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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE nella persona del giudice unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2022 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione; attrice E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto ### occupazione illegittima - inadempimento contrattuale ### come da rispettivi scritti difensivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il #### conveniva in giudizio il fratello ### deducendo che: - con atto del 21.3.2015 a rogito notaio #### aveva donato ai figli, ### e ### pro indiviso ed in parti uguali, diritti di nuda proprietà (riservato l'usufrutto in capo alla stessa donante vita natural durante) in ragione di 1/3 su porzioni di fabbricato site in #### del ### civici 28 e 30, oltre a diritti di piena proprietà in ragione di 1/3 su terreno agricolo in località ### - con lo stesso atto i germani erano addivenuti alla divisione dei cespiti oggetto di donazione, con attribuzione a ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 30 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 10) e ad ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 28 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 9) oltre alla piena proprietà del terreno agricolo (in catasto al foglio 1, mappale 878); - sempre con l'atto in questione i due fratelli avevano convenuto, a perfezionamento delle suddette stipulazioni, le seguenti operazioni, fissandone il termine di compimento al 31.12.2015: a) la separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento esistenti, in modo da rendere autonoma ciascuna porzione di fabbricato; b) il rilascio, da parte di ### della materiale detenzione dei locali attribuiti alla sorella e la realizzazione, a cura e spese del medesimo, di un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; c) la realizzazione, sempre a cura e spese di ### di un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche con trasformazione della finestra esistente in vano porta; - era inoltre previsto, anche con riferimento ad una planimetria allegata all'atto, che: d) la separazione dei vani al piano seminterrato sarebbe stata realizzata a spese comuni con la costruzione di un muro divisorio dello spessore di 20 centimetri in monoblocchi di laterizio e malta cementizia; e) il muro divisorio al primo piano - “tratto 1/2” - sarebbe stato realizzato a spese comuni, entro tre mesi dal consolidamento dell'usufrutto, con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm in; f) la chiusura dei vani porta sia al piano terra che al primo piano sarebbe stata realizzata a spese comuni entro il ### con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm; - contrariamente agli accordi, ### aveva realizzato il muro indicato con la lettera “Z” nell'allegata planimetria direttamente sulla scala esterna esistente, appartenente all'attrice; - inoltre, sempre contravvenendo ai patti, il medesimo aveva interrato un tubo nel terreno attribuito in proprietà all'attrice; - nonostante la disponibilità (anche economica per le spese comuni) manifestata dall'istante, il convenuto non aveva adempiuto alle obbligazioni citate, aveva disatteso gli accordi ed aveva continuato a possedere, occupandolo, l'immobile dell'attrice, impedendo a quest'ultima di far uso dei propri diritti; - a nulla erano valse le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 13.11.2017, così inutile si era rivelato il tentativo di mediazione del 28.6.2018, conclusosi negativamente.
Per tali motivi, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, ### il Tribunale, accertati i fatti, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare il convenuto a rispettare le obbligazioni assunte, ordinandogli, come riportato nella premessa di quest'atto ai punti A) B) C): - di separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - di rilasciare la materiale detenzione dei locali attribuiti all'istante; - di realizzare a propria cura e spese un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche trasformando l'attuale finestra in vano porta.
In relazione alle richieste di cui ai punti D) E) F) di cui alla premessa ### il Tribunale condannare il convenuto al pagamento della metà delle spese necessarie ad eseguire i lavori menzionati in premessa al punto 4), spese da accertarsi tramite CTU e/o documentate da fatture. Vorrà, inoltre il Tribunale: condannare il convenuto a realizzare, a propria cura e spese un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; condannarlo a demolire il muro indicato con la lettera “Z” dell'allegata planimetria ed a ricostruirlo secondo quanto risulta dall'accordo; condannarlo a rimuovere il tubo interrato di cui è nota nella premessa di quest'atto al n. 6.
In ogni caso, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, come conseguenza delle condotte illegittime evidenziate, e per una somma da accertarsi in corso di causa o in via equitativa, in entrambe le ipotesi da contenere nella somma di € 25000.00. ### autonomamente, e comunque, il Tribunale condannare il convenuto, oltre alle richieste citate di rilascio, a pagare, a titolo di occupazione abusiva e/o ingiustificato arricchimento, per aver posseduto la quota di proprietà dell'istante impedendo alla stessa di poterne disporre autonomamente a far data dal 31.12.15. Condanni di conseguenza il Tribunale il convenuto stesso al pagamento in favore dell'istante di una somma e/o indennizzo, da accertarsi in corso di causa o in via equitativa (anche, a titolo di compenso corrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivo del godimento della cosa, e/o a titolo di illegittima occupazione e/o per illecito protrarsi dell'occupazione), corrispondente al tempo dell'occupazione della porzione di fabbricato dell'istante a far data dal 31.12.15 fino al rilascio.
Con condanna, in ulteriore subordine, del convenuto al risarcimento dei danni anche a solo titolo di ingiustificato arricchimento tenendo conto del vantaggio patrimoniale dell'accipiens anche sotto il profilo della spesa risparmiata per l'affitto di locali al costo e nella stessa posizione di quelli oggetto di lite. Sempre e comunque con gli interessi compensativi, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato godimento del bene, e decorrenti dal 31.12.15: nel caso si accolga la domanda di arricchimento, gli interessi sono dovuti dalla data del fatto in quanto il debito di arricchimento è un debito di valore e come tale produttivo di interessi fin dalla sua origine.
Sempre e comunque ### il Tribunale condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di lite e con condanna al pagamento delle eventuali spese di CTU”.
Si costituiva in giudizio ### il quale, nel chiedere il rigetto delle domande, previo accertamento dell'inadempimento dell'attrice alle proprie obbligazioni, osservava, in sintesi, che: - #### e ### avevano concordato le modalità di divisione dell'immobile di famiglia sito in #### del ### costruito nel 1913 ed ampliato nel 1968/1969; - ### si era riservata l'usufrutto su una parte di esso; - il convenuto, avendo più urgente necessità della sorella di sfruttare l'immobile per esigenze abitative, aveva investito interamente le proprie risorse nei lavori di ristrutturazione del fabbricato, sostenendo costi per circa € 70.000,00; - oltre ai lavori edili, eseguiti partendo dal locale seminterrato, il convenuto si era preoccupato di separare le relative utenze ed infatti: a) l'impianto idraulico era funzionante e completo in ogni sua parte; b) l'impianto elettrico era stato interamente predisposto mancando minimi dettagli all'ultimazione; c) l'impianto di riscaldamento era stato ultimato necessitando soltanto dell'installazione degli elementi radianti e della relativa macchina da combustione, già acquistata dal convenuto; - il ### non disponendo di ulteriori risorse per l'ultimazione dei lavori, si era rivolto ad istituti di credito per la concessione di un mutuo, che gli era stato però negato in assenza del necessario consenso della madre, usufruttuaria dell'immobile; - per tale motivo ed anche per problemi di salute, egli si era trovato dunque nell'impossibilità di completare le opere (le quali era state altresì rallentate dalla presenza della ### all'interno dello stabile) così come di reperire altro alloggio; - l'attrice si era peraltro resa inadempiente agli accordi, non effettuando alcuna separazione delle utenze, tanto che il contatore dell'impianto elettrico servente la sua porzione, ancora intestato ad ### si trovava posizionato in quella del convenuto; - inoltre il convenuto aveva provveduto interamente a proprie spese alla realizzazione di un muro divisorio, come da piantina sottoscritta dalle parti, senza ricevere alcun contributo dalla sorella; - il Fratarcageli, ancora, aveva provveduto alla realizzazione del vano porta di collegamento della corte esclusiva esterna alla sua porzione di fabbricato sita al piano seminterrato, alla separazione dei vani al piano seminterrato, alla realizzazione del muro divisorio al primo piano, mentre la chiusura del vano al piano terra non era stata effettuata considerata la situazione del contatore dell'attrice insistente nella porzione assegnata al convenuto; - il convenuto, infine, aveva provveduto alla realizzazione del muro di recinzione ed alla realizzazione di una rete fognaria autonoma nella sua proprietà esclusiva, senza pregiudizio per l'attrice; - in sostanza, perciò, l'attrice si era disinteressata completamente dei suoi obblighi, così come stabiliti nell'atto del 21.3.2015, pretendendo l'esecuzione dei lavori da parte del fratello per poi beneficiare del risultato raggiunto, sicché l'eventuale omissione imputabile a quest'ultimo doveva farsi dipendere esclusivamente dalla condotta omissiva della sorella.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con nomina di CTU nella persona dell'#### Espletata la consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ben illustra la situazione dei luoghi anche con documentazione fotografica, planimetrie catastali e elaborati grafici consistenti in rilievi architettonici dei tre piani (seminterrato, terra e primo) di cui si compongono le porzioni immobiliari delle parti (sub 9 e sub 10 della particella 217, foglio 5 NCEU), in cui sono ben evidenziati i confini catastali, lo stato di fatto esistente, le opere di divisione realizzate e quelle viceversa incompiute. ### ha innanzitutto confermato che le due porzioni di fabbricato non risultano ancora autonome e indipendenti. Quindi ha evidenziato quanto segue.
Entrambe le unità immobiliari risultano dotate di corti esclusive su tre lati, separate tra loro, a valle dell'edificio, da un muro in c.a. realizzato tra il fabbricato ed il confine S/O tra le particelle 216 e 217. Detto muro, però, non risulta realizzato sulla linea di confine catastale che separa le due unità immobiliari di cui si discorre (riportata anche nella planimetria allegata all'atto del 21.3.2015), ma, diversamente, sulla corte esclusiva dell'unità immobiliare sub 9 attribuita all'attrice. In aderenza al muro (sul lato prospiciente l'u.i.u. sub 10 attribuita al convenuto) si trova un manufatto in legno, che ricade anch'esso, parzialmente, sulla corte esclusiva dell'u.i.u. sub 9 dell'attrice.
Precisa inoltre il CTU che “anche l'andamento planimetrico seguito da detto muro (in quanto obliquo rispetto al fabbricato, ### All_03 Plan_02 e ###02 Documentazione fotografica, ### 04/06/07) risulta difforme rispetto a quello del confine catastale rappresentato nell'atto di ### (ossia perpendicolare al fabbricato con rientranza in corrispondenza della scala esterna [facente parte della porzione attribuita all'attrice]). Nello specifico, occorre rilevare che, a seguito delle suddette modifiche del tracciato planimetrico, il muro di confine (muro “Z”) è stato realizzato addirittura sulla vecchia scala esterna esistente, rendendo necessaria la demolizione di n. 2 gradini della stessa (### All_02 #### 06/07/10/16/17)”.
E' dunque evidente che - pur non rientrando l'edificazione di un muro di separazione delle corti nelle previsioni contrattuali - il convenuto abbia proceduto alla realizzazione di un'opera non consentita, poiché ricadente nella porzione attribuita alla sorella ed oltre il confine con la stessa.
Proseguendo con l'esame dei luoghi, entrambe le unità immobiliari per cui è causa (u.i.u. sub 9 e sub 10 della particella 217) risultano dotate, al piano seminterrato, di un accesso indipendente dalle rispettive corti esclusive.
Tuttavia, in entrambi i casi, il piano seminterrato non risulta direttamente collegato con i sovrastanti piano terra e piano primo. La porzione di fabbricato attribuita all'attrice dispone, oltre che di una scala esterna, di un accesso ai piani terra e primo attraverso il portone d'ingresso principale dell'edificio (in conformità alla planimetria catastale).
Diversamente, la porzione attribuita al convenuto non risulta dotata di un portone di ingresso indipendente per accedere ai locali situati al piano terra dell'abitazione; di fatto, l'accesso ai suddetti locali avviene utilizzando dapprima il portone principale del fabbricato (ubicato nella porzione di fabbricato dell'attrice) e successivamente una porta interna, indicata con il n. 3 nell'allegato grafico “A” dell'atto di divisione del 21.3.2015.
Si tratta di uno dei “vani porta” che avrebbero dovuto essere chiusi, a spese comuni, entro il ###, in base a quanto previsto nel suddetto atto, che invece è stato lasciato aperto.
Il piano terra dell'u.i.u. sub 10, prospicente la strada comunale, presenta comunque un'apertura (attualmente dotata di serranda avvolgibile in ferro) direttamente comunicante con l'antistante corte esclusiva.
Il piano primo dell'u.i.u. sub 10 risulta invece raggiungibile esclusivamente dalla scala interna ricadente nella porzione di fabbricato sub 9 dell'attrice.
Da ciò si ricava che il convenuto ha disatteso l'impegno a realizzare, a proprie cure e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite.
In merito alla separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, da attuarsi in modo che ciascuna porzione di fabbricato fosse servita dalla rispettiva utenza, in via esclusiva ed autonoma dall'altra (secondo quanto previsto nella scrittura del 21.3.2015) dai sopralluoghi e dalle verifiche condotte dal CTU è emersa la seguente situazione.
Le unità immobiliari in oggetto risultano entrambe ancora allacciate all'unico contatore della fornitura idrica rilevato in loco, intestato a ### ed ubicato al confine tra la strada pubblica e la corte esclusiva dell'immobile sub 9 attribuito all'attrice.
Vi sono due contatori dell'energia elettrica ubicati all'interno di un locale al piano terra dell'unità immobiliare attribuita a ### l'uno intestato a quest'ultimo e servente l'intero piano seminterrato e primo piano dell'edificio, l'altro apparentemente intestato ad ### e servente l'intero piano terra dello stesso.
Infine allo stato l'unico impianto di riscaldamento esistente è quello a pompa di calore realizzato dal convenuto per l'esigenza della propria porzione di fabbricato; detto impianto “risulta, tuttavia, solo parzialmente autonomo rispetto all'altra unità immobiliare attribuita all'attrice (sub 9), in quanto i germani non hanno ancora provveduto a separare e rendere autonomi sia l'impianto idrico, sia l'impianto elettrico che alimenta l'impianto a pompa di calore”.
Dunque, in definitiva, può concludersi che non vi è stata la completa separazione degli impianti.
Per quanto riguarda il rilascio dei locali della porzione immobiliare attribuita all'attrice, cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere entro il ###, in base a quanto verificato dal CTU esso ha avuto effettivamente luogo per i soli locali ubicati al piano seminterrato: il ### infatti, non ha ancora del tutto provveduto al rilascio dei locali ai piani terra e primo della porzione di fabbricato attribuita alla sorella, stante la necessità (dello stesso) di utilizzare, ancora oggi, sia il portone di ingresso che la scala interna appartenenti all'u.i.u sub 9 dell'attrice per accedere ai locali al piano terra ed al piano primo della propria porzione di fabbricato.
Relativamente agli altri aspetti considerati nell'atto del 21.3.2015: - il vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla porzione di piano seminterrato attribuita al convenuto è stato realizzato; - la separazione dei vani al piano seminterrato, mediante costruzione di un muro divisorio, è stata realizzata; - la prevista realizzazione, a spese comuni, entro mesi tre dal consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, di un muro divisorio (tratto 1-2) al piano primo non è ancora stata eseguita, ma in questo caso v'è da rilevare che, almeno dagli atti, non risulta essersi ancora verificato il suddetto consolidamento, sicché l'obbligo in parola non può considerarsi esigibile; - la prevista chiusura, a cura e spese comuni, entro il ###, dei vani porta, sia al piano terra che al piano primo, è stata eseguita relativamente alla porta al piano primo indicata come n. 4 nell'allegato “A” della divisione del 21.3.2015, mentre non è stata eseguita relativamente alla porta n. 3 al piano terra e della porta n. 5 al piano primo.
Infine, il CTU ha potuto accertare l'effettiva esistenza di una tubazione corrugata, in ### interrata nella corte esclusiva dell'attrice, la quale emerge dal terreno (e risulta dunque visibile) in corrispondenza del muro di confine S/O tra le particelle 217 e 216 e riversa le acque reflue sul sottostante terreno di cui alla part. 216.
La questione della demolizione di una parte di un balcone di proprietà dell'attrice e della costruzione di un muro per sorreggere l'estremità del balcone danneggiato va considerata estranea al thema decidendum in quanto introdotta dall'attrice solo con le richieste di prova formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (come noto, non deputata a nuove domande né a nuove allegazioni di fatto).
Occorre a questo punto considerare che l'attrice risulta avere più volte sollecitato il convenuto a dar corso ai patti contenuti nel rogito del 21.3.2015 e dunque alla realizzazione degli interventi (a spese comuni ovvero a spese esclusive del secondo) ivi specificati, allo scopo di rendere autonome le due porzioni immobiliari ed al fine di poter godere in via esclusiva della porzione assegnatale (cfr. le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 3.11.2017), mostrando disponibilità a definire i tempi e i modi per la realizzazione degli impianti e dei lavori edili.
Non risulta che a tali inviti il convenuto abbia concretamente dato riscontro, non potendo assumere valenza giustificativa (rispetto alle opere non intraprese ovvero non portate a compimento) le motivazioni dal medesimo addotte, che vertono su questioni economiche le quali restano giuridicamente irrilevanti.
Inoltre non appare irragionevole quanto osservato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia che, qualora la stessa avesse proceduto in autonomia alle opere murarie da realizzare in comune per la separazione degli ambienti senza attendere la realizzazione del vano scala sulla proprietà del fratello, quest'ultimo non avrebbe potuto accedere alla sua porzione di immobile sita al piano primo.
In definitiva, perciò, va individuato un inadempimento contrattuale del convenuto e non già dell'attrice rispetto agli accordi raggiunti in sede di divisione.
Per altro verso, è un dato di fatto che il ### non ha rilasciato la porzione di fabbricato attribuita alla sorella, che continua (anche in ragione della mancata attuazione delle opere di separazione e del vano scala) ad utilizzare.
Il convenuto, ancora, non ha tempestivamente e specificamente negato di essere l'autore dell'interramento del tubo nella corte esclusiva dell'attrice, né ha allegato e dimostrato che quest'ultima fosse consenziente a tale posizionamento.
Per tutte le ragioni suesposte, in definitiva, il convenuto va condannato: - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice.
Vanno viceversa disattese le richieste risarcitorie per mancata prova dei danni subiti dall'istante. ### non ha dimostrato quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero in concreto verificate nella sua sfera patrimoniale per via delle condotte illegittime o inadempienti del convenuto, venendo meno al proprio onere probatorio al riguardo.
Anche l'aspetto dell'occupazione senza titolo della sua proprietà esclusiva non può di per sé portare ad un ristoro risarcitorio ovvero indennitario, in mancanza della debita allegazione degli elementi necessari a quantificare il pregiudizio subito od atti, comunque, a costituire un parametro utile allo scopo (in primis l'ipotetico canone locatizio dell'immobile, nemmeno indicato negli scritti della parte se non - tardivamente - in comparsa conclusionale e senza comunque alcun elemento di riscontro).
In tali condizioni non può farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., dal momento che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime” peraltro “la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” ( 20889/2016).
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014.
Le spese di ### in base allo stesso criterio, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice; 2) rigetta le domande di risarcimento danni e di ingiustificato arricchimento avanzate dall'attrice; 3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 271,95 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge; 4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ##### nella persona del giudice unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2022 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione; attrice E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto ### occupazione illegittima - inadempimento contrattuale ### come da rispettivi scritti difensivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il #### conveniva in giudizio il fratello ### deducendo che: - con atto del 21.3.2015 a rogito notaio #### aveva donato ai figli, ### e ### pro indiviso ed in parti uguali, diritti di nuda proprietà (riservato l'usufrutto in capo alla stessa donante vita natural durante) in ragione di 1/3 su porzioni di fabbricato site in #### del ### civici 28 e 30, oltre a diritti di piena proprietà in ragione di 1/3 su terreno agricolo in località ### - con lo stesso atto i germani erano addivenuti alla divisione dei cespiti oggetto di donazione, con attribuzione a ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 30 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 10) e ad ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 28 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 9) oltre alla piena proprietà del terreno agricolo (in catasto al foglio 1, mappale 878); - sempre con l'atto in questione i due fratelli avevano convenuto, a perfezionamento delle suddette stipulazioni, le seguenti operazioni, fissandone il termine di compimento al 31.12.2015: a) la separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento esistenti, in modo da rendere autonoma ciascuna porzione di fabbricato; b) il rilascio, da parte di ### della materiale detenzione dei locali attribuiti alla sorella e la realizzazione, a cura e spese del medesimo, di un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; c) la realizzazione, sempre a cura e spese di ### di un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche con trasformazione della finestra esistente in vano porta; - era inoltre previsto, anche con riferimento ad una planimetria allegata all'atto, che: d) la separazione dei vani al piano seminterrato sarebbe stata realizzata a spese comuni con la costruzione di un muro divisorio dello spessore di 20 centimetri in monoblocchi di laterizio e malta cementizia; e) il muro divisorio al primo piano - “tratto 1/2” - sarebbe stato realizzato a spese comuni, entro tre mesi dal consolidamento dell'usufrutto, con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm in; f) la chiusura dei vani porta sia al piano terra che al primo piano sarebbe stata realizzata a spese comuni entro il ### con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm; - contrariamente agli accordi, ### aveva realizzato il muro indicato con la lettera “Z” nell'allegata planimetria direttamente sulla scala esterna esistente, appartenente all'attrice; - inoltre, sempre contravvenendo ai patti, il medesimo aveva interrato un tubo nel terreno attribuito in proprietà all'attrice; - nonostante la disponibilità (anche economica per le spese comuni) manifestata dall'istante, il convenuto non aveva adempiuto alle obbligazioni citate, aveva disatteso gli accordi ed aveva continuato a possedere, occupandolo, l'immobile dell'attrice, impedendo a quest'ultima di far uso dei propri diritti; - a nulla erano valse le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 13.11.2017, così inutile si era rivelato il tentativo di mediazione del 28.6.2018, conclusosi negativamente.
Per tali motivi, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, ### il ### accertati i fatti, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare il convenuto a rispettare le obbligazioni assunte, ordinandogli, come riportato nella premessa di quest'atto ai punti A) B) C): - di separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - di rilasciare la materiale detenzione dei locali attribuiti all'istante; - di realizzare a propria cura e spese un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche trasformando l'attuale finestra in vano porta.
In relazione alle richieste di cui ai punti D) E) F) di cui alla premessa ### il ### condannare il convenuto al pagamento della metà delle spese necessarie ad eseguire i lavori menzionati in premessa al punto 4), spese da accertarsi tramite CTU e/o documentate da fatture. Vorrà, inoltre il ### condannare il convenuto a realizzare, a propria cura e spese un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; condannarlo a demolire il muro indicato con la lettera “Z” dell'allegata planimetria ed a ricostruirlo secondo quanto risulta dall'accordo; condannarlo a rimuovere il tubo interrato di cui è nota nella premessa di quest'atto al n. 6.
In ogni caso, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, come conseguenza delle condotte illegittime evidenziate, e per una somma da accertarsi in corso di causa o in via equitativa, in entrambe le ipotesi da contenere nella somma di € 25000.00. ### autonomamente, e comunque, il ### condannare il convenuto, oltre alle richieste citate di rilascio, a pagare, a titolo di occupazione abusiva e/o ingiustificato arricchimento, per aver posseduto la quota di proprietà dell'istante impedendo alla stessa di poterne disporre autonomamente a far data dal 31.12.15. Condanni di conseguenza il ### il convenuto stesso al pagamento in favore dell'istante di una somma e/o indennizzo, da accertarsi in corso di causa o in via equitativa (anche, a titolo di compenso corrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivo del godimento della cosa, e/o a titolo di illegittima occupazione e/o per illecito protrarsi dell'occupazione), corrispondente al tempo dell'occupazione della porzione di fabbricato dell'istante a far data dal 31.12.15 fino al rilascio.
Con condanna, in ulteriore subordine, del convenuto al risarcimento dei danni anche a solo titolo di ingiustificato arricchimento tenendo conto del vantaggio patrimoniale dell'accipiens anche sotto il profilo della spesa risparmiata per l'affitto di locali al costo e nella stessa posizione di quelli oggetto di lite. Sempre e comunque con gli interessi compensativi, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato godimento del bene, e decorrenti dal 31.12.15: nel caso si accolga la domanda di arricchimento, gli interessi sono dovuti dalla data del fatto in quanto il debito di arricchimento è un debito di valore e come tale produttivo di interessi fin dalla sua origine.
Sempre e comunque ### il ### condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di lite e con condanna al pagamento delle eventuali spese di CTU”.
Si costituiva in giudizio ### il quale, nel chiedere il rigetto delle domande, previo accertamento dell'inadempimento dell'attrice alle proprie obbligazioni, osservava, in sintesi, che: - #### e ### avevano concordato le modalità di divisione dell'immobile di famiglia sito in #### del ### costruito nel 1913 ed ampliato nel 1968/1969; - ### si era riservata l'usufrutto su una parte di esso; - il convenuto, avendo più urgente necessità della sorella di sfruttare l'immobile per esigenze abitative, aveva investito interamente le proprie risorse nei lavori di ristrutturazione del fabbricato, sostenendo costi per circa € 70.000,00; - oltre ai lavori edili, eseguiti partendo dal locale seminterrato, il convenuto si era preoccupato di separare le relative utenze ed infatti: a) l'impianto idraulico era funzionante e completo in ogni sua parte; b) l'impianto elettrico era stato interamente predisposto mancando minimi dettagli all'ultimazione; c) l'impianto di riscaldamento era stato ultimato necessitando soltanto dell'installazione degli elementi radianti e della relativa macchina da combustione, già acquistata dal convenuto; - il ### non disponendo di ulteriori risorse per l'ultimazione dei lavori, si era rivolto ad istituti di credito per la concessione di un mutuo, che gli era stato però negato in assenza del necessario consenso della madre, usufruttuaria dell'immobile; - per tale motivo ed anche per problemi di salute, egli si era trovato dunque nell'impossibilità di completare le opere (le quali era state altresì rallentate dalla presenza della ### all'interno dello stabile) così come di reperire altro alloggio; - l'attrice si era peraltro resa inadempiente agli accordi, non effettuando alcuna separazione delle utenze, tanto che il contatore dell'impianto elettrico servente la sua porzione, ancora intestato ad ### si trovava posizionato in quella del convenuto; - inoltre il convenuto aveva provveduto interamente a proprie spese alla realizzazione di un muro divisorio, come da piantina sottoscritta dalle parti, senza ricevere alcun contributo dalla sorella; - il Fratarcageli, ancora, aveva provveduto alla realizzazione del vano porta di collegamento della corte esclusiva esterna alla sua porzione di fabbricato sita al piano seminterrato, alla separazione dei vani al piano seminterrato, alla realizzazione del muro divisorio al primo piano, mentre la chiusura del vano al piano terra non era stata effettuata considerata la situazione del contatore dell'attrice insistente nella porzione assegnata al convenuto; - il convenuto, infine, aveva provveduto alla realizzazione del muro di recinzione ed alla realizzazione di una rete fognaria autonoma nella sua proprietà esclusiva, senza pregiudizio per l'attrice; - in sostanza, perciò, l'attrice si era disinteressata completamente dei suoi obblighi, così come stabiliti nell'atto del 21.3.2015, pretendendo l'esecuzione dei lavori da parte del fratello per poi beneficiare del risultato raggiunto, sicché l'eventuale omissione imputabile a quest'ultimo doveva farsi dipendere esclusivamente dalla condotta omissiva della sorella.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con nomina di CTU nella persona dell'#### Espletata la consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ben illustra la situazione dei luoghi anche con documentazione fotografica, planimetrie catastali e elaborati grafici consistenti in rilievi architettonici dei tre piani (seminterrato, terra e primo) di cui si compongono le porzioni immobiliari delle parti (sub 9 e sub 10 della particella 217, foglio 5 ###, in cui sono ben evidenziati i confini catastali, lo stato di fatto esistente, le opere di divisione realizzate e quelle viceversa incompiute. ### ha innanzitutto confermato che le due porzioni di fabbricato non risultano ancora autonome e indipendenti. Quindi ha evidenziato quanto segue.
Entrambe le unità immobiliari risultano dotate di corti esclusive su tre lati, separate tra loro, a valle dell'edificio, da un muro in c.a. realizzato tra il fabbricato ed il confine S/O tra le particelle 216 e 217. Detto muro, però, non risulta realizzato sulla linea di confine catastale che separa le due unità immobiliari di cui si discorre (riportata anche nella planimetria allegata all'atto del 21.3.2015), ma, diversamente, sulla corte esclusiva dell'unità immobiliare sub 9 attribuita all'attrice. In aderenza al muro (sul lato prospiciente l'u.i.u. sub 10 attribuita al convenuto) si trova un manufatto in legno, che ricade anch'esso, parzialmente, sulla corte esclusiva dell'u.i.u. sub 9 dell'attrice.
Precisa inoltre il CTU che “anche l'andamento planimetrico seguito da detto muro (in quanto obliquo rispetto al fabbricato, ### All_03 Plan_02 e ###02 ### fotografica, ### 04/06/07) risulta difforme rispetto a quello del confine catastale rappresentato nell'atto di ### (ossia perpendicolare al fabbricato con rientranza in corrispondenza della scala esterna [facente parte della porzione attribuita all'attrice]). Nello specifico, occorre rilevare che, a seguito delle suddette modifiche del tracciato planimetrico, il muro di confine (muro “Z”) è stato realizzato addirittura sulla vecchia scala esterna esistente, rendendo necessaria la demolizione di n. 2 gradini della stessa (### All_02 #### 06/07/10/16/17)”.
E' dunque evidente che - pur non rientrando l'edificazione di un muro di separazione delle corti nelle previsioni contrattuali - il convenuto abbia proceduto alla realizzazione di un'opera non consentita, poiché ricadente nella porzione attribuita alla sorella ed oltre il confine con la stessa.
Proseguendo con l'esame dei luoghi, entrambe le unità immobiliari per cui è causa (u.i.u. sub 9 e sub 10 della particella 217) risultano dotate, al piano seminterrato, di un accesso indipendente dalle rispettive corti esclusive.
Tuttavia, in entrambi i casi, il piano seminterrato non risulta direttamente collegato con i sovrastanti piano terra e piano primo. La porzione di fabbricato attribuita all'attrice dispone, oltre che di una scala esterna, di un accesso ai piani terra e primo attraverso il portone d'ingresso principale dell'edificio (in conformità alla planimetria catastale).
Diversamente, la porzione attribuita al convenuto non risulta dotata di un portone di ingresso indipendente per accedere ai locali situati al piano terra dell'abitazione; di fatto, l'accesso ai suddetti locali avviene utilizzando dapprima il portone principale del fabbricato (ubicato nella porzione di fabbricato dell'attrice) e successivamente una porta interna, indicata con il n. 3 nell'allegato grafico “A” dell'atto di divisione del 21.3.2015.
Si tratta di uno dei “vani porta” che avrebbero dovuto essere chiusi, a spese comuni, entro il ###, in base a quanto previsto nel suddetto atto, che invece è stato lasciato aperto.
Il piano terra dell'u.i.u. sub 10, prospicente la strada comunale, presenta comunque un'apertura (attualmente dotata di serranda avvolgibile in ferro) direttamente comunicante con l'antistante corte esclusiva.
Il piano primo dell'u.i.u. sub 10 risulta invece raggiungibile esclusivamente dalla scala interna ricadente nella porzione di fabbricato sub 9 dell'attrice.
Da ciò si ricava che il convenuto ha disatteso l'impegno a realizzare, a proprie cure e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite.
In merito alla separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, da attuarsi in modo che ciascuna porzione di fabbricato fosse servita dalla rispettiva utenza, in via esclusiva ed autonoma dall'altra (secondo quanto previsto nella scrittura del 21.3.2015) dai sopralluoghi e dalle verifiche condotte dal CTU è emersa la seguente situazione.
Le unità immobiliari in oggetto risultano entrambe ancora allacciate all'unico contatore della fornitura idrica rilevato in loco, intestato a ### ed ubicato al confine tra la strada pubblica e la corte esclusiva dell'immobile sub 9 attribuito all'attrice.
Vi sono due contatori dell'energia elettrica ubicati all'interno di un locale al piano terra dell'unità immobiliare attribuita a ### l'uno intestato a quest'ultimo e servente l'intero piano seminterrato e primo piano dell'edificio, l'altro apparentemente intestato ad ### e servente l'intero piano terra dello stesso.
Infine allo stato l'unico impianto di riscaldamento esistente è quello a pompa di calore realizzato dal convenuto per l'esigenza della propria porzione di fabbricato; detto impianto “risulta, tuttavia, solo parzialmente autonomo rispetto all'altra unità immobiliare attribuita all'attrice (sub 9), in quanto i germani non hanno ancora provveduto a separare e rendere autonomi sia l'impianto idrico, sia l'impianto elettrico che alimenta l'impianto a pompa di calore”.
Dunque, in definitiva, può concludersi che non vi è stata la completa separazione degli impianti.
Per quanto riguarda il rilascio dei locali della porzione immobiliare attribuita all'attrice, cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere entro il ###, in base a quanto verificato dal CTU esso ha avuto effettivamente luogo per i soli locali ubicati al piano seminterrato: il ### infatti, non ha ancora del tutto provveduto al rilascio dei locali ai piani terra e primo della porzione di fabbricato attribuita alla sorella, stante la necessità (dello stesso) di utilizzare, ancora oggi, sia il portone di ingresso che la scala interna appartenenti all'u.i.u sub 9 dell'attrice per accedere ai locali al piano terra ed al piano primo della propria porzione di fabbricato.
Relativamente agli altri aspetti considerati nell'atto del 21.3.2015: - il vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla porzione di piano seminterrato attribuita al convenuto è stato realizzato; - la separazione dei vani al piano seminterrato, mediante costruzione di un muro divisorio, è stata realizzata; - la prevista realizzazione, a spese comuni, entro mesi tre dal consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, di un muro divisorio (tratto 1-2) al piano primo non è ancora stata eseguita, ma in questo caso v'è da rilevare che, almeno dagli atti, non risulta essersi ancora verificato il suddetto consolidamento, sicché l'obbligo in parola non può considerarsi esigibile; - la prevista chiusura, a cura e spese comuni, entro il ###, dei vani porta, sia al piano terra che al piano primo, è stata eseguita relativamente alla porta al piano primo indicata come n. 4 nell'allegato “A” della divisione del 21.3.2015, mentre non è stata eseguita relativamente alla porta n. 3 al piano terra e della porta n. 5 al piano primo.
Infine, il CTU ha potuto accertare l'effettiva esistenza di una tubazione corrugata, in ### interrata nella corte esclusiva dell'attrice, la quale emerge dal terreno (e risulta dunque visibile) in corrispondenza del muro di confine S/O tra le particelle 217 e 216 e riversa le acque reflue sul sottostante terreno di cui alla part. 216.
La questione della demolizione di una parte di un balcone di proprietà dell'attrice e della costruzione di un muro per sorreggere l'estremità del balcone danneggiato va considerata estranea al thema decidendum in quanto introdotta dall'attrice solo con le richieste di prova formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (come noto, non deputata a nuove domande né a nuove allegazioni di fatto).
Occorre a questo punto considerare che l'attrice risulta avere più volte sollecitato il convenuto a dar corso ai patti contenuti nel rogito del 21.3.2015 e dunque alla realizzazione degli interventi (a spese comuni ovvero a spese esclusive del secondo) ivi specificati, allo scopo di rendere autonome le due porzioni immobiliari ed al fine di poter godere in via esclusiva della porzione assegnatale (cfr. le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 3.11.2017), mostrando disponibilità a definire i tempi e i modi per la realizzazione degli impianti e dei lavori edili.
Non risulta che a tali inviti il convenuto abbia concretamente dato riscontro, non potendo assumere valenza giustificativa (rispetto alle opere non intraprese ovvero non portate a compimento) le motivazioni dal medesimo addotte, che vertono su questioni economiche le quali restano giuridicamente irrilevanti.
Inoltre non appare irragionevole quanto osservato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia che, qualora la stessa avesse proceduto in autonomia alle opere murarie da realizzare in comune per la separazione degli ambienti senza attendere la realizzazione del vano scala sulla proprietà del fratello, quest'ultimo non avrebbe potuto accedere alla sua porzione di immobile sita al piano primo.
In definitiva, perciò, va individuato un inadempimento contrattuale del convenuto e non già dell'attrice rispetto agli accordi raggiunti in sede di divisione.
Per altro verso, è un dato di fatto che il ### non ha rilasciato la porzione di fabbricato attribuita alla sorella, che continua (anche in ragione della mancata attuazione delle opere di separazione e del vano scala) ad utilizzare.
Il convenuto, ancora, non ha tempestivamente e specificamente negato di essere l'autore dell'interramento del tubo nella corte esclusiva dell'attrice, né ha allegato e dimostrato che quest'ultima fosse consenziente a tale posizionamento.
Per tutte le ragioni suesposte, in definitiva, il convenuto va condannato: - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice.
Vanno viceversa disattese le richieste risarcitorie per mancata prova dei danni subiti dall'istante. ### non ha dimostrato quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero in concreto verificate nella sua sfera patrimoniale per via delle condotte illegittime o inadempienti del convenuto, venendo meno al proprio onere probatorio al riguardo.
Anche l'aspetto dell'occupazione senza titolo della sua proprietà esclusiva non può di per sé portare ad un ristoro risarcitorio ovvero indennitario, in mancanza della debita allegazione degli elementi necessari a quantificare il pregiudizio subito od atti, comunque, a costituire un parametro utile allo scopo (in primis l'ipotetico canone locatizio dell'immobile, nemmeno indicato negli scritti della parte se non - tardivamente - in comparsa conclusionale e senza comunque alcun elemento di riscontro).
In tali condizioni non può farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., dal momento che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime” peraltro “la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” ( 20889/2016).
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014.
Le spese di ### in base allo stesso criterio, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice; 2) rigetta le domande di risarcimento danni e di ingiustificato arricchimento avanzate dall'attrice; 3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 271,95 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge; 4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto.
Così deciso in ### il ### Il Giudice
Dott. ###
causa n. 1720/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Masetti Paolo