ### (pag. 37 del controricorso). 
È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il ###.  ###, nella persona del dr. ### in data 21-23 dicembre 2024 ha depositato memoria con cui ha chiesto accogliersi il ricorso. 
Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha ribadito le p roprie difese e chiesto, in s ubordine, la rimession e della questione alle ### Considerato che: 1. Con il prim o motivo l'### delle entrate lamenta la «violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito».  2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 42 (ora 45), della L. n. 482 del 1985, art. 6 e dell'art. 2697, c.c.». 
L'### assume che, a seguito del rinvio disposto da questa Corte, la CTR era stata chiamata ad accertare la provenienza del rendimento netto e se questo fosse frutto di un investimento sul 4 mercato del capitale accantonato. Lamenta, tuttavia, che tale indagine sia mancata in q uanto la CTR ha ritenuto corret ta la quantificazione proposta dal contribuente sulla scorta del principio di non contestazione e ha posto l'onere probatorio a carico dell'### invece che sul contribuente stesso il qual e, invece, non poteva liberarsene con una semplice perizi a di parte. Aggiunge che quest'ultima aveva determinato il pret eso rendim ento sulla base della riserva matematica operata dall'### ovvero sottraendo dai contributi versati l'indennità finale liquidata dal ### e che nella certificazione, proveniente dall'### e non dal ### non emergeva né il quantum dell'investimento né la tipologia e, dunque, nemmeno l'eventuale rendimento netto come individuato dalle ### Precisa che la CTR non avrebbe dovuto operare alcun distinguo in relazione alla quali ficazione del ren dimento come proveniente da ### o dal sistema ### 3. I mo tivi , subit o superando l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, atteso che non sono finalizzati ad un nuovo accertamento di fatto della vicenda, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati.  3.1. Per chiarire i termini della questione di diritto in esame occorre innanzitut to ricordare la fondamentale pronuncia delle ### di questa Corte (Cass. Sez. U. 22/06/2011, n. 13645; conforme la coeva n. 13642 ), secondo cu i «in tema d i fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un ### di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al segu ente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del 5 rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art.  6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».  3.2. Con specific o riferimento al ### ( e all'analogo strumento finanziario ### cui sono stati trasferiti i fondi di ### a partire dal 1998), questa Corte, anche di recente (ex multis, 06/03/2019, n. 6514, da ultimo consolidata, tra le altre, da 13/05/2021, n. 12860; Cass. 19/07/2021, n. 20617 ; 21/10/2021, n. 29479; Cass. 19/07/2022, n. 22670 ; 14/07/2023, n. 20332), ha pun tualizzato come la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6, de lla legge n. 482 d el 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, p ossa applicarsi solo agli importi derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un ### che non abbia mai investito sul mercato finanziario (Cass. 29/12 /2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 28 0; 04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/201 2, n. 8320; 27/03/2013, nn. 7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013, n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; 12/02/2014, n. 3132; Cass. 19/03/2014, n. 6380; 09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; 22/05/2015, n. 10604; Cass. 13/01/2017, n. 720; 15/06/2018, n. 15853; Cass. 19/06/2018, n. 16116). 
Costituiscono, quindi, il “re ndimento netto”, come ha ulteriormente precisato questa Corte, le « somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire 6 la copertu ra richiesta dalle prest azioni previde nziali concordate» (Cass. 28/02/2020, n. 5487; Cass. 18/10/2017, n. 24525).  3.3. Nella prospet tiva che qui rileva, pertan to, si deve escludere che possa considerarsi quale “rendimento” ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato d ell'intero pat rimonio ### poiché tale fattore costit uisce il risultato di u na mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato ( 07/03/2018, n. 5436; Cass. 21/02/2018, n. 4941). Si è anche rimarcato (come ampiamente argomentato in motivazione da n. 16116 /2018 cit. ) quale sia l'àmbito dell'indagine fattua le pertinente il principio di diritto affermato dalle ### unite (sent.  13642/2011), che impone la necessità di una «ricostruzione dell'impiego delle somme sul mercato finanziario» , con apposita verifica se vi sia stato «l'impiego da parte del ### sul mercato del capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%». Inoltre, spetta al contribuent e, che impugna il rigetto di un'istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua prete sa; l'interessato , pertanto, è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell 'indenni tà ricevut a ascrivibile a rendimen ti frutto d'investime nto sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al «co nteggio proveniente dall'### prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna speci ficazione sui criteri utilizzati per la quantificazione de lla voce rendime nto, così da chiarire se si tratta e ffettivamente di incremento della quota individuale del ### attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (Cass. 21/12/2016, n. 720; 15/03/2017, n. 13278; Cass. 16/03/2017, n. 13281).  3.4. Così schemat izzato il tema della causa, venendo ora all'esame congiunto dei motivi di ricorso, è evidente che la sentenza 7 impugnata non ha fatto cor retta applicazione dei principi ora enunciati, né delle prescrizioni dell'ordinanza di rinvio: l'errore commesso dalla ### sta nell'avere dato per non cont estato, in aderenza alla tesi dell'at tore sostanzia le, che esistesse un rendimento del capitale accantonato nel ### senza verificare, da un lato, l'an dell'investimento, ossia l'effettivo impiego sul mercato (finanziario o dei valori mobiliari) del capitale accantonato (nel ###, dall'altro, ove appurata una simile destinazione del capitale, il quantum del rendimento, visto che soltanto tale importo era assoggettabile alla tassazione ridotta del 12,50%.  3.5. Con particolare riferimento al profilo probatorio, secondo il costante orientamento sezionale (del quale in parte si è dato conto in precedenza) va escluso che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere ne lla certificazione ### della redditività, sul mercato, dell'intero p atrimonio ne tto dell'impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato. Pertanto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, si rileva che dalla certificazione ### non è possibile trarre elementi probatori idonei a dimostrare che il capitale accantonato tramite i versamenti del contribuente ha costituito una “posizione individuale” ed è stato investito sul mercato di riferimento (finanziario, mobiliare, o altro mercato).  3.6. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che né la certificazione ### né la consulenza di parte assolvono all'onere probatorio, gravante sul contribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rim borso, p oiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del ### attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. nn .  13278/2021 e 13281/2017 cit.; Cass. 03/04/2019, n. 9246; 28/04/2021, n. 11171; Cass. 04/05/2011 nn. 11611 e 11612; Cass. 8 28/03/2022, n. 9959). Il prospetto ### certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale. Quello ind icato nell a certificazione ### g iova ricordarlo, è il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell'intero patrimonio dell'####, la relazione attuariale, prodotta nel giudizio di merito e più volte menzionata nel ricorso (in disparte la considerazione che essa non è un mezzo di prova, ma mera allegazione difensiva), nulla dice circa l'incremento della quota individ uale del ### at tribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato. 
In relazione a questo aspetto della lite è decisiva la sottolineatura di Cass. 21/ 10/2021, n. 29479, che ricorda come, con estrema chiarezza «nella nota del 28 aprile 2014 dell'### si afferma che la ### “non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale ### interno con accantonamento a bilancio ### - un'attività di investimento sui mercati finanzia ri. Pertanto , nessun rendime nto derivante dall'investimento, da parte del ### sui mercati finanziari è ipotizzabile”. La configurabilità di un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del ### del capitale accantonato risulta incompatibile co n il tenore dell'accord o ### del 16 aprile 1986, in quanto l'importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l'ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel ### e quanto erogato in concreto ai dirigenti». Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di ### relativo all'esercizio finanziario 1997 (Cass. n. 16116/2018 cit.; Cass. 23/11/2020, n. 26543).  3.7. I suddetti principi sono stati ribaditi da questa Corte in fattispecie perfettamente specu lare a quella per cui è l'odierno giudizio (16/06/2023, n. 17417) e sono ormai og getto di u na giurisprudenza consolidata, cui il Collegio intende dare continuità, 9 non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per il rinvio alle ### della Corte sollecitato dal contribuente con la memoria.  4. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza va cassata; non essendo neces sari ulteriori accertament i di fatto, poich é la vicenda fiscale è stata sviscerata anche sul piano dell'apprezzamento del materiale probatorio, e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art 384, secondo comm a, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso introduttivo.  5. La particolarit à della fat tispecie che ha reso necessario l'intervento delle ### di questa Corte e di s uccessive pronunce chiarificatrici, induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità.  6. Le spese relative a questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il ricorso, cassa la sentenza im pugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. 
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità. 
Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell'### delle entrate, in persona del ### pro tempore, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.   

Giudice/firmatari: Napolitano Lucio, Tartaglione Giuliano

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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 685/2023 del 23-06-2023

... per una somma da accertarsi in corso di causa o in via equitativa, in entrambe le ipotesi da contenere nella somma di € 25000.00. ### autonomamente, e comunque, il Tribunale condannare il convenuto, oltre alle richieste citate di rilascio, a pagare, a titolo di occupazione abusiva e/o ingiustificato arricchimento, per aver posseduto la quota di proprietà dell'istante impedendo alla stessa di poterne disporre autonomamente a far data dal 31.12.15. Condanni di conseguenza il Tribunale il convenuto stesso al pagamento in favore dell'istante di una somma e/o indennizzo, da accertarsi in corso di causa o in via equitativa (anche, a titolo di compenso corrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivo del godimento della cosa, e/o a titolo di illegittima occupazione e/o per illecito (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE nella persona del giudice unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2022 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione; attrice E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  convenuto ### occupazione illegittima - inadempimento contrattuale ### come da rispettivi scritti difensivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il #### conveniva in giudizio il fratello ### deducendo che: - con atto del 21.3.2015 a rogito notaio #### aveva donato ai figli, ### e ### pro indiviso ed in parti uguali, diritti di nuda proprietà (riservato l'usufrutto in capo alla stessa donante vita natural durante) in ragione di 1/3 su porzioni di fabbricato site in #### del ### civici 28 e 30, oltre a diritti di piena proprietà in ragione di 1/3 su terreno agricolo in località ### - con lo stesso atto i germani erano addivenuti alla divisione dei cespiti oggetto di donazione, con attribuzione a ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 30 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 10) e ad ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 28 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 9) oltre alla piena proprietà del terreno agricolo (in catasto al foglio 1, mappale 878); - sempre con l'atto in questione i due fratelli avevano convenuto, a perfezionamento delle suddette stipulazioni, le seguenti operazioni, fissandone il termine di compimento al 31.12.2015: a) la separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento esistenti, in modo da rendere autonoma ciascuna porzione di fabbricato; b) il rilascio, da parte di ### della materiale detenzione dei locali attribuiti alla sorella e la realizzazione, a cura e spese del medesimo, di un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; c) la realizzazione, sempre a cura e spese di ### di un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche con trasformazione della finestra esistente in vano porta; - era inoltre previsto, anche con riferimento ad una planimetria allegata all'atto, che: d) la separazione dei vani al piano seminterrato sarebbe stata realizzata a spese comuni con la costruzione di un muro divisorio dello spessore di 20 centimetri in monoblocchi di laterizio e malta cementizia; e) il muro divisorio al primo piano - “tratto 1/2” - sarebbe stato realizzato a spese comuni, entro tre mesi dal consolidamento dell'usufrutto, con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm in; f) la chiusura dei vani porta sia al piano terra che al primo piano sarebbe stata realizzata a spese comuni entro il ### con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm; - contrariamente agli accordi, ### aveva realizzato il muro indicato con la lettera “Z” nell'allegata planimetria direttamente sulla scala esterna esistente, appartenente all'attrice; - inoltre, sempre contravvenendo ai patti, il medesimo aveva interrato un tubo nel terreno attribuito in proprietà all'attrice; - nonostante la disponibilità (anche economica per le spese comuni) manifestata dall'istante, il convenuto non aveva adempiuto alle obbligazioni citate, aveva disatteso gli accordi ed aveva continuato a possedere, occupandolo, l'immobile dell'attrice, impedendo a quest'ultima di far uso dei propri diritti; - a nulla erano valse le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 13.11.2017, così inutile si era rivelato il tentativo di mediazione del 28.6.2018, conclusosi negativamente. 
Per tali motivi, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, ### il Tribunale, accertati i fatti, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare il convenuto a rispettare le obbligazioni assunte, ordinandogli, come riportato nella premessa di quest'atto ai punti A) B) C): - di separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - di rilasciare la materiale detenzione dei locali attribuiti all'istante; - di realizzare a propria cura e spese un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche trasformando l'attuale finestra in vano porta. 
In relazione alle richieste di cui ai punti D) E) F) di cui alla premessa ### il Tribunale condannare il convenuto al pagamento della metà delle spese necessarie ad eseguire i lavori menzionati in premessa al punto 4), spese da accertarsi tramite CTU e/o documentate da fatture. Vorrà, inoltre il Tribunale: condannare il convenuto a realizzare, a propria cura e spese un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; condannarlo a demolire il muro indicato con la lettera “Z” dell'allegata planimetria ed a ricostruirlo secondo quanto risulta dall'accordo; condannarlo a rimuovere il tubo interrato di cui è nota nella premessa di quest'atto al n. 6. 
In ogni caso, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, come conseguenza delle condotte illegittime evidenziate, e per una somma da accertarsi in corso di causa o in via equitativa, in entrambe le ipotesi da contenere nella somma di € 25000.00.  ### autonomamente, e comunque, il Tribunale condannare il convenuto, oltre alle richieste citate di rilascio, a pagare, a titolo di occupazione abusiva e/o ingiustificato arricchimento, per aver posseduto la quota di proprietà dell'istante impedendo alla stessa di poterne disporre autonomamente a far data dal 31.12.15. Condanni di conseguenza il Tribunale il convenuto stesso al pagamento in favore dell'istante di una somma e/o indennizzo, da accertarsi in corso di causa o in via equitativa (anche, a titolo di compenso corrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivo del godimento della cosa, e/o a titolo di illegittima occupazione e/o per illecito protrarsi dell'occupazione), corrispondente al tempo dell'occupazione della porzione di fabbricato dell'istante a far data dal 31.12.15 fino al rilascio. 
Con condanna, in ulteriore subordine, del convenuto al risarcimento dei danni anche a solo titolo di ingiustificato arricchimento tenendo conto del vantaggio patrimoniale dell'accipiens anche sotto il profilo della spesa risparmiata per l'affitto di locali al costo e nella stessa posizione di quelli oggetto di lite. Sempre e comunque con gli interessi compensativi, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato godimento del bene, e decorrenti dal 31.12.15: nel caso si accolga la domanda di arricchimento, gli interessi sono dovuti dalla data del fatto in quanto il debito di arricchimento è un debito di valore e come tale produttivo di interessi fin dalla sua origine. 
Sempre e comunque ### il Tribunale condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di lite e con condanna al pagamento delle eventuali spese di CTU”. 
Si costituiva in giudizio ### il quale, nel chiedere il rigetto delle domande, previo accertamento dell'inadempimento dell'attrice alle proprie obbligazioni, osservava, in sintesi, che: - #### e ### avevano concordato le modalità di divisione dell'immobile di famiglia sito in #### del ### costruito nel 1913 ed ampliato nel 1968/1969; - ### si era riservata l'usufrutto su una parte di esso; - il convenuto, avendo più urgente necessità della sorella di sfruttare l'immobile per esigenze abitative, aveva investito interamente le proprie risorse nei lavori di ristrutturazione del fabbricato, sostenendo costi per circa € 70.000,00; - oltre ai lavori edili, eseguiti partendo dal locale seminterrato, il convenuto si era preoccupato di separare le relative utenze ed infatti: a) l'impianto idraulico era funzionante e completo in ogni sua parte; b) l'impianto elettrico era stato interamente predisposto mancando minimi dettagli all'ultimazione; c) l'impianto di riscaldamento era stato ultimato necessitando soltanto dell'installazione degli elementi radianti e della relativa macchina da combustione, già acquistata dal convenuto; - il ### non disponendo di ulteriori risorse per l'ultimazione dei lavori, si era rivolto ad istituti di credito per la concessione di un mutuo, che gli era stato però negato in assenza del necessario consenso della madre, usufruttuaria dell'immobile; - per tale motivo ed anche per problemi di salute, egli si era trovato dunque nell'impossibilità di completare le opere (le quali era state altresì rallentate dalla presenza della ### all'interno dello stabile) così come di reperire altro alloggio; - l'attrice si era peraltro resa inadempiente agli accordi, non effettuando alcuna separazione delle utenze, tanto che il contatore dell'impianto elettrico servente la sua porzione, ancora intestato ad ### si trovava posizionato in quella del convenuto; - inoltre il convenuto aveva provveduto interamente a proprie spese alla realizzazione di un muro divisorio, come da piantina sottoscritta dalle parti, senza ricevere alcun contributo dalla sorella; - il Fratarcageli, ancora, aveva provveduto alla realizzazione del vano porta di collegamento della corte esclusiva esterna alla sua porzione di fabbricato sita al piano seminterrato, alla separazione dei vani al piano seminterrato, alla realizzazione del muro divisorio al primo piano, mentre la chiusura del vano al piano terra non era stata effettuata considerata la situazione del contatore dell'attrice insistente nella porzione assegnata al convenuto; - il convenuto, infine, aveva provveduto alla realizzazione del muro di recinzione ed alla realizzazione di una rete fognaria autonoma nella sua proprietà esclusiva, senza pregiudizio per l'attrice; - in sostanza, perciò, l'attrice si era disinteressata completamente dei suoi obblighi, così come stabiliti nell'atto del 21.3.2015, pretendendo l'esecuzione dei lavori da parte del fratello per poi beneficiare del risultato raggiunto, sicché l'eventuale omissione imputabile a quest'ultimo doveva farsi dipendere esclusivamente dalla condotta omissiva della sorella. 
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con nomina di CTU nella persona dell'#### Espletata la consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta. 
Orbene, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ben illustra la situazione dei luoghi anche con documentazione fotografica, planimetrie catastali e elaborati grafici consistenti in rilievi architettonici dei tre piani (seminterrato, terra e primo) di cui si compongono le porzioni immobiliari delle parti (sub 9 e sub 10 della particella 217, foglio 5 NCEU), in cui sono ben evidenziati i confini catastali, lo stato di fatto esistente, le opere di divisione realizzate e quelle viceversa incompiute.  ### ha innanzitutto confermato che le due porzioni di fabbricato non risultano ancora autonome e indipendenti. Quindi ha evidenziato quanto segue. 
Entrambe le unità immobiliari risultano dotate di corti esclusive su tre lati, separate tra loro, a valle dell'edificio, da un muro in c.a. realizzato tra il fabbricato ed il confine S/O tra le particelle 216 e 217. Detto muro, però, non risulta realizzato sulla linea di confine catastale che separa le due unità immobiliari di cui si discorre (riportata anche nella planimetria allegata all'atto del 21.3.2015), ma, diversamente, sulla corte esclusiva dell'unità immobiliare sub 9 attribuita all'attrice. In aderenza al muro (sul lato prospiciente l'u.i.u. sub 10 attribuita al convenuto) si trova un manufatto in legno, che ricade anch'esso, parzialmente, sulla corte esclusiva dell'u.i.u. sub 9 dell'attrice. 
Precisa inoltre il CTU che “anche l'andamento planimetrico seguito da detto muro (in quanto obliquo rispetto al fabbricato, ### All_03 Plan_02 e ###02 Documentazione fotografica, ### 04/06/07) risulta difforme rispetto a quello del confine catastale rappresentato nell'atto di ### (ossia perpendicolare al fabbricato con rientranza in corrispondenza della scala esterna [facente parte della porzione attribuita all'attrice]). Nello specifico, occorre rilevare che, a seguito delle suddette modifiche del tracciato planimetrico, il muro di confine (muro “Z”) è stato realizzato addirittura sulla vecchia scala esterna esistente, rendendo necessaria la demolizione di n. 2 gradini della stessa (### All_02 #### 06/07/10/16/17)”. 
E' dunque evidente che - pur non rientrando l'edificazione di un muro di separazione delle corti nelle previsioni contrattuali - il convenuto abbia proceduto alla realizzazione di un'opera non consentita, poiché ricadente nella porzione attribuita alla sorella ed oltre il confine con la stessa. 
Proseguendo con l'esame dei luoghi, entrambe le unità immobiliari per cui è causa (u.i.u. sub 9 e sub 10 della particella 217) risultano dotate, al piano seminterrato, di un accesso indipendente dalle rispettive corti esclusive. 
Tuttavia, in entrambi i casi, il piano seminterrato non risulta direttamente collegato con i sovrastanti piano terra e piano primo. La porzione di fabbricato attribuita all'attrice dispone, oltre che di una scala esterna, di un accesso ai piani terra e primo attraverso il portone d'ingresso principale dell'edificio (in conformità alla planimetria catastale). 
Diversamente, la porzione attribuita al convenuto non risulta dotata di un portone di ingresso indipendente per accedere ai locali situati al piano terra dell'abitazione; di fatto, l'accesso ai suddetti locali avviene utilizzando dapprima il portone principale del fabbricato (ubicato nella porzione di fabbricato dell'attrice) e successivamente una porta interna, indicata con il n. 3 nell'allegato grafico “A” dell'atto di divisione del 21.3.2015. 
Si tratta di uno dei “vani porta” che avrebbero dovuto essere chiusi, a spese comuni, entro il ###, in base a quanto previsto nel suddetto atto, che invece è stato lasciato aperto. 
Il piano terra dell'u.i.u. sub 10, prospicente la strada comunale, presenta comunque un'apertura (attualmente dotata di serranda avvolgibile in ferro) direttamente comunicante con l'antistante corte esclusiva. 
Il piano primo dell'u.i.u. sub 10 risulta invece raggiungibile esclusivamente dalla scala interna ricadente nella porzione di fabbricato sub 9 dell'attrice. 
Da ciò si ricava che il convenuto ha disatteso l'impegno a realizzare, a proprie cure e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite. 
In merito alla separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, da attuarsi in modo che ciascuna porzione di fabbricato fosse servita dalla rispettiva utenza, in via esclusiva ed autonoma dall'altra (secondo quanto previsto nella scrittura del 21.3.2015) dai sopralluoghi e dalle verifiche condotte dal CTU è emersa la seguente situazione. 
Le unità immobiliari in oggetto risultano entrambe ancora allacciate all'unico contatore della fornitura idrica rilevato in loco, intestato a ### ed ubicato al confine tra la strada pubblica e la corte esclusiva dell'immobile sub 9 attribuito all'attrice. 
Vi sono due contatori dell'energia elettrica ubicati all'interno di un locale al piano terra dell'unità immobiliare attribuita a ### l'uno intestato a quest'ultimo e servente l'intero piano seminterrato e primo piano dell'edificio, l'altro apparentemente intestato ad ### e servente l'intero piano terra dello stesso. 
Infine allo stato l'unico impianto di riscaldamento esistente è quello a pompa di calore realizzato dal convenuto per l'esigenza della propria porzione di fabbricato; detto impianto “risulta, tuttavia, solo parzialmente autonomo rispetto all'altra unità immobiliare attribuita all'attrice (sub 9), in quanto i germani non hanno ancora provveduto a separare e rendere autonomi sia l'impianto idrico, sia l'impianto elettrico che alimenta l'impianto a pompa di calore”. 
Dunque, in definitiva, può concludersi che non vi è stata la completa separazione degli impianti. 
Per quanto riguarda il rilascio dei locali della porzione immobiliare attribuita all'attrice, cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere entro il ###, in base a quanto verificato dal CTU esso ha avuto effettivamente luogo per i soli locali ubicati al piano seminterrato: il ### infatti, non ha ancora del tutto provveduto al rilascio dei locali ai piani terra e primo della porzione di fabbricato attribuita alla sorella, stante la necessità (dello stesso) di utilizzare, ancora oggi, sia il portone di ingresso che la scala interna appartenenti all'u.i.u sub 9 dell'attrice per accedere ai locali al piano terra ed al piano primo della propria porzione di fabbricato. 
Relativamente agli altri aspetti considerati nell'atto del 21.3.2015: - il vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla porzione di piano seminterrato attribuita al convenuto è stato realizzato; - la separazione dei vani al piano seminterrato, mediante costruzione di un muro divisorio, è stata realizzata; - la prevista realizzazione, a spese comuni, entro mesi tre dal consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, di un muro divisorio (tratto 1-2) al piano primo non è ancora stata eseguita, ma in questo caso v'è da rilevare che, almeno dagli atti, non risulta essersi ancora verificato il suddetto consolidamento, sicché l'obbligo in parola non può considerarsi esigibile; - la prevista chiusura, a cura e spese comuni, entro il ###, dei vani porta, sia al piano terra che al piano primo, è stata eseguita relativamente alla porta al piano primo indicata come n. 4 nell'allegato “A” della divisione del 21.3.2015, mentre non è stata eseguita relativamente alla porta n. 3 al piano terra e della porta n. 5 al piano primo. 
Infine, il CTU ha potuto accertare l'effettiva esistenza di una tubazione corrugata, in ### interrata nella corte esclusiva dell'attrice, la quale emerge dal terreno (e risulta dunque visibile) in corrispondenza del muro di confine S/O tra le particelle 217 e 216 e riversa le acque reflue sul sottostante terreno di cui alla part. 216. 
La questione della demolizione di una parte di un balcone di proprietà dell'attrice e della costruzione di un muro per sorreggere l'estremità del balcone danneggiato va considerata estranea al thema decidendum in quanto introdotta dall'attrice solo con le richieste di prova formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.  (come noto, non deputata a nuove domande né a nuove allegazioni di fatto). 
Occorre a questo punto considerare che l'attrice risulta avere più volte sollecitato il convenuto a dar corso ai patti contenuti nel rogito del 21.3.2015 e dunque alla realizzazione degli interventi (a spese comuni ovvero a spese esclusive del secondo) ivi specificati, allo scopo di rendere autonome le due porzioni immobiliari ed al fine di poter godere in via esclusiva della porzione assegnatale (cfr. le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 3.11.2017), mostrando disponibilità a definire i tempi e i modi per la realizzazione degli impianti e dei lavori edili. 
Non risulta che a tali inviti il convenuto abbia concretamente dato riscontro, non potendo assumere valenza giustificativa (rispetto alle opere non intraprese ovvero non portate a compimento) le motivazioni dal medesimo addotte, che vertono su questioni economiche le quali restano giuridicamente irrilevanti. 
Inoltre non appare irragionevole quanto osservato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia che, qualora la stessa avesse proceduto in autonomia alle opere murarie da realizzare in comune per la separazione degli ambienti senza attendere la realizzazione del vano scala sulla proprietà del fratello, quest'ultimo non avrebbe potuto accedere alla sua porzione di immobile sita al piano primo. 
In definitiva, perciò, va individuato un inadempimento contrattuale del convenuto e non già dell'attrice rispetto agli accordi raggiunti in sede di divisione. 
Per altro verso, è un dato di fatto che il ### non ha rilasciato la porzione di fabbricato attribuita alla sorella, che continua (anche in ragione della mancata attuazione delle opere di separazione e del vano scala) ad utilizzare. 
Il convenuto, ancora, non ha tempestivamente e specificamente negato di essere l'autore dell'interramento del tubo nella corte esclusiva dell'attrice, né ha allegato e dimostrato che quest'ultima fosse consenziente a tale posizionamento. 
Per tutte le ragioni suesposte, in definitiva, il convenuto va condannato: - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice. 
Vanno viceversa disattese le richieste risarcitorie per mancata prova dei danni subiti dall'istante.  ### non ha dimostrato quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero in concreto verificate nella sua sfera patrimoniale per via delle condotte illegittime o inadempienti del convenuto, venendo meno al proprio onere probatorio al riguardo. 
Anche l'aspetto dell'occupazione senza titolo della sua proprietà esclusiva non può di per sé portare ad un ristoro risarcitorio ovvero indennitario, in mancanza della debita allegazione degli elementi necessari a quantificare il pregiudizio subito od atti, comunque, a costituire un parametro utile allo scopo (in primis l'ipotetico canone locatizio dell'immobile, nemmeno indicato negli scritti della parte se non - tardivamente - in comparsa conclusionale e senza comunque alcun elemento di riscontro). 
In tali condizioni non può farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., dal momento che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime” peraltro “la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” ( 20889/2016). 
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014. 
Le spese di ### in base allo stesso criterio, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice; 2) rigetta le domande di risarcimento danni e di ingiustificato arricchimento avanzate dall'attrice; 3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 271,95 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge; 4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ##### nella persona del giudice unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2022 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione; attrice E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  convenuto ### occupazione illegittima - inadempimento contrattuale ### come da rispettivi scritti difensivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il #### conveniva in giudizio il fratello ### deducendo che: - con atto del 21.3.2015 a rogito notaio #### aveva donato ai figli, ### e ### pro indiviso ed in parti uguali, diritti di nuda proprietà (riservato l'usufrutto in capo alla stessa donante vita natural durante) in ragione di 1/3 su porzioni di fabbricato site in #### del ### civici 28 e 30, oltre a diritti di piena proprietà in ragione di 1/3 su terreno agricolo in località ### - con lo stesso atto i germani erano addivenuti alla divisione dei cespiti oggetto di donazione, con attribuzione a ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 30 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 10) e ad ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 28 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 9) oltre alla piena proprietà del terreno agricolo (in catasto al foglio 1, mappale 878); - sempre con l'atto in questione i due fratelli avevano convenuto, a perfezionamento delle suddette stipulazioni, le seguenti operazioni, fissandone il termine di compimento al 31.12.2015: a) la separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento esistenti, in modo da rendere autonoma ciascuna porzione di fabbricato; b) il rilascio, da parte di ### della materiale detenzione dei locali attribuiti alla sorella e la realizzazione, a cura e spese del medesimo, di un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; c) la realizzazione, sempre a cura e spese di ### di un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche con trasformazione della finestra esistente in vano porta; - era inoltre previsto, anche con riferimento ad una planimetria allegata all'atto, che: d) la separazione dei vani al piano seminterrato sarebbe stata realizzata a spese comuni con la costruzione di un muro divisorio dello spessore di 20 centimetri in monoblocchi di laterizio e malta cementizia; e) il muro divisorio al primo piano - “tratto 1/2” - sarebbe stato realizzato a spese comuni, entro tre mesi dal consolidamento dell'usufrutto, con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm in; f) la chiusura dei vani porta sia al piano terra che al primo piano sarebbe stata realizzata a spese comuni entro il ### con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm; - contrariamente agli accordi, ### aveva realizzato il muro indicato con la lettera “Z” nell'allegata planimetria direttamente sulla scala esterna esistente, appartenente all'attrice; - inoltre, sempre contravvenendo ai patti, il medesimo aveva interrato un tubo nel terreno attribuito in proprietà all'attrice; - nonostante la disponibilità (anche economica per le spese comuni) manifestata dall'istante, il convenuto non aveva adempiuto alle obbligazioni citate, aveva disatteso gli accordi ed aveva continuato a possedere, occupandolo, l'immobile dell'attrice, impedendo a quest'ultima di far uso dei propri diritti; - a nulla erano valse le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 13.11.2017, così inutile si era rivelato il tentativo di mediazione del 28.6.2018, conclusosi negativamente. 
Per tali motivi, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, ### il ### accertati i fatti, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare il convenuto a rispettare le obbligazioni assunte, ordinandogli, come riportato nella premessa di quest'atto ai punti A) B) C): - di separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - di rilasciare la materiale detenzione dei locali attribuiti all'istante; - di realizzare a propria cura e spese un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche trasformando l'attuale finestra in vano porta. 
In relazione alle richieste di cui ai punti D) E) F) di cui alla premessa ### il ### condannare il convenuto al pagamento della metà delle spese necessarie ad eseguire i lavori menzionati in premessa al punto 4), spese da accertarsi tramite CTU e/o documentate da fatture. Vorrà, inoltre il ### condannare il convenuto a realizzare, a propria cura e spese un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; condannarlo a demolire il muro indicato con la lettera “Z” dell'allegata planimetria ed a ricostruirlo secondo quanto risulta dall'accordo; condannarlo a rimuovere il tubo interrato di cui è nota nella premessa di quest'atto al n. 6. 
In ogni caso, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, come conseguenza delle condotte illegittime evidenziate, e per una somma da accertarsi in corso di causa o in via equitativa, in entrambe le ipotesi da contenere nella somma di € 25000.00.  ### autonomamente, e comunque, il ### condannare il convenuto, oltre alle richieste citate di rilascio, a pagare, a titolo di occupazione abusiva e/o ingiustificato arricchimento, per aver posseduto la quota di proprietà dell'istante impedendo alla stessa di poterne disporre autonomamente a far data dal 31.12.15. Condanni di conseguenza il ### il convenuto stesso al pagamento in favore dell'istante di una somma e/o indennizzo, da accertarsi in corso di causa o in via equitativa (anche, a titolo di compenso corrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivo del godimento della cosa, e/o a titolo di illegittima occupazione e/o per illecito protrarsi dell'occupazione), corrispondente al tempo dell'occupazione della porzione di fabbricato dell'istante a far data dal 31.12.15 fino al rilascio. 
Con condanna, in ulteriore subordine, del convenuto al risarcimento dei danni anche a solo titolo di ingiustificato arricchimento tenendo conto del vantaggio patrimoniale dell'accipiens anche sotto il profilo della spesa risparmiata per l'affitto di locali al costo e nella stessa posizione di quelli oggetto di lite. Sempre e comunque con gli interessi compensativi, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato godimento del bene, e decorrenti dal 31.12.15: nel caso si accolga la domanda di arricchimento, gli interessi sono dovuti dalla data del fatto in quanto il debito di arricchimento è un debito di valore e come tale produttivo di interessi fin dalla sua origine. 
Sempre e comunque ### il ### condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di lite e con condanna al pagamento delle eventuali spese di CTU”. 
Si costituiva in giudizio ### il quale, nel chiedere il rigetto delle domande, previo accertamento dell'inadempimento dell'attrice alle proprie obbligazioni, osservava, in sintesi, che: - #### e ### avevano concordato le modalità di divisione dell'immobile di famiglia sito in #### del ### costruito nel 1913 ed ampliato nel 1968/1969; - ### si era riservata l'usufrutto su una parte di esso; - il convenuto, avendo più urgente necessità della sorella di sfruttare l'immobile per esigenze abitative, aveva investito interamente le proprie risorse nei lavori di ristrutturazione del fabbricato, sostenendo costi per circa € 70.000,00; - oltre ai lavori edili, eseguiti partendo dal locale seminterrato, il convenuto si era preoccupato di separare le relative utenze ed infatti: a) l'impianto idraulico era funzionante e completo in ogni sua parte; b) l'impianto elettrico era stato interamente predisposto mancando minimi dettagli all'ultimazione; c) l'impianto di riscaldamento era stato ultimato necessitando soltanto dell'installazione degli elementi radianti e della relativa macchina da combustione, già acquistata dal convenuto; - il ### non disponendo di ulteriori risorse per l'ultimazione dei lavori, si era rivolto ad istituti di credito per la concessione di un mutuo, che gli era stato però negato in assenza del necessario consenso della madre, usufruttuaria dell'immobile; - per tale motivo ed anche per problemi di salute, egli si era trovato dunque nell'impossibilità di completare le opere (le quali era state altresì rallentate dalla presenza della ### all'interno dello stabile) così come di reperire altro alloggio; - l'attrice si era peraltro resa inadempiente agli accordi, non effettuando alcuna separazione delle utenze, tanto che il contatore dell'impianto elettrico servente la sua porzione, ancora intestato ad ### si trovava posizionato in quella del convenuto; - inoltre il convenuto aveva provveduto interamente a proprie spese alla realizzazione di un muro divisorio, come da piantina sottoscritta dalle parti, senza ricevere alcun contributo dalla sorella; - il Fratarcageli, ancora, aveva provveduto alla realizzazione del vano porta di collegamento della corte esclusiva esterna alla sua porzione di fabbricato sita al piano seminterrato, alla separazione dei vani al piano seminterrato, alla realizzazione del muro divisorio al primo piano, mentre la chiusura del vano al piano terra non era stata effettuata considerata la situazione del contatore dell'attrice insistente nella porzione assegnata al convenuto; - il convenuto, infine, aveva provveduto alla realizzazione del muro di recinzione ed alla realizzazione di una rete fognaria autonoma nella sua proprietà esclusiva, senza pregiudizio per l'attrice; - in sostanza, perciò, l'attrice si era disinteressata completamente dei suoi obblighi, così come stabiliti nell'atto del 21.3.2015, pretendendo l'esecuzione dei lavori da parte del fratello per poi beneficiare del risultato raggiunto, sicché l'eventuale omissione imputabile a quest'ultimo doveva farsi dipendere esclusivamente dalla condotta omissiva della sorella. 
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con nomina di CTU nella persona dell'#### Espletata la consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta. 
Orbene, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ben illustra la situazione dei luoghi anche con documentazione fotografica, planimetrie catastali e elaborati grafici consistenti in rilievi architettonici dei tre piani (seminterrato, terra e primo) di cui si compongono le porzioni immobiliari delle parti (sub 9 e sub 10 della particella 217, foglio 5 ###, in cui sono ben evidenziati i confini catastali, lo stato di fatto esistente, le opere di divisione realizzate e quelle viceversa incompiute.  ### ha innanzitutto confermato che le due porzioni di fabbricato non risultano ancora autonome e indipendenti. Quindi ha evidenziato quanto segue. 
Entrambe le unità immobiliari risultano dotate di corti esclusive su tre lati, separate tra loro, a valle dell'edificio, da un muro in c.a. realizzato tra il fabbricato ed il confine S/O tra le particelle 216 e 217. Detto muro, però, non risulta realizzato sulla linea di confine catastale che separa le due unità immobiliari di cui si discorre (riportata anche nella planimetria allegata all'atto del 21.3.2015), ma, diversamente, sulla corte esclusiva dell'unità immobiliare sub 9 attribuita all'attrice. In aderenza al muro (sul lato prospiciente l'u.i.u. sub 10 attribuita al convenuto) si trova un manufatto in legno, che ricade anch'esso, parzialmente, sulla corte esclusiva dell'u.i.u. sub 9 dell'attrice. 
Precisa inoltre il CTU che “anche l'andamento planimetrico seguito da detto muro (in quanto obliquo rispetto al fabbricato, ### All_03 Plan_02 e ###02 ### fotografica, ### 04/06/07) risulta difforme rispetto a quello del confine catastale rappresentato nell'atto di ### (ossia perpendicolare al fabbricato con rientranza in corrispondenza della scala esterna [facente parte della porzione attribuita all'attrice]). Nello specifico, occorre rilevare che, a seguito delle suddette modifiche del tracciato planimetrico, il muro di confine (muro “Z”) è stato realizzato addirittura sulla vecchia scala esterna esistente, rendendo necessaria la demolizione di n. 2 gradini della stessa (### All_02 #### 06/07/10/16/17)”. 
E' dunque evidente che - pur non rientrando l'edificazione di un muro di separazione delle corti nelle previsioni contrattuali - il convenuto abbia proceduto alla realizzazione di un'opera non consentita, poiché ricadente nella porzione attribuita alla sorella ed oltre il confine con la stessa. 
Proseguendo con l'esame dei luoghi, entrambe le unità immobiliari per cui è causa (u.i.u. sub 9 e sub 10 della particella 217) risultano dotate, al piano seminterrato, di un accesso indipendente dalle rispettive corti esclusive. 
Tuttavia, in entrambi i casi, il piano seminterrato non risulta direttamente collegato con i sovrastanti piano terra e piano primo. La porzione di fabbricato attribuita all'attrice dispone, oltre che di una scala esterna, di un accesso ai piani terra e primo attraverso il portone d'ingresso principale dell'edificio (in conformità alla planimetria catastale). 
Diversamente, la porzione attribuita al convenuto non risulta dotata di un portone di ingresso indipendente per accedere ai locali situati al piano terra dell'abitazione; di fatto, l'accesso ai suddetti locali avviene utilizzando dapprima il portone principale del fabbricato (ubicato nella porzione di fabbricato dell'attrice) e successivamente una porta interna, indicata con il n. 3 nell'allegato grafico “A” dell'atto di divisione del 21.3.2015. 
Si tratta di uno dei “vani porta” che avrebbero dovuto essere chiusi, a spese comuni, entro il ###, in base a quanto previsto nel suddetto atto, che invece è stato lasciato aperto. 
Il piano terra dell'u.i.u. sub 10, prospicente la strada comunale, presenta comunque un'apertura (attualmente dotata di serranda avvolgibile in ferro) direttamente comunicante con l'antistante corte esclusiva. 
Il piano primo dell'u.i.u. sub 10 risulta invece raggiungibile esclusivamente dalla scala interna ricadente nella porzione di fabbricato sub 9 dell'attrice. 
Da ciò si ricava che il convenuto ha disatteso l'impegno a realizzare, a proprie cure e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite. 
In merito alla separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, da attuarsi in modo che ciascuna porzione di fabbricato fosse servita dalla rispettiva utenza, in via esclusiva ed autonoma dall'altra (secondo quanto previsto nella scrittura del 21.3.2015) dai sopralluoghi e dalle verifiche condotte dal CTU è emersa la seguente situazione. 
Le unità immobiliari in oggetto risultano entrambe ancora allacciate all'unico contatore della fornitura idrica rilevato in loco, intestato a ### ed ubicato al confine tra la strada pubblica e la corte esclusiva dell'immobile sub 9 attribuito all'attrice. 
Vi sono due contatori dell'energia elettrica ubicati all'interno di un locale al piano terra dell'unità immobiliare attribuita a ### l'uno intestato a quest'ultimo e servente l'intero piano seminterrato e primo piano dell'edificio, l'altro apparentemente intestato ad ### e servente l'intero piano terra dello stesso. 
Infine allo stato l'unico impianto di riscaldamento esistente è quello a pompa di calore realizzato dal convenuto per l'esigenza della propria porzione di fabbricato; detto impianto “risulta, tuttavia, solo parzialmente autonomo rispetto all'altra unità immobiliare attribuita all'attrice (sub 9), in quanto i germani non hanno ancora provveduto a separare e rendere autonomi sia l'impianto idrico, sia l'impianto elettrico che alimenta l'impianto a pompa di calore”. 
Dunque, in definitiva, può concludersi che non vi è stata la completa separazione degli impianti. 
Per quanto riguarda il rilascio dei locali della porzione immobiliare attribuita all'attrice, cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere entro il ###, in base a quanto verificato dal CTU esso ha avuto effettivamente luogo per i soli locali ubicati al piano seminterrato: il ### infatti, non ha ancora del tutto provveduto al rilascio dei locali ai piani terra e primo della porzione di fabbricato attribuita alla sorella, stante la necessità (dello stesso) di utilizzare, ancora oggi, sia il portone di ingresso che la scala interna appartenenti all'u.i.u sub 9 dell'attrice per accedere ai locali al piano terra ed al piano primo della propria porzione di fabbricato. 
Relativamente agli altri aspetti considerati nell'atto del 21.3.2015: - il vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla porzione di piano seminterrato attribuita al convenuto è stato realizzato; - la separazione dei vani al piano seminterrato, mediante costruzione di un muro divisorio, è stata realizzata; - la prevista realizzazione, a spese comuni, entro mesi tre dal consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, di un muro divisorio (tratto 1-2) al piano primo non è ancora stata eseguita, ma in questo caso v'è da rilevare che, almeno dagli atti, non risulta essersi ancora verificato il suddetto consolidamento, sicché l'obbligo in parola non può considerarsi esigibile; - la prevista chiusura, a cura e spese comuni, entro il ###, dei vani porta, sia al piano terra che al piano primo, è stata eseguita relativamente alla porta al piano primo indicata come n. 4 nell'allegato “A” della divisione del 21.3.2015, mentre non è stata eseguita relativamente alla porta n. 3 al piano terra e della porta n. 5 al piano primo. 
Infine, il CTU ha potuto accertare l'effettiva esistenza di una tubazione corrugata, in ### interrata nella corte esclusiva dell'attrice, la quale emerge dal terreno (e risulta dunque visibile) in corrispondenza del muro di confine S/O tra le particelle 217 e 216 e riversa le acque reflue sul sottostante terreno di cui alla part. 216. 
La questione della demolizione di una parte di un balcone di proprietà dell'attrice e della costruzione di un muro per sorreggere l'estremità del balcone danneggiato va considerata estranea al thema decidendum in quanto introdotta dall'attrice solo con le richieste di prova formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.  (come noto, non deputata a nuove domande né a nuove allegazioni di fatto). 
Occorre a questo punto considerare che l'attrice risulta avere più volte sollecitato il convenuto a dar corso ai patti contenuti nel rogito del 21.3.2015 e dunque alla realizzazione degli interventi (a spese comuni ovvero a spese esclusive del secondo) ivi specificati, allo scopo di rendere autonome le due porzioni immobiliari ed al fine di poter godere in via esclusiva della porzione assegnatale (cfr. le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 3.11.2017), mostrando disponibilità a definire i tempi e i modi per la realizzazione degli impianti e dei lavori edili. 
Non risulta che a tali inviti il convenuto abbia concretamente dato riscontro, non potendo assumere valenza giustificativa (rispetto alle opere non intraprese ovvero non portate a compimento) le motivazioni dal medesimo addotte, che vertono su questioni economiche le quali restano giuridicamente irrilevanti. 
Inoltre non appare irragionevole quanto osservato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia che, qualora la stessa avesse proceduto in autonomia alle opere murarie da realizzare in comune per la separazione degli ambienti senza attendere la realizzazione del vano scala sulla proprietà del fratello, quest'ultimo non avrebbe potuto accedere alla sua porzione di immobile sita al piano primo. 
In definitiva, perciò, va individuato un inadempimento contrattuale del convenuto e non già dell'attrice rispetto agli accordi raggiunti in sede di divisione. 
Per altro verso, è un dato di fatto che il ### non ha rilasciato la porzione di fabbricato attribuita alla sorella, che continua (anche in ragione della mancata attuazione delle opere di separazione e del vano scala) ad utilizzare. 
Il convenuto, ancora, non ha tempestivamente e specificamente negato di essere l'autore dell'interramento del tubo nella corte esclusiva dell'attrice, né ha allegato e dimostrato che quest'ultima fosse consenziente a tale posizionamento. 
Per tutte le ragioni suesposte, in definitiva, il convenuto va condannato: - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice. 
Vanno viceversa disattese le richieste risarcitorie per mancata prova dei danni subiti dall'istante.  ### non ha dimostrato quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero in concreto verificate nella sua sfera patrimoniale per via delle condotte illegittime o inadempienti del convenuto, venendo meno al proprio onere probatorio al riguardo. 
Anche l'aspetto dell'occupazione senza titolo della sua proprietà esclusiva non può di per sé portare ad un ristoro risarcitorio ovvero indennitario, in mancanza della debita allegazione degli elementi necessari a quantificare il pregiudizio subito od atti, comunque, a costituire un parametro utile allo scopo (in primis l'ipotetico canone locatizio dell'immobile, nemmeno indicato negli scritti della parte se non - tardivamente - in comparsa conclusionale e senza comunque alcun elemento di riscontro). 
In tali condizioni non può farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., dal momento che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime” peraltro “la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” ( 20889/2016). 
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014. 
Le spese di ### in base allo stesso criterio, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice; 2) rigetta le domande di risarcimento danni e di ingiustificato arricchimento avanzate dall'attrice; 3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 271,95 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge; 4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 1720/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Masetti Paolo

M
2

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 553/2024 del 13-05-2024

... ordinava la discussione orale della causa ritenuta matura per la decisione, ed ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza del 09/05/2024. 2. Fatte queste premesse, dagli atti e dai documenti di causa, risulta che questo ### con decreto cronol. 5532/2023 depositato il ###, aveva: - disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ### e ### ad entrambi i genitori (### e ###, “con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre a ### Emilia”; - assegnato “a ### la casa familiare, sita a ### loc. Codemondo, ### da ### n. 13”; - regolamentato i tempi di visita nei quali il padre ### avrebbe potuto vedere e tenere con sé i figli minori ### e ### - posto “a carico di ### l'obbligo (leggi tutto)...

testo integrale

###### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 80/2024 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in #### N. 5, BOLOGNA; ### contro ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori; ###: opposizione a precetto.  ### procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.  ### proponeva opposizione avverso il precetto, notificatogli in data ###, con il quale la ex compagna ### gli aveva intimato, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto di questo ### cronologico n. 5532/2023 del 14.7.2023, di rilasciare la casa familiare sita a ### loc. Codemondo, ### da ### n. 13, assegnata dal predetto decreto alla ### quale collocataria dei figli minori ex art. 337 sexies c.c., nonché il pagamento della somma di € 13.252,73, di cui: - € 7.800,00 quale assegno di mantenimento dei due figli minori ### e ### non pagato per tredici mensilità, da novembre 2022 a dicembre 2023 (€ 600 x 13); - € 3.507,00 a titolo di spese legali liquidate in favore della ### nel predetto decreto, € 526,05 quali spese generali 15% su € 3.507,00, cpa 4% pari ad € 161,32, iva 22% pari ad € 922,76; - oltre alle spese legali relative all'atto di precetto pari ad € 335,60.  ### non contestava di non avere versato le somme precettate, ma a fondamento dell'opposizione deduceva: - di aver concorso al mantenimento ordinario della prole attraverso il pagamento della mensa scolastica per un importo complessivo pari ad € 2.027,57, che dunque opponeva in compensazione; - di aver acquistato vestiti per i due figli minori per complessivi € 309,20, importo quest'ultimo anch'esso opposto in compensazione; - di aver versato, per l'anno scolastico 2022/2023, spese di trasporto scolastico per i due minori pari ad € 782,80, che eccepiva in compensazione nella misura del 50% (€ 391,40).  ###, inoltre, deduceva, quale fatto estintivo del proprio debito verso la ### una fattispecie di delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., mediante la quale il ### avrebbe delegato tale ### suo debitore, ad effettuare direttamente in favore della ### un bonifico bancario pari ad € 2.131,30, eseguito in data ###; somma, quest'ultima, corrispondente ad un debito che il ### avrebbe avuto nei confronti del ### in forza di una prestazione di assistenza legale eseguita dal ### stesso quando svolgeva la professione di avvocato. 
Concludeva pertanto sostenendo che fosse intervenuta estinzione del credito ex adverso precettato quanto alle somme: - di € 2.027,57 per spese di mensa scolastica; - di € 309,20 per vestiti cambio di stagione; - di € 391,40 a titolo di rimborso del 50% delle spese di trasporto scolastico; - di € 2.131,30 per bonifico eseguito (giusta delegazione di pagamento) da ### in favore di ### in data ###; quindi per un ammontare complessivo di € 4.859,47, che come tale avrebbe dovuto decurtarsi dal credito ex adverso quantificato nell'atto di precetto. 
Quanto all'intimazione di rilascio della casa familiare, l'opponente eccepiva che il precetto fosse privo di una sufficiente descrizione sommaria dell'immobile. Sosteneva altresì che, successivamente all'emissione del titolo esecutivo, la ### avesse di fatto rinunciato al godimento della casa familiare assegnatale con il decreto del 14/07/2023, non essendosi trasferita nell'immobile in questione, mostrando disinteresse verso lo stesso. 
Per tali motivi il ### previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rassegnava nel merito le seguenti conclusioni, chiedendo testualmente di: “- accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'erroneità e/o l'irregolarità (o come meglio) del precetto notificato al sig. ### con PEC (del 30/12/2023, h. 18:48:16), con ogni conseguenza di legge; - inoltre, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione (totale o parziale) dei diritti di cui al titolo esecutivo - stanti: a) i pagamenti già effettuati (direttamente o indirettamente) dall'opponente, come provati documentalmente e comunque nella misura risultante all'esito dell'istruttoria; b) la conseguente maturazione di più controcrediti dell'opponente - come provati documentalmente e comunque nella misura risultante all'esito dell'istruttoria - che il sig. ### eccepisce in compensazione (legale o, subordinatamente, giudiziale) rispetto alle varie voci oggetto di precetto, c) la corresponsione di somme per delegazione di pagamento, come provato documentalmente e comunque nella misura risultante all'esito dell'istruttoria; d) la rinuncia della sig.ra ### alla percezione dell'assegno di mantenimento nella modalità prevista nel titolo esecutivo, per fatti concludenti oltre che per effetto di accordo come provato documentalmente e comunque come risultante all'esito dell'istruttoria; e) la rinuncia della sig.ra ### all'esercizio del diritto di godimento della casa assegnatale, avvenuta in un momento antecedente alla data di notifica del precetto e ribadita anche dopo lo stesso; quindi, - per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti/non rimborsabili dall'opponente le spese legali e i compensi professionali di un precetto oltremodo viziato per le plurime ragioni illustrate; - in ogni caso, accertare e dichiarare che l'opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata con riferimento a quanto nel complesso precettato, per tutte le ragioni dedotte in narrativa”. 
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta ### riducendo la propria pretesa creditoria di € 1.813,17, riconoscendo che il ### per la mensa scolastica dei minori, avesse effettivamente pagato tale importo (e non la maggior somma affermata dall'opponente di € 2.027,57). 
Per il resto, contestava l'opposizione in fatto e in diritto, deducendo che, a parte la mensa, il ### nulla avesse versato per il mantenimento della prole. 
Quanto al vestiario, l'opposta evidenziava che le spese per vestiti rientrassero nella ordinaria gestione dei bambini nei periodi di tempo di permanenza dei minori con il padre, il quale avrebbe dovuto, in tali periodi, provvedere direttamente al loro mantenimento ordinario e alle loro necessità. 
Quanto alle spese di trasporto scolastico, la convenuta rappresentava che il servizio fosse stato utilizzato esclusivamente dal ### per una propria scelta personale e di non essere stata coinvolta nella decisione, facendo presente che, ove fosse stata coinvolta, non avrebbe prestato il consenso trattandosi di un servizio per la stessa non necessario. 
Quanto alla delegazione di pagamento ex adverso eccepita, la ### deduceva che non vi fosse stata alcuna delegazione di pagamento da parte del ### spiegando che, quando ella svolgeva l'attività di avvocato, aveva assunto la difesa della sig.ra ### in un procedimento penale nel quale si era costituita parte civile, tanto che nella causale del bonifico del 03/01/2024 prodotto da controparte, si faceva chiaro riferimento ad una notula relativa a compensi che la cliente ### avrebbe dovuto pagare alla ### quando quest'ultima svolgeva l'attività forense. 
Evidenziava quindi che il bonifico di € 2.131,30, eseguito in data ###, lungi dal rappresentare una delegazione di pagamento del ### a ### in favore della ### fosse in realtà il compenso dovuto alla ### quando la stessa svolgeva la professione di avvocato. 
Quanto al rilascio della casa familiare, deduceva che nel precetto la descrizione del bene oggetto di rilascio fosse sufficientemente determinata, permettendone una corretta identificazione. Richiamava a tal proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la descrizione sommaria del bene fosse da ritenersi soddisfatta nel momento in cui nel precetto venisse riportata l'esatta ubicazione dell'immobile, potendosi in ogni caso ritenersi integrata tale descrizione con quella fatta nel titolo esecutivo, e non essendo necessaria una descrizione pari a quella richiesta per l'atto di pignoramento immobiliare.  ### evidenziava inoltre di non aver mai rinunciato all'assegnazione della casa familiare, e che il rifiuto di frequentarla fosse determinato dalla presenza dell'attuale ex compagno che si rifiutava di rilasciare l'immobile. 
Infine la convenuta, affermando che l'opponente fosse debitore dell'ulteriore somma di € 551,67 a titolo di quota parte di spese straordinarie non rimborsata, formulava domanda riconvenzionale di condanna del ### al pagamento delle spese straordinarie per un importo pari ad € 551,67. 
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. - nella prima delle quali l'opponente eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta e ne contestava nel merito la fondatezza - alla prima udienza del 09/05/2024 il giudice ordinava la discussione orale della causa ritenuta matura per la decisione, ed ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza del 09/05/2024.  2. 
Fatte queste premesse, dagli atti e dai documenti di causa, risulta che questo ### con decreto cronol. 5532/2023 depositato il ###, aveva: - disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ### e ### ad entrambi i genitori (### e ###, “con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre a ### Emilia”; - assegnato “a ### la casa familiare, sita a ### loc. Codemondo, ### da ### n. 13”; - regolamentato i tempi di visita nei quali il padre ### avrebbe potuto vedere e tenere con sé i figli minori ### e ### - posto “a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### e ### con decorrenza dal mese di novembre 2022, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da ### in uso presso il ### di ### Emilia”; - compensato per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condannato ### a rifondere a ### i restanti 2/3, liquidati in € 3.507,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge. 
Il precetto, notificato da ### a ### in forza del titolo esecutivo costituito dal succitato decreto del 14.7.2023, oltre all'intimazione di rilascio della casa familiare, ha ad oggetto le seguenti somme: - € 7.800,00 quale assegno di mantenimento dei due figli minori ### e ### non pagato per tredici mensilità, da novembre 2022 a dicembre 2023 (€ 600 x 13); - € 3.507,00 a titolo di spese legali liquidate in favore della ### nel predetto decreto, € 526,05 quali spese generali 15% su € 3.507,00, cpa 4% pari ad € 161,32, iva 22% pari ad € 922,76; - le spese legali relative all'atto di precetto, pari ad € 335,60. 
Si è visto che il decreto 14.07.2023 aveva statuito l'obbligo, in capo a ### di versare a ### la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento ordinario dei due figli con decorrenza da novembre 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Il fatto che il ### non abbia corrisposto alla ### detto assegno mensile di mantenimento per tredici mensilità, da novembre 2022 a dicembre 2023 (€ 600 x 13), non è contestato.  ### ha dedotto di aver concorso al mantenimento ordinario della prole attraverso il pagamento della mensa scolastica per un importo complessivo pari ad € 2.027,57 (la mensa scolastica, secondo il protocollo locale per la famiglia in uso presso il ### di ### richiamato nel decreto 14.07.2023, non rientra infatti tra le spese straordinarie, bensì nel mantenimento ordinario).  ### ha riconosciuto di dover ridurre la propria pretesa creditoria mediante detrazione dal precetto dei pagamenti eseguiti dal ### per mensa scolastica, quantificandoli tuttavia erroneamente in complessivi € 1.813,17, anziché in € 2.027,57. 
Invero, come risulta dal documento n. 3 dell'opponente, il totale dei pagamenti eseguiti dal ### per mensa scolastica ammonta ad € 2.027,57, che dovrà pertanto essere decurtato dalla somma riportata nel precetto pari ad € 13.252,73. 
Ne consegue il diritto di ### di procedere esecutivamente limitatamente all'importo di € 11.225,16 (13.252,73 - 2.027,57 = 11.225,16). 
Per il resto, ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata. 
Quanto alle spese sostenute dall'opponente per l'acquisto di vestiti per i figli (€ 309,20), tali spese sono ricomprese nel mantenimento ordinario diretto a carico del padre durante i tempi da quest'ultimo trascorsi con i figli. Infatti, come correttamente osservato dalla difesa della convenuta, il genitore non collocatario (nella specie il padre) non è esentato dal provvedere al mantenimento diretto dei figli minori quando essi sono con lui, per il sol fatto che è previsto un assegno di mantenimento; anzi egli è obbligato ad accudire ed a provvedere ai figli direttamente, per il vitto così come per il vestiario, nei periodi di permanenza dei figli presso lo stesso.  ### non ha inoltre diritto al rimborso della quota del 50% delle spese di trasporto scolastico sostenute per l'anno scolastico 2022/2023 (50% di € 782,80 = € 391,40), posto che, quando il pagamento è stato effettuato, la famiglia viveva ancora unita sotto lo stesso tetto, come riconosciuto dallo stesso opponente (cfr. pag. 8 e 9 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), e come dimostrato dalla fattura di trasporto scolastico prodotta dall'opponente al documento n. 7, risalente infatti al mese di luglio 2022 con scadenza agosto 2022, mentre la convivenza, come affermato dall'attore, è cessata successivamente, nel mese di novembre 2022. 
Nel periodo di convivenza, entrambi i genitori concorrono alle esigenze della famiglia e dei figli in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilità di ciascuno, e, con riguardo alle spese di trasporto scolastico in questione, come si è detto sostenute in epoca precedente alla separazione, non sussiste il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti da un genitore nei confronti dell'altro, trattandosi di esborsi effettuati in costanza di convivenza per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare. 
Venendo infine all'eccepita fattispecie di delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., l'opponente ha dedotto di aver delegato tale ### suo debitore, ad effettuare direttamente in favore della ### un bonifico bancario pari ad € 2.131,30, eseguito in data ### (documento attoreo n. 5); somma, quest'ultima, corrispondente ad un debito che il ### avrebbe avuto nei confronti del ### in forza di una prestazione di assistenza legale eseguita dal ### stesso quando svolgeva la professione di avvocato. 
Se si esamina il bonifico del 03/01/2024 (documento attoreo n. 5), e segnatamente la sua causale, rileva questo Giudice che non vi sia alcuna prova dell'ordine, impartito dal ### a ### di adempiere il debito che il ### stesso aveva verso la ### per il mantenimento della prole. 
La fattispecie estintiva del debito così come dedotta dall'opponente non risulta quindi provata. 
In ogni caso, è dirimente osservare che il debitore ha il dovere di adempiere la prestazione secondo le modalità esatte sancite nella fonte dell'obbligazione, costituita in specie dal menzionato decreto di questo ### del 14/07/2023, e pertanto secondo quanto la stessa dispone, nel caso concreto attraverso la consegna, da parte dell'obbligato al soggetto beneficiario, della somma di euro 600,00 mensili rivalutabili annualmente su base ### Qualunque altra modalità della prestazione non costituisce adempimento esatto, ed espone l'obbligato all'azione esecutiva per il soddisfacimento coattivo del creditore. 
E' poi infondata l'opposizione anche nella parte in cui il ### si oppone all'intimazione di rilascio della casa familiare, assegnata ex art. 337 sexies c.c. a ### quale genitore collocatario dei figli minori. 
Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 cod. proc. civ., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, l'immobile stesso: nella specie dunque l'immobile in questione risulta sufficientemente identificato, dal momento che il precetto contiene il chiaro riferimento alla “casa familiare sita in #### via ### da ### n. 13”. 
Inoltre, la asserita rinuncia al godimento della casa familiare, che a detta del ### sarebbe stata di fatto manifestata dalla ### non rappresenta un fatto estintivo dell'assegnazione dell'immobile normativamente previsto, atteso che l'unica fattispecie estintiva di tale diritto è quella prevista dall'art.  337 sexies cod. civ., costituita dalla revoca dell'assegnazione della casa familiare. 
Pertanto, fintanto che il ### non avrà ottenuto dal giudice della famiglia una modifica del titolo esecutivo rappresentato dal decreto del ### di ### del 14.07.2023, ed in particolare la revoca dell'assegnazione alla ### della casa familiare (questione attualmente pendente innanzi alla Corte d'appello di Bologna, avendo il ### proposto reclamo avverso il citato decreto 14.7.2023 chiedendo tra l'altro l'assegnazione in proprio favore della casa familiare), rimane munito di efficacia esecutiva il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di ### e di conseguenza ferma l'intimazione di rilascio dell'immobile rivolta all'odierno opponente. 
Le spese legali liquidate nell'atto di precetto sono corrette, in quanto, pur decurtando dal mantenimento il pagamento per mensa scolastica riconosciuto all'opponente, le spese legali liquidate per l'atto di precetto rimangono in linea con i parametri previsti dal DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022.  3. 
Venendo infine alla disamina della domanda riconvenzionale della convenuta opposta, quest'ultima, affermando di aver sostenuto spese straordinarie per attività scolastiche, sportive e ricreative dei figli per un ammontare complessivo di € 1.103,33, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al rimborso della quota parte a suo carico del 50%, pari ad € 551,67. 
La domanda riconvenzionale è innanzitutto ammissibile. 
Infatti, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., “il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12436/2021). 
In definitiva, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.), cosicché, partendo da tale premessa, si è ammesso che il convenuto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, possa formulare domande riconvenzionali (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020; Cass. 3, Sentenza n. 7225 del 29/03/2006), essendo peraltro tale condivisibile conclusione in linea con il principio di ragionevole durata del processo e con il divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria di cui all'art. 111 Cost. 
Ciò posto, nel merito, quanto alle spese straordinarie, il capo 5) del dispositivo del decreto del 14.07.2023, poneva a carico del ### il “50% delle spese straordinarie individuate come da ### in uso presso il ### di ### Emilia”. 
Le spese straordinarie chieste per la metà a rimborso dalla ### sono state documentate dalla convenuta al documento n. 5. 
Quanto alle spese per il corso annuale di tennis del figlio minore ### (€ 360,00), l'opponente ha eccepito che la spesa non fosse stata concordata tra i genitori. 
Tuttavia, è agevole osservare che il ### di ### richiamato nel titolo esecutivo, prevede tra le “spese extra scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo” quelle relative ad un corso sportivo.  ### ha pertanto diritto al rimborso della metà di tali spese (€ 360: 2 = € 180,00). 
Per le medesime ragioni, l'opposta ha il diritto di ottenere il rimborso della metà della spesa di € 185,00 sostenuta per il corso trimestrale di pattinaggio artistico a rotelle della figlia ### Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la spesa risulta sufficientemente documentata, avendo l'opposta prodotto la quietanza di pagamento della somma di € 185,00 rilasciata alla ### e firmata dal presidente dell'associazione sportiva.  ### ha pertanto diritto di ottenere dal ### il rimborso della metà di tale spesa (€ 185: 2 = € 92,50). 
Con riferimento, poi, alle spese del ###s pari ad € 59,60, ed allo scontrino ### 3.0 pari ad € 90,28, non vi è nessuna prova che si tratti di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, né che il pagamento sia stato eseguito dall'opposta. 
Né sono rimborsabili le spese documentate nella prima e seconda facciata del documento n. 5 della convenuta (€ 10,20 + € 8,88), trattandosi di spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, che in base al ### in uso presso il ### di ### sono ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario. 
Infine, quanto alle diverse attestazioni di pagamento pagoPA prodotte dall'opposta, non vi è prova della tipologia di spesa sostenuta, e dunque che si tratti di spese straordinarie. 
In definitiva, traendo le conclusioni dalle superiori considerazioni, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposta, l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 272,50 (€ 180 + € 92,50), pari alla metà delle spese sostenute dalla convenuta per il corso annuale di tennis del figlio minore ### e per il corso di pattinaggio artistico a rotelle della figlia ### 4.  ### del giudizio è caratterizzato da una prevalente soccombenza dell'opponente, che giustifica il pagamento a suo carico della quota di 3/4 delle spese di lite, previa compensazione della residua quota di 1/4. 
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 55/2014 modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, ed applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, del modello semplificato decisorio prescelto ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzato dall'oralità della discussione, e dunque della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata: 1) dichiara la validità e l'efficacia del precetto opposto limitatamente all'intimazione di pagamento dell'importo di € 11.225,16, nonché all'intimazione di rilascio della casa familiare sita in #### via ### da ### n. 13, e quindi il diritto di ### di procedere esecutivamente nei limiti sopra indicati; 2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta opposta, condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 272,50, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo; 3) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/4, e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della residua quota di 3/4, che liquida in € 2.540,25 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.  ### 11 maggio 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 80/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dazzi Damiano

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