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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6469/2025 del 06-11-2025

... ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza ### s.r.l. versava € 70.000,00. ### il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa. Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “. Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore ### della sussistenza di problemi giudiziari relativi alla vendita; affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( ### s.r.l. e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i canoni dovuti. Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Così composta: ### de ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### ( C.F. ### ) Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to ### che la rappresenta e difende per mandato in atti E ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) eredi di ### deceduto il venti gennaio 2015 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to ### che le rappresenta e difende per mandato in atti BFR & L. ### S.R.L. ( C.F. ### ) in persona del curatore speciale Avv.to ### presso cui è domiciliat ###proprio come in atti ### : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 15875/2022 - impugnazione lodo arbitrale - opposizione di terzo revocatoria - ### contratto preliminare del sei settembre 2009 ### prometteva di vendere a BFR & L ### s.r.l. un compendio immobiliare sito in ### Via dei ### 33 al prezzo di € 1.020.000,00. 
Il contratto definitivo era stipulato il successivo ventisei novembre con rogito ### rep. 81776 - racc. 19892. 
Il prezzo era così suddiviso : € 546.202,13 con accollo da parte dell'acquirente del mutuo fondiario contratto dalla venditrice con il ### € 110.000,00 con assegno consegnato contestualmente al rogito; € 70.000,00 da versare entro dieci giorni decorrenti dal ventisei novembre 2009; € 293.797,87 da versare entro il trenta luglio 2010.  ### dopo la vendita intimava sfratto per morosità all'affittuaria di uno dei locali facenti parte del compendio, ### s.r.l.. 
Quest'ultima agiva in giudizio contro l'acquirente esercitando il diritto di riscatto al prezzo di € 258.000,00. 
La vertenza era conciliata con stipula di nuovo contratto di locazione a canone ridotto.  ### s.r.l. agiva nei confronti di ### ( proc. rg 14027/2011 ) chiedendo la corresponsione di € 170.000,00 per parziale evizione della cosa venduta e per il danno conseguente alla riduzione del canone di locazione con ### s.r.l. nonché per l'accertato malfunzionamento e obsolescenza della canna fumaria nei locali ove ### s.r.l. esercitava attività di ristorazione, a seguito di accertamento in sede amministrativa.  ### si costituiva, contestava le richieste attoree e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo. 
Le parti convenivano di deferire a un arbitro rituale la definizione della controversia nonché di tutte le questioni relative alla vendita; in detta sede ### chiedeva la risoluzione del contratto e di rientrare nella titolarità del bene affermando che l'accollo non era stato liberatorio e che l'importo di € 293.797,87 non era stato corrisposto. 
Alla prima udienza arbitrale del sedici ottobre 2012 comparivano ### assistito dall'avv.to ### e ### in qualità di legale rappresentante della s.r.l., assistito dall'Avv.to ### Con lodo 16201/2012 l'arbitro, in sintesi, per quanto di interesse in questa sede : a) riteneva incidentalmente infondate le pretese di ### s.r.l. e di conseguenza infondata l'azione per parziale evizione e risarcimento esercitata nel giudizio concluso con transazione; affermava pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ### s.r.l. con cui era stato chiesto al venditore l'importo di € 170.000,00 a titolo risarcitorio; b) riteneva che la non liberatorietà dell'accollo non fosse addebitabile all'acquirente perché nulla a tale proposito era stato previsto nel rogito; c) riteneva peraltro grave l'inadempimento di ### s.r.l. sotto l'altro profilo denunciato da ### ossia il mancato pagamento del residuo corrispettivo, pari a €293.797,87; d) risolveva quindi il contratto per inadempimento di ### s.r.l. e disponeva il ritrasferimento del complesso immobiliare a ### e) affermava come dalla risoluzione discendessero gli obblighi restitutori a carico di entrambi i contraenti ma di non potersi pronunciare in sede di lodo sulla restituzione del corrispettivo già versato da ### s.r.l. perché, pur sussistendo detto diritto, non poteva essere emessa una pronuncia d'ufficio e non vi era stata domanda in tal senso da parte dell'acquirente, al contrario di quanto aveva fatto il venditore che aveva richiesto espressamente la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno; f) riteneva sussistente anche detto diritto risarcitorio e condannava per tale titolo ### s.r.l. a pagare a ### € 353.000,00, pari al valore locativo degli immobili per il tempo in cui il venditore non ne aveva goduto, detratte le rate di mutuo medio tempore pagate dalla s.r.l; g) liquidava le spese del lodo e quelle di difesa di ### ponendo entrambe a carico di ### Il lodo era dichiarato esecutivo l'undici dicembre 2012 con decreto del ### del Tribunale di ### Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 2038 del 2013 ) ### proponeva opposizione di terzo revocatoria. ### era socia di maggioranza di ### s.r.l.  nonché, dalla costituzione del tre agosto 2009 al tre dicembre 2009 e dal dicembre 2012 in poi anche amministratrice; nel periodo intermedio era stato amministratore ### . 
Produceva delibera del venticinque novembre 2009 con cui, per far fronte alla situazione finanziaria e patrimoniale provvisoria, era stata autorizzata a richiedere ai soci, in proporzione alle quote, € 230.000,00 complessivi a titolo di finanziamento infruttifero. 
Il 26 novembre 2009 ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza ### s.r.l. versava € 70.000,00.  ### il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa. 
Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “. 
Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore ### della sussistenza di problemi giudiziari relativi alla vendita; affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( ### s.r.l. e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i canoni dovuti. 
Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata percezione di utili, nonostante detta redditività e dal comportamento ostativo dell'amministratore, ne chiedeva tramite i propri legali la revoca e il venticinque settembre 2012 chiedeva la fissazione di assemblea straordinaria per la verifica dell'andamento della società e dell'attività di ### Il diciassette ottobre 2012 l'amministratore convocava l'assemblea per il ventinove/trenta novembre. 
Il ventidue ottobre 2012 ### inviava una nota all'amministratore con cui si rilevava che dall'accesso ai documenti sociali, presentati invero solo parzialmente, era sorta la necessità di chiarimenti sull'esistenza del contenzioso con ### e sul perché i canoni di locazione fossero diminuiti; era contestualmente ribadita la richiesta di revoca dell'amministratore. 
La data del ventinove/trenta novembre era spostata al sette dicembre in quanto l'amministratore aveva comunicato l'esito negativo della convocazione del socio di minoranza mentre, secondo l'attrice, si sarebbe trattato di un escamotage. 
Il sette dicembre 2012 ### era di nuovo amministratore unico e, esaminando i documenti, era venuta per la prima volta a conoscenza del procedimento arbitrale e del lodo. 
Sosteneva che detto giudizio costituisse atto dolosamente preordinato a vanificare l'esigibilità in concreto del credito vantato per la restituzione del finanziamento di €170.000,00. 
Allegava a supporto la tempistica sospetta e l'assenza di collegamento con il processo incardinato nel 2011, sia per l'inserimento della domanda di risoluzione contrattuale sia per l'inspiegabile mancanza di domanda di restituzione del corrispettivo in caso di risoluzione da parte del legale della s.r.l., sia per l'esosità del corrispettivo versato al legale avv. ### e per la ritrosìa di quest'ultimo a consegnare il fascicolo. 
Affermava di essere venuta a conoscenza del dolo e della collusione solo allorquando il ventotto febbraio 2013 l'Avv.to ### aveva consegnato i documenti da cui poteva evincersi come lo stesso si era costituito nel procedimento arbitrale, depositando una memoria di poche righe il sedici ottobre 2012. 
Ciò asseritamente in contrasto con quanto attestato dall'arbitro nel lodo secondo cui era stata depositata da ### s.r.l. anche una memoria del ventitrè ottobre 2012 in cui erano stati formulati i quesiti nonché chiesta la condanna di ### a pagare € 230.000,00 eventualmente compensando detto importo con il saldo del corrispettivo ancora dovuto. 
Proponeva opposizione di terzo revocatoria nei confronti della s.r.l. e di ### con atto notificato il tre aprile 2013 ( rg Corte Appello di ### 2308/2013 ). 
Si costituiva ### che eccepiva il difetto di legittimazione per assenza di terzietà in capo a ### la decadenza dall'azione per decorrenza dei trenta giorni di cui all'art. 404 secondo comma c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa. 
Si costituiva ### s.r.l., in persona del curatore speciale nominato per l'incompatibilità con la carica di amministratore ricoperta dall'attrice. 
A seguito del decesso di ### il processo era riassunto. 
Si costituivano le eredi del de cuius ribadendone le eccezioni e le difese; si costituiva anche il curatore della ### s.r.l.. 
La Corte di Appello con sentenza 2012 del 2020 riteneva il difetto di legittimazione attiva di ### per mancanza della qualità di terzo rispetto alle altre parti, respingeva di conseguenza la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.  ### impugnava la sentenza. 
Si costituivano le controparti chiedendone la conferma. 
La Corte di Cassazione con ordinanza 15875/2022 annullava la sentenza con rinvio alla Corte in diversa composizione. 
Il processo era riassunto da ### che concludeva chiedendo: “Accertare che il lodo, pronunciato tra il #### e la ###L ### S.r.l. dall'###. ### in data 30 novembre 2012 e reso esecutivo dal ### del Tribunale Ordinario di ### con n. 16201/2012 in data 11 dicembre 2012 (### 1626/12, ### 2738/12) è frutto di dolo e/o collusione in danno della ###ra ### e comunque ne pregiudica i diritti per tutti i motivi sin qui esposti; ii) conseguentemente annullare la decisione di cui al lodo medesimo e per l'effetto disporre il trasferimento in favore di ###L ### S.r.l. del (o comunque confermare la proprietà di quest'ultima circa il) compendio immobiliare di seguito indicato: compendio immobiliare in ### via dei ### 33 costituito da: un locale sito in ### via dei ### 33 costituito da: locale sito in ### via dei ### 33/d (f. 943 particella 173 sub. 507); un locale agenzia bancaria sito al piano terra, confinante con via dei ### locale sub. 507, passo carrabile, corte interna (f. 943 particella 173 sub. 506); box auto accesso al piano terra civico 33 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 505); locale piano terra confinante con via dei ### locale sub. 506 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 507); lastrico solare confinante con lastrico sub. 503, via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 504); lastrico solare confinante con lastrico sub. 504 e sub. 501, distacco su via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 503) iii) ordinare al competente ### dei ### la trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sopra indicato, contro il #### e in favore della ###L ### S.r.l. iv) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, riservato ogni altro diritto in separato giudizio”.   Le eredi di ### si costituivano e concludevano chiedendo: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento per quanto dedotto in atto e qui richiamato; Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto eppure non provate, per le motivazioni espresse in atto e qui richiamate; - In ogni caso, condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 408 c.p.c.”. 
Si costituiva la s.r.l. in persona del curatore speciale che concludeva chiedendo : “### del compendio immobiliare sito in ### via dei ### 33 come già meglio identificato con conseguente trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile de quo a favore della BFR & L ### s.r.l. e vittoria di spese di lite a favore del sottoscritto ### speciale antistatario da porsi in solidarietà tra la parte attrice e le parti convenute.” La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione si è pronunciata unicamente sul requisito della legittimazione ad agire, rilevando come, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello nella sentenza 2012/2020, la qualità di socia di una s.r.l. non sia in astratto incompatibile con quella di creditrice dovendosi accertare di volta in volta la natura dei conferimenti in denaro effettuati dal socio stesso. 
In particolare, riprendendo la massima: “In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).” Ebbene nel caso di specie l'importo di € 170.000,00 che ### ha versato alla società deve intendersi come finanziamento poiché, in linea con quanto sopra riportato, è stato erogato in concomitanza con l'acquisto del compendio immobiliare e con una causale del bonifico di accredito indicata come “finanziamento soci” ; la posta è stata poi inserita in bilancio al passivo patrimoniale come debito verso soci e lo stesso amministratore nella relazione integrativa al bilancio 2011, depositata in atti, ha espressamente escluso detto finanziamento anche dalla postergazione ex art. 2467 Riconosciuta la legittimazione ( unico ambito di indagine sottoposto all'esame della Cassazione ) rimangono peraltro da esaminare gli altri presupposti e in particolare la tardività o meno dell'azione e l'interesse ad agire concreto e attuale che difettano entrambi.  ******** 
Termine di decadenza. 
La prima delle notifiche andate a buon fine dell'originario atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Appello è datata tre aprile 2013.  ### afferma di non essere stata in grado prima del ventotto febbraio 2013 di rendersi conto dell'esistenza del dolo e collusione a suo danno, scoperta avvenuta solo quando l'Avv.to ### difensore della s.r.l. nel giudizio arbitrale, ha consegnato i documenti difensivi consentendo quindi all'attrice di avvedersi che, al contrario di quanto affermato nel lodo, la memoria di costituzione della s.r.l. era di poche righe senza alcuna argomentazione difensiva. 
Ebbene, risulta documentalmente ed è incontestato come ### sia stata nominata ### della s.r.l. il sette dicembre 2012 e che dal ventidue settembre 2012 fosse a conoscenza della pendenza di una causa promossa da ### s.r.l. 
Risulta altrettanto documentalmente come l'Avv.to Patrone, in qualità di legale di ### s.r.l., il quattordici gennaio 2013, allorquando la signora ### era già amministratrice della società e quindi lo aveva incaricato in tal senso, abbia ottenuto una copia integrale autenticata del lodo “uso reclamo” dal Tribunale di ### Ebbene già dal testo del lodo risulta chiaramente sia il contenuto delle domande originariamente proposte da ### s.r.l., sia l'esito della controversia e il contenuto anche se sintetico della transazione che aveva portato alla riduzione del canone. 
Era inoltre riportato il contenuto delle domande di entrambe le parti in relazione al giudizio successivamente instaurato da BFR contro ### per il risarcimento e, soprattutto, era riportato il motivo per cui le parti avevano voluto incardinare un giudizio arbitrale: la volontà di definire totalmente tutte le possibili controversie nascenti non solo con riferimento specifico alle conseguenze del giudizio, transatto, con ### s.r.l. ma a tutte le altre questioni inerenti l'efficacia e la validità del contratto di compravendita dell'immobile. 
Nel lodo poi erano analiticamente riportate ( punto 6 a pag. 8 ) le conclusioni della memoria di BFR in data ventitré ottobre 2012 dove era stata invero omessa la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la vendita in caso di risoluzione in quanto il difensore si era limitato a ribadire la domanda risarcitoria già oggetto del processo mentre il difensore di ### aveva espressamente chiesto la risoluzione del contratto. 
Parimenti nelle note del trenta ottobre 2012 la difesa di BFR si è limitata a chiedere prove solo su detta domanda risarcitoria.  ### ha ritenuto di esaminare la domanda di risoluzione e l'ha ritenuta fondata argomentando compiutamente. 
In buona sostanza ### già dalla data in cui, come amministratrice della BFR ha comunque avuto, tramite il difensore, copia autentica del lodo, ha potuto verificare compiutamente l'andamento della vertenza, tra cui le omissioni in punto di domanda e di argomentazioni difensive di ### s.r.l. riguardo al mancato pagamento del prezzo ( eccepito da ### ) nonchè della decisione dell'arbitro anche su domande ulteriori rispetto a quelle oggetto del giudizio risarcitorio promosso da ### s.r.l. nonché del fatto, comunque non dirimente, dell'indicazione nel lodo, tra le domande del giudizio risarcitorio, anche di quella di risoluzione del contratto mentre invece detta domanda non era stata ivi espletata da ### In particolare ### afferma che il prezzo avrebbe dovuto essere considerato come totalmente corrisposto sulla base del contratto di vendita stipulato allorquando la suddetta era amministratrice ( e che così stabiliva in assenza di contestazioni da parte del venditore entro un termine fissato e scaduto da tempo ); di conseguenza vi sarebbe stata una gravissima omissione di difesa sul punto da parte dell'Avv.to ### e un altrettanto grave distorsione interpretativa dell'arbitro. 
Ebbene anche dette circostanze erano chiaramente desumibili dalla lettura del lodo anche perché, si ribadisce, il testo della vendita era stato sottoscritto dalla stessa ### che all'epoca era amministratrice della s.r.l.. 
In tale contesto il fatto che l'Avv.to ### abbia consegnato solo il ventotto febbraio 2013 la documentazione in suo possesso e il fatto che la memoria di costituzione nel giudizio arbitrale fosse di poche righe non è rilevante sia in quanto, come già indicato, l'andamento del giudizio arbitrale è stato compiutamente riportato nel lodo sia in quanto, osserva il Collegio, le conclusioni e le richieste di ### s.r.l. sono state riportate dall'arbitro con riferimento non alla memoria di costituzione ma con riferimento alle memorie successive del ventitré e trenta ottobre 2012. 
Il fatto che dette memorie non siano state consegnate a ### dall'avv.to ### costituisce un elemento del tutto irrilevante in quanto, in buona sostanza, gli elementi per poter valutare l'esistenza dell'asserita collusione e in particolare l'ampliamento del thema decidendum e l'assenza di difesa di BFR sulla domanda di risoluzione avanzata da ### già erano evidenti alla data del rilascio della copia autentica del lodo; non solo, al contrario di quanto affermato dalla difesa di ### non è accoglibile la tesi in base a cui le memorie indicate nel lodo non sarebbero esistenti in quanto non sono tra gli atti restituiti dall'Avv.to ### e perché lo stesso aveva dichiarato di avere solo copia dei propri scritti difensivi; ben avrebbe potuto infatti il suddetto difensore averli persi o comunque omesso volutamente di consegnarli e sul punto manca una richiesta di prova.  ***** 
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, un altro elemento, riguardante l'asserita finalità del pactum sceleris per come allegato : impedire a ### a) di tornare ad amministrare una società in bonis ( tanto che a dicembre 2012 il lodo era già stato emesso ) nonché b) di poter rientrare nel medio periodo del prestito erogato nel 2009 e infine c) di vedersi corrispondere negli anni adeguati utili.  ### deriverebbe “Da tutto ciò la necessità che il fraudolento lodo venga annullato da Codesta Corte e che il complesso immobiliare oggetto di esso venga ritrasferito con pronuncia costitutiva in favore di ###L…”. Ebbene il primo e il terzo elemento di danno riguarda la società e non ### in quanto terza. 
Il secondo elemento, pur riguardando un danno diretto di ### tuttavia presenta una criticità evidente. 
In particolare ### ha erogato € 160.000,00 ma avrebbe potuto chiederne la restituzione nella sua qualità di terza creditrice fin da quando, per sua stessa ammissione, nell'estate del 2012 aveva avuto concrete avvisaglie di un andamento anomalo e quindi del pericolo di non riottenere il rientro dal prestito (i redditi prospettati dal complesso immobiliare si erano infatti ridotti e non vi era neppure spazio per una ripartizione degli utili) mentre al contrario nulla risulta in tal senso.  ******** 
Le spese del giudizio sono a carico di ### secondo soccombenza in base all'esito complessivo della lite ma compensate per la metà per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione come da annullamento pronunciato dalla Cassazione, per la complessità delle questioni trattate e per il rigetto della domanda ex art. 408 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti considerando il tenore della decisione. 
La liquidazione è quella di cui in dispositivo. 
Per il curatore speciale della s.r.l. la necessaria presenza dello stesso per ovviare al conflitto di interessi e il tenore delle difese consentono di compensare interamente le spese.  P.Q.M.  La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. respinge le domande di ### e respinge la domanda ex art. 408 c.p.c.. 
Compensa al 50% le spese del giudizio di appello, di quelle di Cassazione e di quelle del giudizio di rinvio liquidate per l'intero in € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per l'appello, € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per la Cassazione e € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per il giudizio di rinvio; condanna ### a pagare a #### e ### in solido la metà di dette somme. 
Compensa le altre spese di lite.  ### camera di consiglio del sei ottobre 2025 #### de ### 

causa n. 4895/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Thellung De Courtelary, Marina Tucci

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Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 453/2016 del 29-03-2016

... regola su base annua, sull'intero capitale preso in prestito, mentre gli interessi di mora sono calcolati solo sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza (la questione non è da confondere, peraltro, con quella della legittimità o meno che vi siano interessi di mora sugli interessi compresi nella rata pagata in ritardo, perché questa va risolta sulla base dell'evoluzione del sistema normativo in tema di anatocismo - art. 1283 c.c. e art. 120 TUB e delibere ###; 2) il riferimento alla locuzione “a qualunque titolo”, contenuto nell'art. 1 comma 1 del DL 394/2000, perché l'art. 644 cp, nel riferirsi nel quarto comma al termine “qualsiasi titolo” , si relaziona espressamente e chiaramente alle “remunerazioni” di cui si deve tenere conto nella determinazione del tasso d'interesse; in applicazione anche del criterio di cui all'art. 12 delle disp. prel. al codice civile e sul presupposto che il legislatore usi i termini tecnici nel significato loro proprio, i termini “corrispettivo” o “remunerazione” evocano un rapporto di sinallagmaticità, cioè di rapporto causale tra prestazioni corrispettive, che non si rinviene con riferimento all'interesse (leggi tutto)...

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R. G. n. 1211/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BOLZANO PRIMA SEZIONE CIVILE In Nome del Popolo Italiano Il Giudice presso il Tribunale di Bolzano, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 1211/2014, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2015, promossa da: ### c. f. ###, residente ###, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell' atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale di data 28.2.2014, dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### via ### n. 2/B; - parte opponente - c o n t r o ### - ### COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### con sede a ### via O.  v. Wolkenstein n. 9/A, c. f. e p. IVA ###, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo del 31.10.2013, dall'avv. ### del foro di ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###; - parte opposta - in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3013/13 del Tribunale di ### Conclusioni di parte opponente: Precisate all'udienza del 3.12.2015 come segue: “Il procuratore dell'opponente conclude come in atti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.” Come in atto di citazione del 28.2.2014: “Voglia il Tribunale di Cremona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, - accertata e/o dichiarata la sussistenza di “gravi motivi” ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni processuali e di merito di cui in espositiva ed attesa la fondatezza, ictu oculi, della presente opposizione. 
In via principale nel merito, - per i motivi di cui in premessa, previe tutte le declaratorie del caso, revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte del signor ### di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta.  - Previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale del contratto di mutuo ipotecario di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento del contratto di cui in premessa ai sensi dell'art. 1460 e, per gli effetti, dichiarare illegittimo il recesso e la risoluzione dei rapporti per cui è causa, con ogni conseguenza di legge; - Per gli effetti, anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni sollevate in narrativa e comunque accertato che al predetto rapporto sono state applicate condizioni ed interessi ultralegali e superiori al tasso-soglia di cui alla legge 108/96, dichiararsi per gli effetti illegittimi gli addebiti per interessi e spese eseguiti nell'ambito dei citati rapporti, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari, ovvero, ove applicabile, degli interessi di legge; dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi e le spese conseguentemente alla nullità del rapporto, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale; accertare e/o dichiarare che la ### - St. ### è tenuta a rimborsare a parte attrice tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dí del dovuto al saldo, ovvero a pagare una somma equivalente all'indebito arricchimento della ### - St. ### in danno dell'opponente; stante quanto sopra, condannarsi inoltre la ### - St. ### a restituire gli importi indebitamente pagati e a risarcire gli ulteriori danni provocati a parte attrice, nella misura che verrà indicata in ### ovvero in quella che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo; condannare inoltre la convenuta al risarcimento del danno per effetto della indisponibilità delle somme indebitamente trattenute e/o incassate, per mancato guadagno ed impiego rotativo delle predette nell'attività commerciale esercitata, nella misura che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo. 
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rejezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova del suo credito, previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti dalla ### - St. ### in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla domanda principale e determinare e dichiararsi l'ammontare delle somme effettivamente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge e condannare parte opponente a corrispondere un somma di denaro nella stretta misura in cui controparte avrà dato valida prova, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio, accertandosi che nulla è dovuto da parte del signor ### alla ### - St. ### per i motivi di cui in narrativa, previe tutte le declaratorie del caso. 
In ogni caso, ### diritti ed onorari di causa interamente rifusi. 
In via istruttoria, disporre CTU sul contratto di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori; acquisire ai sensi dell'art. 210 c.p.c., tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali per cui è causa. “ Conclusioni di parte opposta: precisate all'udienza del 3.12.2015: “##### Coop. dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate e formulande e formula nei confronti dell'opponente ### le seguenti ### Voglia l'Ill. mo Tribunale di ### contrariis reiectis: Nel merito in via principale: respingere le domande tutte di cui all'opposizione avversaria in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi della #### soc. coop e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il medesimo definitivamente esecutivo; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi, nella quale il Tribunale non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingere comunque le domande tutte di cui all'opposizione avversaria così come sopra richiesto e formulato in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi della #### soc. coop e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla #### soc. coop. nei confronti del signor ### ammonta ad € 129.158,17,-- oltre agli interessi al tasso nominale annuo del 6,50% a far data dal 14.09.2013 al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in fase monitoria ed alle spese successive occorrende - ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia -; condannare il signor ### al pagamento in favore della #### soc. coop. dell'importo di € 129.158,17,-- per capitale - o a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - oltre agli interessi al tasso nominale annuo del 6,50% a far data dal 14.09.2013 al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in fase monitoria ed alle spese successive occorrende. 
In ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari della presente vertenza e del procedimento monitorio. 
In via istruttoria subordinata: Nella denegata ipotesi nella quale il giudicante ritenesse di accogliere la richiesta di CTU formulata da controparte e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, la #### soc. coop. chiede che l'elaborato peritale verifichi la correttezza del calcolo degli interessi e del saldo dei conti dedotti in giudizio, accollando interamente tutte le relative spese in capo all'opponente, avendo quest'ultimo sollevato un'eccezione manifestamente pretestuosa e strumentale, e nominando sin d'ora quale proprio CTP il Dott. ### C/O soc. ### s.r.l. Ortona.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A) Allegazioni delle parti e cenni processuali: Su conforme richiesta dell'odierna banca opposta il Tribunale di ### ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3013/2013 del 4.12.2013, ingiungendo al signor ### in forza dell'inadempimento allegato con riferimento al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria del 21.8.2008 (allegato n. 1 del fascicolo monitorio), revocato con lettera del 15.7.2013 (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), il pagamento della somma di € 129.158,17 (giusto saldo conto del 13.9.2013) dichiarato conforme ai sensi dell'art. 50 TUB (allegato n. 7 del fascicolo monitorio), oltre interesse annuale del 6,50% dal 14.9.2013 al saldo, oltre le spese di procedura (liquidate in € 2.138,00, oltre accessori). 
Avverso detto decreto ingiuntivo, munito della provvisoria esecutorietà, il signor ### ha svolto tempestiva opposizione, eccependo: - che da una analisi preliminare sul contratto di conto corrente n. 03/01/20.125-5 (sul quale è confluita la somma di cui al mutuo ipotecario - cfr. art. 1 del contratto), sul contratto di conto corrente n. 03/01/00.245-7 e sul contratto di mutuo fondiario (con il numero 06/01/10.479-9) relativamente ai tassi e alle competenze applicate dalla banca risulterebbero “anomalie varie”; - che la banca, con riferimento al mutuo fondiario, avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale, pretendendo anche il pagamento di commissioni e spese, in violazione del tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### e, quindi, dell'art. 1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto; - che, quindi, sarebbe opportuno disporre una CTU contabile diretta a determinare quale sia stato l'effettivo tasso d'interesse applicato al finanziamento oggetto di causa e per verificare se tale tasso sia stato superiore a quello previsto con il DM 20.12.2000; - che solo attraverso questa determinazione, che “di certo l'opponente non può fornire”, sarebbe possibile accertare il rispetto, o meno, dei limiti stabiliti dall'art. 2 comma 4 della legge n. 108/1996 per la determinazione degli interessi, la nullità delle cui clausole comunque si eccepirebbe; - che apparirebbe “di tutta evidenza quindi che i conteggi effettuati dall'odierna opposta siano errati - in quanto sono conteggiati importi che hanno alterato la posizione contabile a vantaggio dell'istituto - e che pertanto il credito azionato sia sprovvisto di certezza e liquidità, presupposti necessari ex art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto - fondato su una certificazione erronea dell'istituto di credito”, che meriterebbe pertanto ad essere revocato; - che l'onere della prova del credito, causa l'inversione per effetto dell'opposizione, spetterebbe all'istituto di credito, prova comunque non fornita con l'estratto conto riassuntivo prodotto nella fase monitoria in relazione al tasso d'interesse applicato; - che dall'analisi preliminare condotta sul contratto di mutuo emergerebbe che la banca al momento della stipula del contratto di finanziamento abbia applicato un tasso superiore al tasso di soglia, da cui discenderebbe ex art. 1815 comma 2 la “nullità della convenzione relativa agli interessi per le aperture di credito, dovuti dal signor ### e quindi la perdita totale del diritto agli stessi da parte dell'istituto di credito.”; - che in ogni caso il superamento del tasso di soglia rilevato provocherebbe un usurarietà sopravvenuta, con conseguente integrazione automatica del rapporto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 1339 c.c. con la norma inderogabile che determina i tassi soglia; - che il mutuo ipotecario sarebbe totalmente o parzialmente nullo o invalido (art.  1419 c.c.) con riferimento: - alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; - alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; - alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; - alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; - alle clausole relative all'applicazione delle valute; - che, inoltre, l'istituto avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi della legge n. 154/1992; - che il contratto di mutuo sarebbe anche nullo per inosservanza del principio di buona fede, dal “momento che il sacrificio dell'istituto di credito per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente.”; - che l'intimata decadenza dal beneficio del termine con contestuale concessione di un brevissimo tempo per l'integrale adempimento costituirebbe violazione della buona fede contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sofferto dal cliente; - che gli interessi allo scoperto applicati dalla banca sul conto corrente 03/01/00.245-7 , intestato alla “ditta individuale ### des ### & CO“, e sul conto corrente n. 03/01/20.125-5, intestato al signor ### sarebbero superiori al tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### ciò in quanto alcuna convenzione di tasso ultralegale sarebbe rinvenibile nei relativi contratti; - che, inoltre, la banca su entrambi i rapporti di conto corrente avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori in totale dispregio di quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 342/1999, anche perché il rispetto formale della delibera del ### del 9.2.2000 nel caso di specie, di fronte alla sproporzione tra interessi debitori e creditori, sarebbe una mera apparenza; - che, infine, anche l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sarebbe illegittima in quanto non prevista nei contratti di apertura di credito in conto corrente. 
Allegando all'atto di citazione il decreto ingiuntivo notificato e una “pre-analisi” non sottoscritta, l'opponente formulava, oltre alle conclusioni di merito trascritte in epigrafe, anche istanza cautelare ex art. 649 cpc. 
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare (cfr. decreto di data 18.3.2014), si costituiva l'istituto di credito opposto, dapprima per la fase cautelare e poi anche per la fase di merito, deducendo: - che la cosiddetta “analisi preliminare”, priva di data e sottoscrizione, avulsa da ogni esame del concreto rapporto bancario soggetto ab giudizio, non costituirebbe alcuna prova scritta ai sensi dell'art. 649 cpc; - che la misura degli interessi era oggetto della pattuizione di cui all'art. 1 del contratto di mutuo, la cui determinazione è ancorata al parametro esterno ### 6m/### nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1346 c.c.; - che le spese e le commissioni erano previste nell'art. 2 del contratto, gli interessi di mora nell'art. 3, con approvazione delle clausole anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.; - che la banca in alcun modo avrebbe applicato un tasso usurario oltre soglia; - che la perizia di parte, successivamente prodotta (nel sub procedimento afferente all'istanza di sospensione ex art. 649 cpc), poggerebbe su metodologie errate; - che l'unico tasso da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto dei tassi di soglia usura sarebbe quello nominale pattuito, maggiorato dei soli eventuali costi accessori (commissioni, spese per assicurazioni obbligatorie), senza cumulo del tasso nominale con quello di mora; - che la funzione dell'interesse di mora è diversa da quella remunerativa del tasso nominale, che trova applicazione nella fase fisiologica del rapporto; il tasso di mora, che troverebbe invece applicazione nella fase “patologica” del rapporto e che avrebbe non una funzione remunerativa/corrispettiva, ma sanzionatoria dell'inadempimento del mutuatario, non verrebbe mai congiuntamente applicato al tasso corrispettivo; i tassi di mora, poi, non verrebbero presi in considerazione per il calcolo del ### i tassi soglia non sarebbero comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti; - che il tasso soglia previsto nel DM 20.12.2007 (allegato n. 21 di parte opposta) per il mutuo a tasso variabile era del 8,625%, mentre l'interesse applicato nel contratto era del 6,50%, quindi ampiamente rispettoso del limite; - che al tasso soglia, nell'ipotesi di renderlo applicabile anche al tasso di mora, dovrebbe aggiungersi quantomeno la maggiorazione del 2,1% giusto rilevamento statistico risalente all'anno 2002 e richiamato nei DM di rilevazione trimestrale e dai chiarimenti della ### d'### - che nel caso di specie la soglia ammonterebbe pertanto a 11,775%, per cui il tasso di mora contrattuale, fissato al 10,50% sarebbe ampiamente rispettoso; - che, peraltro, qualora anche il tasso di mora dovrebbe considerarsi oltre soglia e, quindi, usurario, solo la relativa clausola dovrebbe ritenersi nulla, con conseguente eliminazione soltanto di quelli importi richiesti dalla banca a titolo di mora; - che, infine, nello svolgimento concreto del rapporto la banca mai avrebbe applicato un tasso superiore alla soglia del 8,625%; - che le dedotte nullità del contratto, formulate in modo generico e apodittico, sarebbero comunque infondate: nessuna clausola rinvierebbe agli usi per la determinazione degli interessi, al cliente non sarebbero mai state applicate, in corso di rapporto, condizioni più sfavorevoli, ma semmai più favorevoli, in quanto la banca dal 1.1.2009 avrebbe ridotto la maggiorazione rispetto all'### contrattualmente prevista diminuendola dal 1,500% al 1,250% ( piani di ammortamento sub allegato n. 4 della comparsa); il contratto non prevedrebbe alcuna clausola di modificazione unilaterale del contratto; la banca avrebbe fornito al cliente i documenti di sintesi previsti (allegato n. 6 di parte opposta) e le comunicazioni periodiche previste dal TUB (allegato n. 7); nel contratto di mutuo non vi sarebbe alcuna previsione di valuta o capitalizzazione di interessi, in quanto invero non si tratterebbe di un apertura di credito in conto corrente; il credito ingiunto, infine, deriverebbe dal fatto che il cliente da oltre 4 anni non avrebbe più versato alcuna rata in restituzione del capitale mutuato, circostanza che spiegherebbe l'ammontare del debito addirittura superiore alla somma mutuata; - che la banca avrebbe tentato per quattro anni, in cui l'inadempimento del cliente si era sempre più conclamato, a conservare il contratto, inviando numerosi solleciti, scritti e orali, a cui, però, l'opponente non avrebbe dato riscontro; ancora nel recedere dal contratto, la banca avrebbe riconosciuto al cliente un termine di 36 gg., quindi un termine bene maggiore rispetto a quello previsto dalla legislazione in materia. 
La banca opposta rassegnava, quindi, le conclusioni, nel merito come trascritte in epigrafe. 
Con ordinanza del 27.6.2014 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Con ordinanza del 20.3.2015, rigettate implicitamente le richieste di CTU e di ordine di esibizione, veniva fissata l'udienza del 3.12.2015 per la precisazione delle conclusioni. 
B) Le ragioni di fatto e di diritto della decisione: Va premesso che il procuratore della parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 3.12.2015), a ciò espressamente autorizzato dal Giudice, ha ritirato il fascicolo di parte cartaceo della causa di opposizione (cfr. sottoscrizione per “ritiro fascicolo” sul frontespizio della cartella d'ufficio). Il fascicolo di parte non è stato restituito, né insieme al deposito della comparsa conclusionale né successivamente, come confermato anche dallo storico del fascicolo di competenza della cancelleria. 
All'atto della presente decisione, quindi, il fascicolo cartaceo di parte opposta non si rinviene.  ### univoca giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 26030 del 10 dicembre 2014 e sentenza n. 10741 del 25 maggio 2015), in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art.  190 cpc, il Giudice non è tenuto, in difetto di annotazioni di cancelleria e/o di altre allegazioni indiziarie necessitanti un accertamento ulteriore, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma, anzi, ha il dovere di decidere la causa prescindendo dai documenti contenuti in detto fascicolo, salva la facoltà della parte di riprodurlo in grado d'appello. 
La causa va, quindi, decisa alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio (il cui fascicolo cartaceo di parte risulta agli atti) e l'ulteriore documentazione prodotta e dall'opponente fino all'udienza di trattazione ex art. 183 cpc (non risultano successive produzioni documentali dal fascicolo telematico) e dall'opposta con la memoria ex art.  183 comma 6 n. 2 cpc (l'allegato n. 27, costituito dal bonifico bancario di versamento della somma mutuata sul conto corrente indicato nel contratto di mutuo). 
Va ulteriormente premesso, che l'attore in opposizione, laddove (alle pagine 2, 9, 10 e 11) allega che la banca opposta avrebbe applicato tassi ultralegali senza pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché capitalizzato interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., con riferimento non solo al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria di cui al decreto ingiuntivo opposto, ma anche con riferimento al contratto di conto corrente n. 03/01/20.125-5, intestato all'opponente, e a quello contrassegnato con il numero 03/01/00.245-7, intestato alla società „### des ### & CO“, non rassegna conclusioni coerenti o intelligibili. 
Infatti, le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, mai precisate e/o modificate entro i termini di rito, attengono tutte al rapporto di mutuo ipotecario, anche laddove l'utilizzo di termini al plurale (“citati rapporti in narrativa”) parrebbe a prima lettura rinviare o comprendere anche detti rapporti di conto corrente. Gli accertamenti richiesti nelle conclusioni sono tutti ancorati al dedotto rapporto di mutuo, per cui vi è una discrepanza tra allegazioni in fatto e conclusioni rassegnate che non consente a questo Giudice a decidere su rapporti diversi da quelli dedotti dall'opposta con il ricorso monitorio. 
A prescindere da ciò, anche laddove si dovesse ricomprendere nelle conclusioni una domanda di accertamento e di ripetizione di indebito attinente ai rapporti di conto corrente sopra citati, la stessa sarebbe comunque infondata nel merito. 
In primo luogo, infatti, il rapporto di conto corrente contrassegnato con il numero 03/01/00.245-7 parrebbe intestato a una persona terza, ovvero alla „### des ### & CO“. 
Non si tratta, come invece pare sostenere l'opponente, di una ditta individuale, ma di una società in accomandita semplice (lo si ricava dalla ragione sociale), in nome e per conto della quale, però, l'opposizione non viene svolta. 
In secondo luogo, poi, con riferimento a tali rapporti, che sono distinti dal rapporto di mutuo oggetto del decreto ingiuntivo, sia per titolo giuridico sia per oggetto della pretesa, non opera l'inversione di ruolo tipica del procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo. Per detta domanda, anche qualora interpretata come domanda o eccezione riconvenzionale, l'opponente ha l'effettivo ruolo di attore in senso sostanziale, con l'onere di prova conseguente. 
Spettava, quindi, all'opponente la produzione in giudizio della documentazione contrattuale pertinente (in primis, la produzione in giudizio dei contratti di conto corrente). Tale documentazione non è allegata alla perizia di parte che ha esaminato esclusivamente il contratto di mutuo ipotecario. Il documento detto “analisi preliminare”, privo di data e di sottoscrizione, non ha allegati ed è del tutto oscuro sia con riguardo a metodologie eseguite sia a documenti esaminati, sicché non vale neppure come indizio di prova.  ### va ora condotto sul contratto di mutuo fondiario del 21.1.2008 (allegato n. 1 del fascicolo monitorio). 
Con riferimento al mutuo di € 120.000,00, messo a disposizione del mutuatario con bonifico sul conto corrente n. 03/01/20125-5, intestato all'opponente (cfr. anche la prova documentale sub allegato n. 27 della parte opposta), il contratto prevede all'art. 1 un tasso nominale annuo di 6,500 %, corrispondente al tasso di riferimento ####/### (= giorni), media dei mesi di giugno e dicembre antecedenti la stipula del contratto, maggiorato di 1,500%, arrotondato al successivo ¼ di punto. Il tasso di riferimento alla stipula veniva indicato al 4,823%. Le parti, poi, pattuivano la variabilità del tasso, ancorato al tasso ####/### - media di giugno - dicembre, con adeguamento semestrale al 1.1. e al 1.7. di ogni anno, con arrotondamento al successivo ¼ di punto.  ###. 1 elenca, poi, analiticamente gli ulteriori oneri a carico del mutuatario, che portano il tasso annuo effettivo globale ### al 6,771% alla data di stipula del contratto. Trattandosi di tasso variabile, anche esso è soggetto alla variazione semestrale secondo i criteri fissati per il tasso nominale. 
All'art. 2 è regolato il piano di ammortamento. La restituzione doveva avvenire con 40 rate semestrali, il cui importo era previsto, alla stipula del contratto, in € 5.403,37. 
Trattandosi di contratto a tasso variabile, le parti convenivano che anche l'ammontare delle rate, rimanendo unico il numero, poteva variare giuste le variazioni del tasso nominale. Con la firma del contratto, il mutuatario confermava anche di avere ricevuto il piano di ammortamento. 
All'art. 3 le parti pattuivano il tasso di mora, costituito dal tasso nominale vigente al momento del ritardato pagamento, della risoluzione del contratto, etc., maggiorato del 4%. Il tasso di mora pattuito alla stipula del contratto ammontava, pertanto, a 10,5% (cfr. anche la clausola contrattuale art. 6 attinente alla garanzia ipotecaria).  ### lamentava nell'atto introduttivo, successivamente precisato con riferimento all'affermato carattere usurario delle clausole di determinazione degli interessi con la memoria di replica autorizzata di data 12.5.2014 (dimessa nel corso del sub-procedimento relativo all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto): a) che la banca avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale, pretendendo anche il pagamento di commissioni e spese, in violazione del tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### e, quindi, dell'art.  1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto: Le parti hanno espressamente convenuto, agli artt. 1, 2 e 3 del contratto, l'applicazione di un tasso corrispettivo superiore al tasso legale. La determinazione della variabilità del tasso e della sua misura corrisponde ai criteri di trasparenza e di prevedibilità di cui alle disposizioni in materia di contratti bancari (###, per cui il contratto rispetta appieno l'esigenza di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.. 
La doglianza sul punto dell'opponente è contraddetta dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e va, pertanto, rigettata.  b) che il contratto di mutuo presenterebbe profili di usura oggettiva e soggettiva dall'origine, cioè dal momento della stipula del contratto, in quanto il tasso di mora del 10% supererebbe il tasso soglia del 8,63% (usura oggettiva) e il tasso corrispettivo supererebbe il ### (usura soggettiva): Parte opponente, nella memoria del 12.5.2014, nel sostenere il carattere usurario del contratto, si basa essenzialmente sull'elaborato peritale a firma di ### definito nell'elaborato “perito e tecnico contabile in materia bancaria”, di data 10.2.2014 (dimesso all'udienza del 10.4.2014). 
Detta perizia dalla pagina 1 alla pagina 7 contiene generiche considerazioni in tema di contratto di mutuo, non attinenti al caso di specie. 
Nel quadro riassuntivo delle condizioni contrattuali il perito indica erroneamente il tasso di mora in un 10%, laddove questo ammonta a 10,5% (tasso nominale del 6,5% maggiorato di 4%). 
Nel proseguo, l'analisi del perito si sofferma a lungo e principalmente sulla problematica dell'asserito effetto anatocistico dell'ammortamento “alla francese”, che seguirebbe una capitalizzazione “d'interesse composto” a rata fissa, in cui il tasso d'interesse effettivo sarebbe superiore a quello dichiarato nel contratto attraverso una formula matematica attuariale, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.. 
Tuttavia, né nell'atto introduttivo né nella memoria autorizzata del 12.5.2014 né nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc l'opponente ha mai allegato, con riferimento al contratto di mutuo fondiario oggetto del decreto ingiuntivo, una doglianza di violazione dell'art. 1283 c.c. da parte della banca opposta. Né ha dedotto che attraverso un effetto anatocistico nascosto, derivante secondo il perito di parte in generale dall'applicazione dell'ammortamento cosiddetto alla francese, il tasso nominale e quello effettivo annuo globale sarebbero stati indicati erroneamente, non tenendo conto dell'effetto di matematica attuariale descritto in perizia, per cui sotto questo profilo il contratto, meglio le clausole di determinazione degli interessi, s'esporrebbero a nullità parziali per indeterminatezza.  ### non ha, cioè, allegato negli atti difensivi la nullità parziale del contratto sotto questo profilo. 
Pure dovendosi in tema di nullità negoziali spingere l'esame del Giudice oltre a quanto risulta espressamente dagli atti difensivi per spostarsi anche all'esame dei documenti contrattuali, l'affermazione contenuta nella perizia di parte, secondo cui l'ammortamento a rate costanti per la durata dell'intero rapporto di mutuo a tasso variabile necessariamente conterebbe una violazione dell'art. 1283 c.c. si risolve in una petizione di principio, perché ben può essere il piano di ammortamento “alla francese”, in cui, cioè, la rata costante (sia per ammontare sia per numero), soggetta a revisione periodica al variare del tasso variabile, nel contenere in sé una parte di interesse e una parte di capitale (decrescente la misura degli interessi, accrescente la parte capitale), rispettoso del divieto della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 1283 c.c.. 
Anche la giurisprudenza di merito, condivisa da questo Giudice, non afferma la tesi dell'illegittimità tout court dell'ammortamento alla francese, né sotto il profilo qui non correttamente dedotto della violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. né sotto quello, genericamente allegato dall'odierno opponente con riferimento all'indeterminatezza, e quindi nullità, della determinazione del tasso d'interesse nominale :“con il termine "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità). In ogni caso la "condizione di chiusura" risponde a una precisa regola matematica, e il ### nel caso di specie, ha riscontrato il rispetto da parte della banca di quella precisa "condizione di chiusura" che nell'ammortamento alla francese viene definita "condizione iniziale"; il CTU ha rilevato che la formula matematica in questo caso "utilizza la legge di sconto composto", ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile - che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell'interesse semplice”. (Tribunale di Milano, sentenza 5 maggio 2014). 
Invero, l'opponente non ha indicato, neppure genericamente, che il paventato meccanismo anatocistico dell'ammortamento alla francese applicato dalla banca avrebbe comportato l'indeterminatezza della misura del tasso corrispettivo (### indicato in contratto e che, conseguentemente, si sarebbe violato il principio di legalità di cui all'art. 1284 c.c.. 
Peraltro, la perizia di parte si limita a calcolare un danno “futuro” derivante dall'anatocismo nascosto del piano di ammortamento de quo, basandolo si un “TAN di previsione” del 2,1571% a partire dal 30.6.2010 (momento dal quale l'opponente è rimasto definitivamente moroso - circostanza peraltro non contestata e emergente dalla stessa perizia di parte opponente), senza peraltro esaminare compiutamente il piano di ammortamento allegato al contratto e verificare, su di esso, se vi sia una effettiva discordanza tra l'interesse dichiarato in contratto e l'interesse risultante dal meccanismo di ammortamento in concreto utilizzato. 
In conclusione, di “interesse composto” si può parlare solo quando gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così ad aumentare la base di capitale produttiva di ulteriori interessi. Ma ciò non avviene nell'ammortamento de quo a rata costante, perché gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati sulla basa costituita solo da capitale residuo, alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma devono essere pagati come quota interessi, e il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo. 
Con riferimento al carattere usurario del mutuo la perizia di parte dalla pagina 18 alla pagina 31 offre una interpretazione della legge in tema di usura, un'illustrazione del metodo di rilevamento del tasso di soglia e un excursus giurisprudenziale su varie questioni attinenti al reato d'usura, senza mai procedere all'esame della concreta fattispecie. 
A pagina 32 il perito di parte, nel rendersi interprete della sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 della Suprema Corte, incorre in errore, laddove afferma che la Suprema Corte avrebbe sostenuto che “infatti, il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali, cioè quelli dalla banca richiesti come corrispettivo per il prestito, e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo, cioè dovuti dal mutuatario nel caso di ritardato pagamento, supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.” Di ciò non vi è traccia nel pronunciamento della Suprema Corte citato. 
Che non si possano cumulare i tassi corrispettivi con quelli fissati a titolo di mora, al fine della verifica del rispetto della legislazione anti usura (art. 1815 c.c.), discende direttamente dalla circostanza che i tassi non si applicano cumulativamente, ma quelli corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della banca per il prestito erogato e che trovano applicazione fino a quando il mutuatario è fedele ai suoi doveri contrattuali, viene interamente sostituito dal tasso di mora per il caso e dal momento dell'inadempimento del cliente, assolvendo, quindi, ad una funzione risarcitoria e sanzionatoria dell'inadempimento del contraente. 
In realtà, lo stesso perito poi pare non cumulare i due interessi (cfr. scheda a pagina 32 della perizia). 
Il perito, poi, pare sostenere che il tasso nominale del 6,5% (che, in realtà, in corso di rapporto e sensibilmente diminuito, come emerge dagli aggiornamenti del piano di ammortamento allegati alla perizia di parte), in quanto superava all'origine il ### rilevato (indicato in 5,750%), per ciò soltanto incorrerebbe in usura soggettiva, pure essendo rispettoso del tasso soglia (indicato dal perito di parte in 8,630% mentre l'opposta lo indica leggermente più basso con il 8,625%). 
Tuttavia, in assenza di qualsiasi allegazione di parte opponente, secondo cui l'istituto di credito avrebbe sfruttato una particolare condizione soggettiva del mutuatario a suo svantaggio nella determinazione dell'ammontare del tasso nominale, non può condividersi l'apodittico assunto del perito secondo cui il fatto che la banca abbia applicato un tasso nominale leggermente sopra il tasso medio rilevato nel periodo, che è l'espressione della media dei tassi applicati dal sistema bancario nazionale per una determinata operazione finanziaria, darebbe, per ciò solo, luogo ad una situazione di usura soggettiva. Una simile affermazione non può proprio desumersi alla luce del dettato normativo positivo di cui all'art. 644 comma 3 cp, secondo cui sono considerati usurari anche gli interessi inferiori al tasso soglia, qualora, con riferimento anche al tasso medio dell'operazione finanziaria e “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto”, qualora gli interessi risultino “comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, …, quando chi li ha dati o li ha promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.” Nel corso del procedimento parte opponente nulla ha allegato sotto il profilo delle proprie condizioni soggettive di difficoltà al momento della stipula del contratto, nulla ha allegato ca. le concrete modalità del fatto costituente reato, etc.. 
Il mero fatto del superamento del tasso medio, peraltro modesto, non è sufficiente ad integrare la condotta illecita prevista e punita dall'art. 644 comma 3 cp. 
Ma anche l'affermazione del perito, secondo cui la banca sarebbe incorsa in usura oggettiva, non merita accoglimento per le seguenti ragioni. 
Va premesso che anche il perito di parte sostiene l'usurarietà con solo riferimento al tasso di mora (peraltro indicato in modo erroneo, come detto, in quanto era alla stipula del contratto del 10,5 % e non del 10%). 
Questo Giudice, peraltro, non condivide la tesi (sostenuta dall'opposta negli scritti difensivi) secondo cui al tasso medio rilevato dalla ### d'### per rendere comparativi i tassi corrispettivi e quelli di mora, dovrebbe applicarsi l'aumento del 2,1% come da rilevazione statistica del 2002. Ciò in quanto tale assunto non poggia su alcuna disposizione normativa e, da un punto di vista pratico, il rilevamento statistico risale ormai a oltre un decennio addietro senza mai essere stati rinnovato. 
Questo Giudice, invece, accede alla tesi secondo cui il tasso di mora non soggiace rigidamente ai limiti delle soglie elaborate dagli enti amministrativi a ciò preposti (### d'### e Ministero dell'### e delle ### sulla base della legislazione antiusura (legge n. 108/1996) per l'evidente diversità ontologica tra i due tipi d'interesse (remunerativo/corrispettivo l'uno, risarcitorio/sanzionatorio l'altro), per la non comparabilità pertanto dei due tassi d'interesse che ne scaturiscono e la non assoggettabilità del tasso di mora alle rigide gabbie costituite dalle soglie indicate per i singoli rapporti finanziari. 
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 644 cp, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che definisce il delitto di usura quale “dazione o promessa, … in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o altri vantaggi usurari …”. ###. 1815 comma 2 c.c. sanziona, poi, con la nullità la clausola contenete la pattuizione di interessi usurari. ###. 2 comma 1 della legge 108/1996 rimette al Ministero dell'### e delle ### sentita la ### d'### il compito di rilevazione trimestrale del ### (comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse). Il tasso medio così rilevato per ogni categoria di operazione finanziaria doveva essere inizialmente aumentato della metà per aversi il tasso soglia oltre il quale il tasso doveva oggettivamente considerarsi usuraio ai sensi dell'art. 644 comma 3 cp. In seguito alla novella di cui al DL n. 70/2011 (art. 8 comma 5 lettera d), al fine di questa determinazione, oggi il ### deve essere aumentato di un quarto, maggiorato di più 4 punti percentuali.  ###. 1 comma 1 del DL 394 del 29 dicembre 2000, che forniva una interpretazione autentica della legge n. 108/1996, ha precisato, poi, ai fini dell'applicazione dell'art.  644 cp e dell'art. 1815 comma 2 cc s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 
Le istruzioni della ### d'### susseguitesi nel 2009 e con nota del 3.7.2013, escludono dal rilevamento dei tassi effettivi globali espressamente i tassi di mora e gli oneri assimilabili, comprendendovi tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. 
Dal 25.3.2011 anche i ### ministeriali di pubblicazione dei rilevamenti espressamente specificano che i tassi medi effettivi globali “non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per il caso di ritardato pagamento.” In giurisprudenza di merito, sostanzialmente, si contrappongono due tesi di fondo: - un primo filone afferma che gli interessi moratori concorrono a determinare il tasso effettivo globale dovuto dal cliente per l'erogazione del credito. I sostenitori di questa tesi fanno leva anche su alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000), che si è espressa in senso favorevole all'equiparabilità degli interessi moratori e corrispettivi, basata su un principio di omogeneità di trattamento, pure nella diversità di funzione (l'assunto è ripreso, talvolta anche incidentalmente, nella sentenza n. 29/2002 della Corte Costituzionale e nelle successive decisioni della Corte di ### sentenze n. 5324/2003, n. 603/2003 e n. 350/2013). In secondo luogo la previsione di cui all'art. 644 cp sarebbe onnicomprensiva degli oneri rilevanti ai fini della punibilità della fattispecie di reato; il quarto comma, cioè, nell'imporre di tenere conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, vi includerebbe anche quanto pattuito a titolo di mora; in terzo luogo, la tesi troverebbe anche conferma testuale nel citato art. 1 comma 1 del DL n. 394/2000, dove la locuzione interessi promessi o comunque convenuti “a qualunque titolo” consentirebbe di includere negli interessi rilevanti, per il superamento del tasso soglia, anche quelli di mora; - sulle conseguenze, che ne derivano, questo filone giurisprudenziale offre soluzioni diverse: c'è chi somma addirittura al tasso corrispettivo quello moratorio per poi raffrontarlo al tasso soglia degli interessi corrispettivi oggetto di rilevazione trimestrale; altra parte, pure prendendo atto della non cumulabilità dei due tassi, sposta la valutazione sull'effettivo sviluppo del rapporto, esigendo che il tasso di mora, che verrà applicato solo sullo scaduto con conseguente aumento dell'onerosità per il debitore, deve essere comunque contenuto nella forbice tra il tasso medio e il tasso soglia; altri ancora ipotizzano una serie di scenari diversi di ogni fase di sviluppo del rapporto per ritenere, che anche la sola verificazione di una delle ipotesi, comporti l'applicazione della sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc della clausola di determinazione degli interessi, corrispettivi e moratori. Altri ancora, pure affermando che i tassi moratori rilevano ai fini della verifica dell'usura, sostengono che il raffronto non può essere con il tasso soglia determinato solo per gli interessi corrispettivi, ma con una soglia ad hoc, determinata maggiorando il ### del 2,1%, cioè del risultato dell'indagine statistica a cui si è già sopra accennata (cfr. in tal senso Tribunale di Milano, ### sentenza del 3 dicembre 2014); infine, vi è che ritiene che la nullità, in caso di superamento della soglia, comunque determinata, investa solo la mora; solo, cioè, la pattuizione ca. il tasso di mora sarebbe nulla, con salvezza della pattuizione in ordine al tasso corrispettivo (cfr., ad esempio, Tribunale di Venezia, sentenza del 15 ottobre 2014; Tribunale di ### sentenza del 24 febbraio 2015); mentre altri ancora sostengono che il superamento del tasso soglia per effetto di un qualsiasi onere, quindi anche quello moratorio, connesso all'erogazione del credito implichi sempre la conversione del rapporto da oneroso a gratuito (cfr. Tribunale di Padova, sentenza del 13 maggio 2014); - diametralmente opposto è il secondo filone giurisprudenziale, che sostiene l'irrilevanza del tasso di mora ai fini della determinazione del tasso effettivo globale e, di conseguenza, ai fini della verifica dell'usura; l'impianto normativo in materia di usura, si afferma, fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario nella fase fisiologica del rapporto, con la conseguenza che gli oneri previsti per l'eventuale fase patologica, che esulano cioè dalla natura corrispettiva, non rilevano per la rilevazione del tasso “effettivo” da comparare alla soglia; - questo Giudicante ritiene di accedere a questa seconda tesi, che è la più favorevole alla massa dei contraenti rispettosi dei rapporti contrattuali (mentre è meno favorevole ai debitori inadempienti), per i seguenti motivi: 1) è errato il cumulo del tasso corrispettivo con quello di mora, in primo luogo dal punto di vista matematico: il tasso corrispettivo è calcolato, di regola su base annua, sull'intero capitale preso in prestito, mentre gli interessi di mora sono calcolati solo sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza (la questione non è da confondere, peraltro, con quella della legittimità o meno che vi siano interessi di mora sugli interessi compresi nella rata pagata in ritardo, perché questa va risolta sulla base dell'evoluzione del sistema normativo in tema di anatocismo - art. 1283 c.c. e art. 120 TUB e delibere ###; 2) il riferimento alla locuzione “a qualunque titolo”, contenuto nell'art. 1 comma 1 del DL 394/2000, perché l'art. 644 cp, nel riferirsi nel quarto comma al termine “qualsiasi titolo” , si relaziona espressamente e chiaramente alle “remunerazioni” di cui si deve tenere conto nella determinazione del tasso d'interesse; in applicazione anche del criterio di cui all'art. 12 delle disp. prel. al codice civile e sul presupposto che il legislatore usi i termini tecnici nel significato loro proprio, i termini “corrispettivo” o “remunerazione” evocano un rapporto di sinallagmaticità, cioè di rapporto causale tra prestazioni corrispettive, che non si rinviene con riferimento all'interesse di mora, la cui funzione è quella di predeterminazione preventiva di liquidazione del danno nel ritardo nell'obbligazione pecuniaria e di coercizione indiretta finalizzata a garantire l'adempimento spontaneo del debitore; 3) anche il senso non tecnico della parola “remunerazione” non pare comprendere l'interesse di mora, in quanto nel senso comune remunerazione significa “ricompensa” per un beneficio ricevuto; 4) il dettato di cui all'art. 1 comma 1 del DL n. 394/2000, qualificato dal legislatore come di interpretazione autentica dell'art. 644 cp e della legge n. 108/1996, non può spingersi oltre e non sostituisce o integra la norma che interpreta; peraltro, la volontà del legislatore in quel caso era quella di risolvere problematiche di diritto intertemporale circa l'applicabilità, o meno, degli artt. 644 cp e 1815 comma 2 cc ai rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, per cui il riferimento della locuzione “a qualunque titolo” agli “interessi” anziché alle “remunerazioni” non è sufficiente per ritenere che il legislatore abbia inteso modificare la normativa base costituita dalla legge n. 108/1996, equiparando gli oneri da inadempimento a remunerazioni e prestazioni corrispettive del credito erogato; 5) l'assoggettamento del tasso di mora al rispetto del tasso soglia presuppone poi una omogeneità tra istituti che non sussiste nella tripartizione tradizionale tra interessi corrispettivi, moratori e compensativi. La mora costituisce una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento, con funzione deterrente, per cui non può essere considerata un corrispettivo del mutuo, ma un onere del tutto eventuale che viene in rilievo solo in seguito al comportamento inadempiente del mutuatario nella fase patologica del contratto. ###. 644 cp prende in considerazione, come si è detto, solo gli oneri che sono “corrispettivi” o “remunerativi” della dazione di denaro, per cui gli interessi di mora non possono essere soggetti alla disciplina ex art. 1815 comma 2 cc, ma, semmai, a quella di cui all'art. 1384 cc e/o all'art. 33 comma 2 lettera f del decreto legislativo n. 206/2005 (codice del consumo), ricorrendone i presupposti soggettivi; 6) l'esclusione degli interessi moratori dagli oneri rilevanti per la verifica dell'usura trova poi conferma anche nel diritto comunitario, visto che l'art. 19 par. 2 della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 afferma che, in tema di contratti di credito ai consumatori, “al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che comportano al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o servizi.”; il paragrafo 3 del citato art. 19 precisa, poi, che “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.”; 7) gli interessi di mora, che hanno funzione di liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile da ritardo, sono assimilabili alle “penali” cui fa riferimento la direttiva citata; 8) la direttiva 2011/7/UE, poi, con riferimento alla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, è espressione della volontà del legislatore comunitario di non escludere o limitare la possibilità per il creditore, a fronte dell'inadempimento della parte obbligata al pagamento, di tutelarsi mediante pattuizione di interessi moratori; 9) anche la legislazione nazionale, nell'art. 2 bis comma 2 del DL n. 185/2008, convertito nella ### n. 2/2009, ribadisce che ai fini dell'art. 644 cp rilevano “gli interessi, le commissioni e provvigioni derivanti dalla clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”, escludendo, così, l'interesse di mora; 10) infine, anche il nuovo quarto comma dell'art. 1284 c.c., nel rendere applicabile, dalla data della domanda giudiziale, e per il caso di mancata pattuizione del tasso da parte dei contraenti, il tasso previsto dalla legislazione speciale relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, depone a favore della tesi qui sostenuta, in quanto altrimenti l'ordinamento giuridico entrerebbe in evidente contraddizione, perché il tasso di mora da ritardo commerciale sovente (se non sempre) è più alto del tasso soglia previsto, ad esempio, per il mutuo ipotecario, con l'assurda conseguenza che il medesimo limite numerico è per la legge contemporaneamente usurario nell'un caso e addirittura imposto e legale nell'altro; 11) gli interessi moratori non remunerano il creditore, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita di disponibilità di somme di denaro, che subisce a causa dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo neanche prevedibile (in teoria, fino alla distribuzione del ricavato in sede di esecuzione forzata); il fatto che la penale del saggio d'interesse moratorio possa essere previsto preventivamente, cioè prima dell'inadempimento eventuale alla stipula del contratto, non fa sì che l'obbligazione risarcitoria diventi prestazione corrispettiva del mutuo; 12) l'eventuale eccessività del tasso di mora in concreto applicato bene può trovare rimedio nel ricorso all'art. 1384 cc o con il richiamo della inesigibilità degli interessi eccedenti la soglia usuraria alla stregua del canone di buona fede oggettiva (cfr. Corte di ### sentenza n. 602/2013); 13) infine, l'art. 644 cp è norma penale parzialmente in bianco la cui attuazione precettiva è riferita al meccanismo di determinazione dei tassi soglia, rimessa all'ente amministrativo, che - come si è visto - non include i tassi di mora applicati dal sistema bancario, rendendo così inapplicabile il precetto di cui all'art. 644 al tasso di mora, in quanto la portata precettiva della norma penale non può essere applicata direttamente dall'### e non si possono comparare due valori, cioè ### e tasso di mora con riferimento al tasso soglia rilevato che sono ontologicamente e strutturalmente diversi (cfr. sul punto ampiamente Tribunale di Treviso, sentenza n. 2476 del 12 novembre 2015, ### anche per gli aspetti economici della vicenda). 
La mora, in conclusione, non costituisce “il corrispettivo di una prestazione di denaro” di cui all'art. 644 c.p., ma la predeterminazione della sanzione a carico del mutuatario per il caso dell'inadempimento e pertanto ha connotati di clausola penale che esime il contraente a favore del quale è inserita in contratto dalla prova del danno. 
Nel caso di specie il tasso di mora previsto alla stipula al 10,5%, si è ridotto, con la variabilità del tasso di riferimento (negli ultimi anni sceso quasi allo 0%) e la riduzione dello spread, applicato in favore del cliente dalla banca (ridotto dal 1,5% al 1,25% - circostanza non contestata), non si presta ad una riduzione ufficiosa a cura di questo ### in applicazione dell'art. 1384 ###, quindi, anche sotto questo profilo non merita accoglimento. 
Seguendo l'esposizione dell'atto di citazione in opposizione, l'opponente lamentava poi: c) che l'istituto di credito non avrebbe assolto l'onere della prova del credito, in quanto non sarebbe sufficiente, a tale fine, l'estratto conto riassuntivo prodotto nella fase monitoria: La doglianza è fondata nei limiti che seguono.  ### non contesta il ricevimento della somma mutuata con bonifico sul conto corrente a lui intestato. Non contesta, poi, di essere moroso nel pagamento delle rate sin dal 30.6.2010, circostanza che trova conferma nell'elaborato peritale da egli dimesso. 
In realtà, come risulta dalle quietanze di pagamento allegate alla perizia, l'opponente ha maturato significativi ritardi anche prima della sospensione di ogni pagamento. 
Dalla quietanza di pagamento del 30.12.2009, allegata alla perizia di parte opponente, risulta l'ultimo pagamento della rata di capitale di € 2.138,16 che porta il capitale residuo a € 116.031,58 (cfr. piano di ammortamento aggiornato al 1.7.2009, allegato sempre alla detta perizia). Alla data della certificazione del saldo riassuntivo della banca (13.9.2013 - cfr. allegato n. 7 del fascicolo monitorio) maturavano, quindi, gli importi dovuti a titolo di interesse di mora delle rate sin dal 30.6.2010 non più pagate.  ### riassuntivo del saldo conto, però, non rappresentando compiutamente l'andamento degli interessi corrispettivi e di mora fino alla revoca del finanziamento in data ### (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), non consente a questo ### una verifica dell'esattezza di quanto certificato. I piani di ammortamento semestralmente aggiornati allegati alla perizia di parte opponente sono disponibili solo sino al 1.7.2009, mancano quelli prodotti dall'opposta con la memoria di costituzione nella fase cautelare di data 9.4.2014, causa la mancata restituzione del fascicolo di parte opposta.  ###, quindi, alla luce della contestazione dell'ammontare del credito da parte dell'attore in opposizione, ha fornito la prova soltanto del capitale mutuato e non restituito (€ 116.031,58 al 30.6.2010). 
Il decreto ingiuntivo pertanto deve essere revocato. 
In accoglimento della domanda nel merito in via subordinata, spiegata dall'opposta, l'opponente va, in conseguenza, condannato al pagamento all'opposta della somma di € 116.031,58, per capitale non restituito, oltre al tasso convenzionale di mora sulle rate non pagate dal 30.6.2010 sino al 15.7.2013, oltre al tasso di mora convenzionale dal 15.7.2013 al saldo sul solo importo capitale.  d) che ricorra una totale o parziale nullità del mutuo fondiario (art. 1419 c.c.) con riferimento alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; alle clausole relative all'applicazione delle valute: Tutte queste doglianze sono infondate. 
Nel contratto non si rinvengono clausole di rinvio agli usi, né con riguardo alla determinazione degli interessi né con riferimento ad alcun altro contenuto contrattuale. 
Non risultano condizioni sfavorevoli non pattuite, le contestazioni sollevate sul punto sono talmente generiche da impedire qualsiasi esame da parte del ### Il contratto poi non prevede la facoltà unilaterale per la banca di modificare unilateralmente il contenuto in senso sfavorevole per il cliente. Non è emerso in corso di causa che la banca abbia esercitato un tale inesistente diritto.  ### non ha, poi, indicato in alcun momento le clausole ritenute vessatorie e/o abusive, sulle quale non abbia ottenuto adeguata informazione. La doglianza è da rigettare a causa della sua genericità e vaghezza che non né consente alcun esame. 
Infine, un contratto di mutuo generalmente non contiene una clausola dedicata alla valuta, in quanto le scadenze di pagamento sono previste già in contratto.  e) che l'istituto di credito avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi della legge n. 154/1992: La banca sostiene invece di avere inviato le comunicazioni annuali riassuntive ai sensi del ### La produzione documentale sub allegato n. 7 della comparsa nella fase cautelare del 9.4.2014 non può, però, essere esaminata a causa della mancata restituzione del fascicolo di parte. 
Tuttavia, la circostanza affermata dalla banca dell'invio di dette comunicazioni periodiche non è stata specificatamente contestata ai sensi dell'art. 115 cpc in proseguo di causa. 
Comunque sia, non è emersa alcuna connessione causale tra tale eventuale omissione e l'inadempimento conclamato dell'opponente.  f) che il contratto di mutuo sarebbe anche nullo per inosservanza del principio di buona fede, dal “momento che il sacrificio dell'istituto di credito per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente.”: La doglianza non è intelligibile, per cui non può essere esaminata.  g) che l'intimata decadenza dal beneficio del termine con contestuale concessione di un brevissimo tempo per l'integrale adempimento costituirebbe violazione della buona fede contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sofferto dal cliente: Alla luce dell'inadempimento conclamato e non contestato sin dal 30.6.2010 non pare sostenibile che la banca, esercitando i diritti contrattuali ad essa riconosciuti, sia receduta “all'improvviso” e in mala fede dal contratto con comunicazione del 15.7.2013. Peraltro, con la comunicazione di recesso la banca ha assegnato all'inadempiente un termine di 36 gg. al fine di rientrare dall'esposizione debitoria, termine più lungo di quello legale e contrattuale e abituale nei rapporti banca - cliente. 
C) Le spese di lite: La revoca del decreto ingiuntivo è dovuta all'evidenza alla mancata restituzione del fascicolo di parte dell'opposta. 
Nel merito l'opponente è da considerare parte soccombente. A ciò consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento di opposizione all'opposta, mentre le spese della procedura monitoria rimangono a carico dell'opposta. 
In aderenza al regolamento n. 55/2014 (###) si tiene pertanto conto del decisum (valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), delle attività processuali espletate, della trattazione decisoria scritta e della particolarità delle questioni giuridiche affrontate. Si ritiene, quindi, congruo liquidare all'opposta i valori medi tabellari, aumentati del 30% per la fase di studio e quella introduttiva e ridotta della metà per la fase istruttoria, e pertanto: € 3.159,00 per la fase di studio, € 2.015,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria e € 4.050,00 per la fase decisoria, complessivamente € 11.924,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre IVA e ### se dovuti e nella misura e sulle poste previste per legge.  P.Q.M.  ### del Tribunale di ### ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta, definitivamente pronunziando sulle domande promosse da ### nei confronti di ### - ### COOP., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 28.2.2014, revoca il decreto ingiuntivo n. 3013/2013 del Tribunale di ### di data 4.12.2013; condanna l'opponente ### al pagamento all'opposta #### - ### COOP. della somma di € 116.031,58, quale saldo capitale del contratto di mutuo del 21.1.2008, oltre al tasso convenzionale di mora sulle rate non pagate dal 30.6.2010 sino al 15.7.2013, oltre al tasso di mora convenzionale dal 15.7.2013 al saldo sul solo importo capitale; condanna l'opponente ### al pagamento all'opposta #### - ### COOP. delle spese di lite del presente procedimento di opposizione, che liquida in € 11.924,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre IVA e ### se dovuti e nella misura e sulle poste previste per legge. 
Così deciso a ### 25/03/2016.  ### (dott. ### 

causa n. 1211/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Weissteiner Thomas, Caforio Giuseppina

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Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 242/2025 del 01-08-2025

... di oltre € 35.000,00, escluso il già menzionato bonifico di pagamento della fattura 7/22 di € 43.670,00. XIX. Si rileva una notevole quantità di pagamenti effettuati dalla ### a soggetti diversi dall'unico rispetto al quale potesse ritenersi debitrice per lavori svolti (cioè la ### casa 2): si rinvengono pagamenti in favore di ### assicurazioni (il ### per assicurazione mezzo tg ### tale ### per spese legali (il ###) tale ### per l'acquisto di un rimorchio (il ###, con causale prestito), oltre ad una importante quantità di pagamenti a titolo di prestito in favore di ### e di donazioni effettuate in favore delle familiari di quest'ultimo (moglie e figlie). ###. Tenuto conto della circoscrizione del presente contenzioso all'importo della fattura azionata in monitorio deve rilevarsi che neppure parte convenuta ha aiutato ad una chiara ricostruzione degli eventi, dato che si è limitato a richiamare il perdurante possesso delle scritture del 23/12/20 e 12/3/21, con i corrispondenti assegni e sussistenza dei relativi debiti, genericamente parlando di lavori eseguiti ancora da pagare, ma astenendosi dalla loro specifica individuazione e quantificazione. ###I. Ne consegue che la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. ### D'### in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 652/2024 R.G., promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv.   #### con domicilio eletto in Via del ### n.70 66034 ### presso il difensore.  ATTORE contro ### 2 SRLS (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv..  ### con domicilio eletto in ### 41 66040 ARCHI presso il difensore.  ###: Altri contratti atipici ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  ### Voglia il Tribunale di ### e per esso l'On.le Giudice designato A- in via preliminare, ove del caso, confermare il provvedimento, emesso il ###., di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024 emesso dal Tribunale di ### il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G.;
B- nel merito, revocare lo stesso decreto ingiuntivo n. 227/2024 emesso dal Tribunale di ### il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G., poiché privo dei presupposti di fatto e di diritto per la sua emissione e, comunque, per estinzione del credito vantato da ### 2 SRLS nei confronti della dott.ssa ### C- accertare e dichiarare l'integrale estinzione di qualsiasi credito di parte opposta nei confronti di parte opponente, secondo le modalità richieste dal creditore e/o gli accordi intercorsi; e, comunque, accertare e dichiarare che parte opposta non vanta alcun credito nei confronti di parte opponente; D- condannare ### 2 SRLS per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza; E- condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge; E.1) come richiesto all'atto del deposito della consulenza, per memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, n. 2 c.p.c. il ###., tenere parte attrice in opposizione esente dalle spese di consulenza, dell'importo di euro 1.000,00, con conseguente condanna di parte convenuta opposta al pagamento alla medesima parte attrice in opposizione dello stesso importo.  ### Voglia il Tribunale di ### e per esso l'On.le Giudice designato, 1) In via preliminare revocare il provvedimento, emesso il ###, di sospensione della provvisoria esecuzione del ### ingiuntivo opposto n. 227/2024, RG 531/2024, ### 414/2024 emesso il ###; 2) Nel merito rigettare l'opposizione proposta dalla opponente e ciò per le argomentazioni contenute negli scritti difensivi di parte opposta che qui abbiansi per ritrascritti integralmente. 
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### dott.ssa ### ha presentato opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo n. 227/2024 D.I. - 531/2024 RG del 06/08/2024 con cui il Tribunale di ### su ricorso di ### 2 S.r.l.S. ha ingiunto il pagamento di € 15.000,00, con interessi, spese e compensi.  ### 2 S.r.l.S. sostiene di aver eseguito lavori di muratura, manutenzione e recinzione esterna sull'immobile della dott.ssa ### per un importo pattuito di € 15.000,00. A prova di ciò, presenta una dichiarazione sottoscritta dalla dott.ssa ### e un assegno bancario dello stesso importo. Afferma che i lavori sono stati accettati senza contestazioni e che la fattura n. 6-2023 del 29.07.2023 è stata emessa. ###, tuttavia, è risultato "impagato" per mancanza di fondi. 
La dott.ssa ### si è opposta al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e la sospensione dell'esecuzione. Sostiene che l'assegno bancario, consegnato il 10 aprile 2021, sarebbe stato riempito nell'estate 2023 in violazione di un patto di riempimento, poiché l'importo dovuto sarebbe stato già integralmente pagato (e anche in eccesso, per lavori non ultimati a regola d'arte) ben prima del riempimento dell'assegno. 
Afferma di aver pagato un totale di euro 17.219,00 tramite bonifici bancari (documentati con estratti conto e prospetti) al #### (socio unico e amministratore di ### 2 S.r.l.S.) o direttamente alla società. Spiega che i pagamenti avvenivano su richiesta di ### spesso per sue urgenze personali (es. rata mutuo, acquisto rimorchio, assicurazione furgone), e che le causali dei bonifici erano spesso "rata mutuo" o "prestito" per i pagamenti sul conto personale di ### e "rimborso materiali per lavori" o "pagamento lavori" per i versamenti alla società. 
Denuncia un improvviso cambiamento nell'atteggiamento di ### che a partire dal 25 luglio 2023 ha iniziato a negare di aver ricevuto pagamenti e ha minacciato di incassare l'assegno, poi presentato all'incasso nonostante le richieste di restituzione e l'informazione che il conto non aveva fondi sufficienti
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e documenti allegati dalle parti. 
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc ### I. ### del presente giudizio è circoscritto all'importo indicato nella fattura attivata in monitorio, relativa ai lavori in essa descritti come ”#####” II. Il ricorrente in monitorio assume che per il pagamento di questi lavori aveva ricevuto l'assegno di € 15.000,00 e la dichiarazione ricognitiva del 10/04/2021. 
III. ### sostiene che l'importo ingiunto era stato già corrisposto mediante varie forme di pagamenti effettuate nei confronti di ### casa, del suo legale rappresentante ### dei familiari di quest'ultimo (madre e figlie) o di pagamenti comunque destinati a beneficio della società o di quest'ultimo (come l'importo di € 289,00 in favore di ### assicurazione per la polizza di un furgone, o l'importo di € 2.500,00 per l'acquisto di un rimorchio). 
IV. Viene inoltre presentato, allegandone le riproduzioni fonografiche, un quadro estremamente diffuso di conversazioni intercorse tra la Dott.ssa ### ed il sig. ### al quale l'opponente riconduce dichiarazioni valevoli come quietanza per le somme richieste, nelle quali tuttavia tale valenza non è chiara, né rinvenibile in modo certo ed inequivoco, emergendone piuttosto toni concitati ed inidonei a riconoscere, in capo ai soggetti coinvolti, consapevoli ed effettive dichiarazioni di chiaro contenuto ricognitivo, abdicativo o dispositivo valide a definire l'oggetto della controversia, alla cui definizione peraltro meglio sorreggono i documenti allegati, che saranno di seguito esaminati.
V. ### contesta queste deduzioni , richiama precedenti lavori effettuati di cui tuttora si dichiara in attesa di pagamento, contesta la riferibilità dei pagamenti indicati dall'opponente al credito ingiunto, e richiama il possesso di ulteriori dichiarazioni ricognitive dalla stessa rilasciate (per €16800 in data ### e per € 28300 il ###), nonché di altri assegni, alcuni dei quali restituiti (quello di € 39.700 restituito dopo il pagamento della fattura 7/22 di € ###+iva effettuato con bonifico del 4/5/2022, importo per il quale la ### aveva rilasciato anche la dichiarazione ricognitiva del 08/04/2022), altri ancora in suo possesso perché inerenti lavori non ancora pagati, e che a quanto risulta dai documenti in atti, neppure ancora individuati nello specifico né fatturati, benché il relativo debito sia confermato nelle dichiarazioni ricognitive del 23/12/20 (€.16800) e 12/03/21 (€ 28.300). 
VI. A fronte di tale deduzione l'opponente ha ripetutamente precisato di non accettare il contraddittorio su domande nuove volte ad estendere l'oggetto della richiesta oltre l'ambito circoscritto nel ricorso monitorio (cioè l'importo di € 15.000,00 indicato nella fattura7/22), estensione della domanda che in effetti non si rinviene nelle conclusioni dell'opposto, il quale a fronte dell'ambito di indagine sui rapporti introdotto dall'opponente, seppure ha replicato richiamando i precedenti rapporti lavorativi, menzionando la sussistenza dei relativi crediti, ha di fatto lasciato immutate le proprie conclusioni consistenti nella richiesta di rigetto dell'opposizione, che si sostanzia nella richiesta di pagamento della fattura recante l'importo di € 15.000,00. 
VII. Dal quadro documentale allegato e dalle deduzioni formulate dalle parti emergono contatti costanti e ripetuti tra il sig. ### e la dott.ssa ### che traggono le fonti dalle varie prestazioni da questi eseguite nei confronti dell'attrice (si parla infatti di fornitura di sansa, attività edili, ed in sede testimoniale si è parlato anche di forniture di mobili), anche se in realtà, non sono provate attività collocabili al di fuori di quanto risulta dalle ricognizioni di debito sottoscritte dalla
VIII. Su tali prestazioni appare evidente che non figurano contestazioni tempestive da parte della ### In particolare bisogna porre l'evidenza sulla fattura 7/2022 dell'importo di € ###+iva: I lavori di cui a questa fattura non sono stati contestati, il pagamento dell'importo complessivo (€ 43670,00) è pacifico tra le parti, e risulta peraltro dall'estratto conto doc4 dell'opponente (bonifico per agevolazione fiscale in favore di ### casa2. 
IX. Quanto alla fattura azionata in monitorio si deve rilevare la genericità ed imprecisione, e la conseguente irrilevanza, di contestazioni circa la qualità dei lavori in essa descritti, tanto più se si consideri che questi lavori erano evidentemente conclusi all'epoca di rilascio della dichiarazione ricognitiva per € 15.000,00 indicata al 10/4/21, data non contestata. 
X. ### sostiene che l'importo della fattura sarebbe già corrisposto, e contesta la violazione del patto di riempimento.  ### il suo assunto, l'assegno sarebbe stato consegnato compilato nella sola parte relativa all'importo e sottoscritto dall'emittente, senza indicare data e beneficiario. 
XI. E' opportuno rammentare che l'assegno è un mezzo di pagamento immediato, e le funzioni di dilazione del pagamento o di garanzia dell'adempimento, improprie e non consone al titolo, vanno adeguatamente provate dalla parte interessata, mentre la dazione dell'assegno assume di per sé valenza di promessa di pagamento. 
XII. Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Cass. Sez. 3, 01/09/2010, n. 18989, Rv. 614407 - 01) Sez. 3, ### n. 5245 del 10/03/2006 XIII. ### intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. ( Sez. 3, 10/07/2024, n. 18831, Rv. 671803 - 01) XIV. Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che un eventuale abusivo riempimento dell'assegno, laddove eccepito a sostenere l'erronea emissione del decreto ingiuntivo sarebbe motivo insufficiente, perché il ricorrente ha allegato alla richiesta anche la scrittura ricognitiva e la fattura, per corrispondente importo: da ciò si desume che il decreto avrebbe potuto legittimamente essere emesso anche se non corredato dalla produzione dell'assegno ###, in quanto già sufficienti all'emissione la fattura e la scrittura ricognitiva, quest'ultima idonea all'emissione di decreto immediatamente esecutivo. 
XV. #### , comunque, contesta il riempimento abusivo dell'assegno nella parte del beneficiario e della data, ma non fornisce prova dell'esistenza di un accordo che ne disciplinasse epoca e modalità di riempimento. Non prova l'esistenza di uno specifico patto di riempimento asseritamente violato dall'opposta, e non fornisce prova di pagamenti con specifica imputazione alle attività contemplate nella fattura azionata in monitorio; la perdurante detenzione dell'assegno di € 15.000,00 da parte di ### casa 2 srls risulta peraltro non giustificabile altrimenti che dalla permanenza del debito, posto che diversamente, nel precedente caso di pagamento della fattura 7/22 (€###+IVA ) il corrispondente assegno era stato restituito questo dimostra l'esistenza tra le parti la ricorrente pratica di rilasciare dichiarazioni ricognitive e contestuale assegno di pari importo. I documenti allegati (scritture e assegni) non sono contestati. 
XVI. E' peraltro una tesi non condivisa sostenere l'abusivo inserimento del nominativo della ### 2 Srls, seppure a fronte della contestuale ricognizione di debito per pari importo nei confronti di ### posto che tale ultima dichiarazione si riferisce a lavori edili la cui esecuzione da parte della ### casa 2 srls di cui ### è titolare, e la ### non deduce di lavori svolti da quest'ultimo a titolo personale piuttosto che nell'esercizio dell'attività sociale, che quindi rendano ipotizzabile che l'assegno potesse essere stato consegnato per l'incasso da soggetto diverso da quello che ha effettivamente svoto i lavori. 
XVII. Posto dunque che la società ricorrente può riconoscersi sostanzialmente legittimata all'azione monitoria con la richiesta di pagamento, in quanto non contestata materiale esecutrice dei lavori edili di cui alla richiesta in pagamento, deve passarsi allo scrutinio delle ulteriori argomentazioni volte a valutare se il credito azionato sussista effettivamente, ferma restando l'assenza ed improponibilità di questioni su vizi su cui si è già rilevato. 
XVIII. Il quadro che emerge dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti è particolare: la ### ha allegato una rilevante quantità di riproduzioni dei messaggi intecorsi tra le parti, per lo più inerenti richieste di denaro in date cui tendenzialmente coincidenti con i bonifici riportati negli estratti conto, e gli estratti del proprio conto corrente bancario per gli anni 21-22-23 da cui evidenzia pagamenti che la stessa attrice opponente riconduce a rapporti con la opposta e col suo titolare, per importi di oltre € 35.000,00, escluso il già menzionato bonifico di pagamento della fattura 7/22 di € 43.670,00. 
XIX. Si rileva una notevole quantità di pagamenti effettuati dalla ### a soggetti diversi dall'unico rispetto al quale potesse ritenersi debitrice per lavori svolti (cioè la ### casa 2): si rinvengono pagamenti in favore di ### assicurazioni (il ### per assicurazione mezzo tg ### tale ### per spese legali (il ###) tale ### per l'acquisto di un rimorchio (il ###, con causale prestito), oltre ad una importante quantità di pagamenti a titolo di prestito in favore di ### e di donazioni effettuate in favore delle familiari di quest'ultimo (moglie e figlie).  ###. Tenuto conto della circoscrizione del presente contenzioso all'importo della fattura azionata in monitorio deve rilevarsi che neppure parte convenuta ha aiutato ad una chiara ricostruzione degli eventi, dato che si è limitato a richiamare il perdurante possesso delle scritture del 23/12/20 e 12/3/21, con i corrispondenti assegni e sussistenza dei relativi debiti, genericamente parlando di lavori eseguiti ancora da pagare, ma astenendosi dalla loro specifica individuazione e quantificazione.  ###I. Ne consegue che la verifica di sussistenza del credito, circoscritta l'indagine a quello azionato in monitorio, deve essere svolta sulla scorta dell'esame delle risultanze documentali, e nello specifico da quanto emerge dagli estratti conto allegati dall'attrice opponente (cioè, i suoi doc, da 4 a 8 e da-59 a 67), alla luce del disposto dell'art. 1193 CC. (Imputazione del pagamento) che così statuisce: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.  ###II. I pagamenti effettuati in favore di ### 2, registrati negli estratti conto, fanno generico riferimento a lavori eseguiti e rimborso spese per materiali per lavori. Il corrispettivo dei lavori costituisce quindi debito “della medesima specie” esistente tra ### e ### casa 2. Deve allora prendersi a riferimento la data di questi intervenuti pagamenti e l'individuazione dei debiti della medesima specie esistenti tra le parti.  ###III. Innanzitutto si deve considerare l'esistenza quanto meno alla data del più risalente degli estratti conto allegati dalla opponente (il n.2/21- doc.59) del debito di € 16.800,00 riconosciuto con la scrittura del 23/12/2020 e del debito di € 28.300,00 riconosciuto con la scrittura del 12/03/2021 ###IV. Questi debiti presentano la caratteristica di essere “più oneroso per il debitore” in quanto di maggiore importo rispetto a quello azionato in monitorio, oltre ad essere più risalente, inoltre nella scrittura del 23/12/20 la ### si era impegnata al pagamento mensile di € 1.000,00 a partire dal gennaio 2021, ma di pagamenti che facciano richiamo a tale impegno non v'è traccia negli estratti conto allegati.  ###V. Considerato il ripetuto richiamo al diniego di accettazione del contraddittorio su domande nuove sostenuto dall'opponente, si ritiene opportuno evidenziare che questa sua dichiarazione non può precludere al giudice l'esame e la valutazione di documenti allegati dalla controparte per sostenere la propria posizione, e la produzione delle scritture ricognitive ulteriori a quella allegata al monitorio non costituisce ampliamento dell'oggetto del contendere o domanda nuova (che resta la richiesta di pagamenti di € 15.000,00), ma volge ad individuare ulteriori rapporti, preesistenti a quello dedotto in via principale, per sostenere che i pagamenti che l'opponente richiama a definizione del rapporto azionato in monitorio vanno invece imputati a questi ultimi, e restano quindi privi di efficacia solutoria in relazione al rapporto oggi in contesa ### Vanno comunque esaminati nello specifico i pagamenti risultanti dagli allegati estratti conto, per verificare quelli imputabili a debiti nei confronti di ### casa 2. Non va infatti tralasciato di considerare che la ### casa 2 SRLS ed il sig ### , benché suo legale rappresentante e socio unico, costituiscono due soggettività giuridiche distinte e separate, senza possibilità di confonderne i rapporti, ed è aspetto determinante che nonostante il suo evidente coinvolgimento nella vicenda, quand'anche non litisconsorte necessario, il sig ### non sia stato chiamato a titolo personale presente giudizio, che pertanto non potrà statuire alcunché in relazione alla sua posizione personale; ne consegue in primo luogo l'impossibilità di ritenere a priori che pagamenti che risultano effettuati in suo favore, con una ben specifica causale non riconducibile a rapporti con la srls, vadano invece ritenuti validamente effettuati in favore della ### 2 srls: tanto più che come emerge dalle conversazioni prodotte dall'attrice, spesso era proprio l'### ad indicare su quale conto effettuare il versamento, distinguendo quello proprio personale da quello della srls, ciò che rende ancor più profilabile in capo alla ### la consapevolezza che un versamento sul conto personale, tra l'altro con la causale specifica individuata, potesse non avere efficacia sulle posizioni debitorie nei confronti della srls i difetto di specifica dichiarazione del percipiente o della assunta beneficiaria indiretta.  ### Ne consegue che gli unici pagamenti cui possa attribuirsi efficacia solutoria nei confronti della ### sono quelli espressamente ad essa intitolati, o ai quali, nel contesto dello svolgimento dei rapporti tra le parti, possa ragionevolmente individuarsi la riferibilità alla società.  ### Vanno quindi riconosciuti in favore della ### casa 2 ### i seguenti pagamenti: € 1000,00 del 16/1/23 (causale pagamento lavori) € 2000,00 del 3/2/23 (rimborso materiale lavori) € 1.000,00 del 10/04/23 (pagamento lavori, importo che risulta richiesto dall'### dal messaggio prodotto sub 32); € 500.00 il ### (pagamento lavori) € 500,00 del 15/05/2023 (pagamento lavori - richiesto con messaggio doc.33); € 550,00 del 12/6/23 (pagamento lavori - richiesto con messaggio doc.39); possono inoltre riconoscersi a beneficio di ### casa 2 i pagamenti di € 289,.00 (in favore di ### assicurazioni per l'assicurazione del furgone tg ### che dalla visura allegata dall'attrice risulta intestato a ### 2 srl e richiesto con messaggio doc.29), e di versamento di€ 2.500,00 in favore di tale ### per l'acquisto di rimorchio, quindi connesso all'uso del furgone della srls; possono inoltre riconoscersi a beneficio di ### 2 i pagamenti risultanti in favore di ### in data ### € 700,00 e in data ### € 650, poiché effettuati senza causale, ed in relazione ai quali può considerarsi l'efficacia solutoria connessa alla individuazione, nelle scritture ricognitive del ### come creditore, per lavori effettuati dalla ### casa 2; il totale di € 9.689,00 che ne risulta non può però essere imputato in pagamento, benché parziale, della somma attivata in monitorio, perché la richiamata sussistenza di un debito di scadenza anteriore comporta l'imputabilità a quest'ultimo, e l'ininfluenza rispetto alla domanda in monitorio.  ###IX. Per quanto riguarda invece i versamenti effettuati in favore delle familiari dell'### assume rilievo quanto dichiarato dalla ### moglie del legale rappresentante della società opposta: ella ha confermato che le somme ricevute da lei e dalle figlie erano destinate al rimborso di somme per lavori effettuati dal marito, commissionate dalla ### tali lavori però non risultano specificati né adeguatamente quantificati, per cui non si può ritenere che i pagamenti richiamati siano riferibili ai rapporti diversi da quelli compresi nelle due richiamate scritture ricognitive.  ###. ### complessivamente versato alle familiari (€ 11.340,00) va quindi imputato anch'esso in pagamento dei debiti pregressi, secondo la graduazione in precedenza illustrata. Ne risultano versamenti riconoscibili in favore della ### 2 per complessivi € 21.029,00, che vanno ritenuti in parziale copertura dei debiti indicati nelle scritture ricognitive del 23/12/20 e 12/3/21, ed ininfluenti rispetto all'importo azionato in monitorio, per via del maggiore importo a debito risultante dalle due scritture richiamate ### Non possono invece essere valutati a scomputo del debito nei confronti della ### i versamenti risultanti in favore di ### Invero, si evincono numerosi versamenti che la ### ha effettuato in favore di ### tutti recanti specifica causale: “prestito”, “mutuo”, “prestito per rata mutuo” (e sul punto neppure si è verificata l'intestazione del mutuo, così impedendo di accedere al precedente argomento per il caso in cui il mutuo fosse contratto dalla ### 2, deponendo anzi in senso contrario il fatto che il ### ne ha chiesto spesso il versamento sul conto personale); l'omesso coinvolgimento personale dell'### nella presente lite o di specifica domanda di ripetizione nei suoi confronti non permette, come evidenziato, di incidere su rapporti personali di quest'ultimo, tenendo peraltro in stretta considerazione che la causale risulta apposta dalla ### all'atto di ogni singolo versamento, pur nella sussistenza dei debiti indicati nelle scritture ricognitive. Si deve comunque rilevare che quand'anche riconoscibile efficacia solutoria per debiti verso ### casa 2 di questi pagamenti, il loro ammontare complessivo sarebbe comunque inferiore al totale delle 2 scritture ricognitive che ammonta ad € 45.100,00, onde il debito di cui alla fattura azionata ne resterebbe in ogni caso invariato.  ### La domanda va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.  ### Le spese di lite della presente fase vanno compensate per la totalmente inadeguata modalità di gestione dei rapporti contabili, fallacia imputabile ad entrambe le parti P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Rigetta la domanda e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.531/2024 RG - 227/2024 DI del Tribunale di ### in data ###, che dichiara definitivo 2. Compensa integralmente le spese tra le parti 3. ### provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc) ### resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione ### 30 luglio 2025 

Il Giudice
On. Avv. ### D'


causa n. 652/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cesare D'Annunzio

M
3

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10285/2025 del 10-11-2025

... depositate dall'opposta. Invero, dalle contabili di bonifico in atti emerge che la ### abbia effettuato a favore della ### n. 6 bonifici del valore di 10.000,00 euro ognuno in data ###. Pur essendo temporalmente compatibili con l'asserito mutuo azionato dall'opposta, i suddetti versamenti recando quale causale “delegazione di credito” non sono riconducibili al finanziamento di cui alla scrittura privata del 23/07/2018 (doc. 10 opposta). Parimenti, la contabile del bonifico per euro 50.000,00 effettuato in data ### dall'opposta in favore dell'opponente, riporta quale causale la dicitura “delegazione di credito” escludendo, in tal modo, alcuna relazione con l'impegno assunto dalle parti con le surriferite scritture private (doc. 8 opposta). Ciò in quanto “### specie, dal contratto non emerge l'effettiva dazione della somma mutuata, e la pattuizione secondo cui i mutuanti "prestano" e i mutuatari " accettano" una determinata somma, non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell'effettiva consegna della somma e tale pattuizione non è da sola sufficiente e dimostrare l'effettivo perfezionamento del contratto mediante la consegna della cosa, in assenza di una quietanza o di (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI II sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10028 del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1809/2023 del 23/02/2023 TRA ### S.R.L. c.f. ###, in persona del legale rappresentante p.t.  ### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### d'### alla ### 227/229 - P.co #### S.R.L. - già ### s.r.l. - P. iva ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ###'### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla ### n.234 ###'esito del deposito delle note autorizzate, all'udienza del 20/06/2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta il GU tratteneva la causa per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 1809/2023, emesso dall'intestato Tribunale di Napoli il ###, veniva ingiunto alla ### s.r.l. di pagare in favore della ricorrente ### di ### s.r.l. la somma complessiva di euro 140.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura pari ad euro 406,50 per esborsi ed euro 2.242,00 per compensi oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario al 15%.  ### di pagamento veniva emessa sulla scorta delle scritture private del 16/07/2017 e del 23/07/2018 con cui la ### di ### s.r.l. concedeva a titolo di mutuo alla ### s.r.l. la somma di euro 160.000,00 ed euro 50.000,00 che la mutuataria si impegnava a restituire a mezzo compensazione dei canoni dovuti dalla società opposta in virtù di locazione di n.2 immobili di proprietà della ### s.r.l. 
Avverso tale decreto, notificato in data ###, proponeva opposizione la ### s.r.l., con atto notificato a mezzo pec in data ###, con il quale eccepiva la mancata prova dell'erogazione delle somme mutuate nonché la simulazione dei presunti finanziamenti, l'estinzione dell'eventuale obbligazione restitutoria a mezzo di pagamento di canoni di locazione ed il difetto di legittimazione attiva dell'opposta che avrebbe ceduto il credito a terzi. 
Chiesta la chiamata in causa manlevata dell'amministratore unico e legale rappresentante della ### s.r.l. ed amministratore della ### cui l'opponente ascriveva la responsabilità per il riconoscimento di debiti inesistenti in danno della ### concludeva per la revoca del decreto opposto con vittoria delle spese di lite. 
Si costituiva ### di ### s.r.l. la quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, contestava puntualmente le deduzioni dell'opponente richiamando la documentazione del fascicolo monitorio e, chiesta preliminarmente l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto e condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. oltre vittoria delle spese di lite. 
All'udienza del 7 novembre 2023 il GU, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e l'istanza di chiamata in causa dell'amministratore delle società in causa, assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co. c.p.c. 
All'udienza del 26/03/2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/01/25 ove concedeva ulteriore rinvio pendendo trattative di bonario componimento.  ###, constato il fallimento delle trattative tra le parti, all'udienza del 20/06/2025, tenutasi con la modalità dell'art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. 
In primis, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di 40 giorni (21/04/2023) dalla notifica del ricorso e del decreto (15/03/2023) e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (21/04/23). 
Passando al merito della controversia, l'opposizione è fondata. 
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in oggetto giova ricordare che il prestito tra privati rappresenta una fattispecie del tutto lecita e sussumibile tecnicamente nello schema del contratto di mutuo, per la cui validità non è astrattamente prevista alcuna forma sacrale, e che il momento perfezionativo del contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c., coincide con la traditio, ovvero con la consegna del denaro o di altra cosa fungibile al mutuatario, risultando a tal fine sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario. 
Considerato che “quello di cui all'articolo 1813 c.c. va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; pertanto la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere (ex articolo 2697 c.c.) ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione” (cfr. Cassazione 22/11/2021, n.###) e che “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. ### del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410)” (cfr. Cass. Ord., 08/10/2021, n. 27372), va rilevato che nella fattispecie la mutuante non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., non dando prova sia della dazione di denaro sia del fatto costitutivo della sua pretesa, peraltro, oggetto di espressa e specifica contestazione da parte della convenuta. 
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che parte opposta ha depositato, a sostegno della propria pretesa, le scritture private del 16/07/17 e del 23/07/18 sottoscritte dalle parti. 
Con il primo atto (doc. 4 fascicolo monitorio) la ### s.r.l., poi ### di ### s.r.l., si impegnava a concedere a titolo di prestito alla ### s.r.l. la somma complessiva di euro 160.000,00, da corrispondersi nel corso dell'anno 2017, che l'opponente si impegnava a restituire a mezzo n.74 rate di euro 2.500,00 ognuna, con decorrenza dal 01/09/2017, “sotto forma di canone di locazione” pattuito in virtù di contratto di locazione di un immobile sito in ### sul #### di proprietà di ### (doc. 3 fascicolo monitorio). 
Con altra scrittura privata sottoscritta il ### (doc. 5 fascicolo monitorio) le parti convenivano ulteriore finanziamento di complessivi euro 50.000,00 da corrispondersi nell'arco temporale tra gli anni 2020 e 2021, che l'opponente si impegnava a restituire a mezzo n. 25 rate mensili di euro 2.000,00 ognuna, mediante compensazione con i canoni di locazione concordati per altro immobile di proprietà dell'opponente sempre in ### sul #### (doc. 8 fascicolo monitorio). 
Orbene, tali scritture, che peraltro contengono solo un impegno a concedere prestiti, trovano solo in parte conferma nelle disposizioni di pagamento depositate dall'opposta. 
Invero, dalle contabili di bonifico in atti emerge che la ### abbia effettuato a favore della ### n. 6 bonifici del valore di 10.000,00 euro ognuno in data ###. 
Pur essendo temporalmente compatibili con l'asserito mutuo azionato dall'opposta, i suddetti versamenti recando quale causale “delegazione di credito” non sono riconducibili al finanziamento di cui alla scrittura privata del 23/07/2018 (doc. 10 opposta). 
Parimenti, la contabile del bonifico per euro 50.000,00 effettuato in data ### dall'opposta in favore dell'opponente, riporta quale causale la dicitura “delegazione di credito” escludendo, in tal modo, alcuna relazione con l'impegno assunto dalle parti con le surriferite scritture private (doc. 8 opposta). 
Ciò in quanto “### specie, dal contratto non emerge l'effettiva dazione della somma mutuata, e la pattuizione secondo cui i mutuanti "prestano" e i mutuatari " accettano" una determinata somma, non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell'effettiva consegna della somma e tale pattuizione non è da sola sufficiente e dimostrare l'effettivo perfezionamento del contratto mediante la consegna della cosa, in assenza di una quietanza o di altra documentazione contabile che avrebbe dovuto essere prodotta dai mutuanti ai sensi dell'art. 2697 c.c.” (in tal senso Cassazione civile II, 11/07/2025, n.19047). 
Diversamente, in ordine alla somma complessiva di euro 160.000,00 mutuata a mezzo dell'accordo del 16/07/2017, dalla documentazione in atti emergono n.3 bonifici, di cui il primo di euro 80.000,00 effettuato il ###, un secondo di euro 40.000,00 effettuato il ### ed un terzo di euro 40.000,00 effettuato il ### (doc. 6 opposta), tutti riportanti quali causali “finanziamento”. 
Ne deriva, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, che l'unico finanziamento di cui la mutuante ha fornito prova e di cui può chiedere la restituzione è quello relativo alla somma di euro 160.000,00. 
Tuttavia, come documentato per tabulas sin dal giudizio monitorio, le parti hanno stipulato in data ### (doc. 3 fascicolo monitorio) un contratto di locazione ad uso commerciale relativo ad un immobile sito in ### sul ### di proprietà dell'### s.r.l. ove, convenuti i canoni di locazione mensili in euro 2.500,00, le parti stabilivano la restituzione del finanziamento concesso a mezzo compensazione dei canoni dovuti dall'opposta conduttrice. 
Difatti, la clausola 6 del contratto di locazione, richiamando la scrittura privata del 16/07/2017 ed il relativo finanziamento di euro 160.000,00, stabiliva che “le parti di comune accordo stabiliscono di compensare tale credito nei primi 73 mesi di locazione e pertanto il canone mensile pattuito a far data dal 1 ottobre 2017 e per le successive 72 mensilità di euro 2.500,00 sarà interamente compensato con il credito vantato, fino al completo saldo”. 
A tal riguardo parte opposta deduce l'avvenuta disdetta del citato contratto di locazione nel 2022. 
Invero, dalla documentazione in atti non risulta alcun formale atto di recesso atteso che “il recesso sia atto unilaterale recettizio, come tale produttivo dei suoi effetti solo nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario; l'onere probatorio sulla regolare formazione della fattispecie grava sulla parte che intende avvalersene e, nel caso in esame, la conduttrice” (in tal senso Cassazione civile ###, 16/06/2025, n.16172). 
Pertanto, dovendo ritenersi valido il contratto di locazione fino alla naturale scadenza di anni 6 a far data da ottobre 2017, il finanziamento è stato estinto mediante compensazione con i canoni di locazione (64 mensilità di euro 2.500,00 ognuna a decorrere da ottobre 2017) ritenendo che, come confermato dalla stessa opponente, la ### sia stata adempiente dell'obbligo di pagamento dei canoni gravante sulla stessa. 
Né la società opposta ha dimostrato di aver corrisposto in altro modo i canoni di locazione cosicché è evidente che per gli stessi abbia operato la pattuita compensazione e conseguente estinzione del mutuo intervenuto tra le parti. 
Né vale a suffragare la richiesta di parte opposta quanto affermato nel contratto di locazione stipulato dalle parti il ###, ed avente ad oggetto il medesimo immobile locato nel 2017 (doc. 7 fascicolo monitorio), in ordine alla posizione debitoria esistente ancora in capo all'opponente. 
Pur facendo applicazione del principio secondo cui “la ricognizione di debito "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050- 03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-01)” (Cassazione civile III - 10/12/2024, n. ###), tale atto, a fronte dell'eccezioni e delle specifiche contestazioni di parte opponente ed in mancanza, altresì, di qualsivoglia documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito in capo all'opponente, non suffraga l'azione promossa dalla società opposta. 
Dunque, in assenza di elementi in senso contrario al mancato pagamento dei canoni contrattuali (appare inverosimile che esso si sia protratto in un arco temporale così prolungato, peraltro con a monte un contratto di finanziamento non soddisfatto, senza un sollecito o una richiesta di pagamento), deve ritenersi che all'atto della presunta ricognizione il credito fosse stato già estinto con impossibilità di dare alla scrittura il valore richiesto dall'opposta. 
Non si manchi poi di evidenziare come il recesso da quest'ultima pattuizione sia stato di pochissimo successivo alla sua stipula ( 30.11.22, ovvero solo 19 giorni dopo la registrazione del contratto), tanto da impedire di fornire alla scrittura un'effettiva volontà delle parti anche nella frazione relativa al riconoscimento del debito. 
Riguardo poi la domanda di restituzione della somma di euro 150.000,00 prestata dall'odierna opposta alla opponente, la stessa non può rientrare nell'oggetto del presente giudizio in quanto elargita in un arco temporale ben al di fuori delle scritture in atti (28/02/14) e dagli accordi di compensazione con canoni di locazione contemplati nei contratti del 2017 e del 2020, tant'è che tale somma non risulta menzionata neanche nella documentazione contabile depositata in sede monitoria (doc. 8 fascicolo monitorio, cd. “Mastrini di sottoconto”). 
Alla luce di quanto detto l'opposizione è fondata con conseguente revoca del decreto opposto. 
Inconferenti le doglianze di pare opponente in merito all'operato dell'amministratore delle società parti del presente giudizio. 
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza effettiva.   PQM Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1809/2023 del 23/02/2023; 2. ### di ### s.r.l. in persona del legale p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Napoli, 10/11/25 ### Dott.ssa ### 

causa n. 10028/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1680/2025 del 07-11-2025

... della sorella ### abbiano trovato fondamento in un prestito dallo stesso concesso. Quanto alla somma di € 43.000,00 - erogata mediante bonifico di € 39.500,00 e dagli assegni di € 2.000,00 e di € 1500,00 - lo stesso attore ha rinunciato alla domanda di restituzione, riconoscendo che la stessa costituisse pagamento di parte del prezzo della compravendita immobiliare, a rogito del notaio ### del 7 marzo 2017, come espressamente indicato nel corpo dell'atto pubblico. Quanto alla residua somma di € 92.624,50, l'istruttoria ha consentito di appurare che i versamenti periodici eseguiti dall'attore, dal mese di settembre 2017 fino al marzo 2021, costituissero modalità di pagamento della differenza tra il prezzo indicato nell'atto pubblico ed il valore effettivo del bene immobile, in ossequio ad un accordo intercorso con il fratello ### al fine di consentire il soddisfacimento di esigenze economiche dei genitori, per il tramite del conto corrente della sorella ### così come già avvenuto in occasione del pagamento della somma di € 70.000,00, anch'essa corrisposta da ### a ### e da questi bonificata sul conto corrente della sorella. Appare, quindi, verosimile che simili versamenti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 1421 del ### dell'anno 2023, pendente TRA ### (CF: ###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### e dall'avvocato ### giusta procura allegata al ricorso; - attore - E ### (CF.###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; - convenuta - avente ad oggetto: restituzione somme - mutuo - azione subordinata di ingiustificato arricchimento. 
Conclusioni: come rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ### conveniva in giudizio ### chiedendo che la stessa fosse condannata alla restituzione, in proprio favore, della somma di €135.624,50 ricevuta a titolo di prestito infruttifero, oltre interessi legali, dalla data dei singoli versamenti fino alla restituzione. In subordine, chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'indebito arricchimento di ### per le somme ricevute da ### con condanna della convenuta al pagamento della somma di €135.624,50, oltre interessi, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
A fondamento della domanda deduceva che dal 9 settembre 2014 fino al 10 marzo 2021, l'attore aveva corrisposto alla sorella ### la somma complessiva di €135.574,50 mediante ripetuti versamenti, riportati dall'estratto di conto corrente a lui intestato, nonché mediante numerosi assegni; che il padre aveva donato i propri beni immobili ai figli #### e ### e che ### vendendo il bene a lui donato dal padre, aveva conseguito un'immediata disponibilità di somme di danaro che gli aveva consentito di corrispondere alla sorella alcune somme di denaro di cui la stessa necessitava; che le richieste di restituzione della somma di €135.574,50, rivolte a ### sia informalmente, sia mediante formali messe in mora erano rimaste prive di esito; che l'esistenza del contratto di mutuo era dimostrata dagli estratti conto del conto corrente intestato a ### recante ### it32 k054 24 16 2 0 10 0000 12 ###, rilasciati dalla ### popolare di ### dai quali risultavano i bonifici eseguiti a favore di ### recanti come causale "prestito infruttifero”; che, mancando un termine prestabilito, la debitrice era tenuta alla restituzione delle somme nel momento in cui le era stato richiesto; che, qualora fosse contestata l'esistenza di un contratto di mutuo, in via subordinata, il ricorrente chiedeva che la convenuta fosse condannata a restituirgli le somme ricevute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., configurandosi un arricchimento ingiustificato della convenuta in proprio danno. 
Si costituiva in giudizio ### che contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che l'attore non avesse in alcun modo dimostrato il titolo in ragione del quale la somma di denaro era stata versata, al fine di giustificarne la restituzione. 
In particolare, rilevava che i coniugi ### e ### nel 2009, avevano deciso di traferire i propri beni in vita ai tre figli #### e ### che nell'anno 2017 il ricorrente, poiché i propri genitori versavano in gravi difficoltà economiche dovute alla cessazione della propria attività di commercio di abbigliamento, proponeva al fratello ### di acquistare l'abitazione familiare sita in ### alla ### n.1, già posta in vendita tramite agenzia immobiliare; che, pertanto, su concorde determinazione di tutti i componenti della famiglia ### con atto di compravendita a rogito del notaio ### del 07.03.2017, ### trasferiva la proprietà di detto immobile al fratello ### al prezzo simulato di € 113.000,00, palesemente inferiore rispetto a quello commerciale, valutato all'epoca in € 230.000,00; che il prezzo così pattuito tra le parti veniva corrisposto da ### quanto ad € 70.000,00, con la provvista derivante dalla costituzione di mutuo con garanzia ipotecaria, versati sul c.c. del venditore, ### che tuttavia, li versava, a sua volta, in favore dei genitori per il tramite di bonifico effettuato alla sorella, ### quanto alla somma di € 43.000,00, mediante la cessione del credito vantato da ### nei confronti della sorella, come risultava espressamente dall'art. 2 del rogito notarile del 07.03.2017 (cfr. atto per ### - rep. 43691, racc. n.4244299); che la differenza tra il prezzo indicato nell'atto di compravendita e quello corrispondente all'effettivo valore commerciale dell'immobile, pari a circa € 117.000,00, sarebbe stato versato, secondo gli accordi esistenti tra le parti, da ### appena questi avesse concretizzato la vendita di altro immobile sito in ### ricevuto in donazione dai genitori; che, pertanto, in adempimento dell'obbligazione assunta nel marzo 2017 nei confronti del fratello ### per la compravendita dell'appartamento e del garage di #### provvedeva ad eseguire versamenti mensili di circa € 1.000,00, mediante bonifici sul conto corrente di ### essendo tali somme utilizzate per le esigenze ed il sostentamento familiare dei genitori e della stessa convenuta, in mancanza di reddito da lavoro e di altre fonti reddituali; che le somme versate dall'attore - mediante i versamenti mensili eseguiti dal mese di settembre 2017 fino al marzo 2021 sul conto corrente della sorella ### - non costituivano un prestito in favore della sorella, bensì l'adempimento di una obbligazione di pagamento a suo tempo contratta verso l'altro fratello ### ed avevano il fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze economiche dei genitori; che, anche alla luce dell'impiego delle somme sopra descritto, non era configurabile nessun indebito arricchimento della convenuta, tale da giustificare la richiesta di pagamento dell'indennizzo da parte dell'attore. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore. 
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale. 
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 3.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.  ***** 
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione della somma di €135.624,50 - poi ridotta alla minore somma di € 92.624,50 in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. da parte dell'attore - a titolo di credito vantato dall'attore ### in relazione al prestito infruttifero concesso alla sorella ### o, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. 
La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (cfr. Cass. Civ., n. 24328 del 16.10.2017; cfr. anche, di recente Cass. Civ., n. ### del 22.11.2021: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale”). 
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova; ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”. ( Cass. Civ. n. 20964 del 23.7.2025). 
Orbene, nella fattispecie in esame, l'attore ### ha agito in giudizio al fine di conseguire la condanna della sorella ### alla restituzione della somma di €135.624,50 - poi ridotta alla minore somma di € 92.624,50 in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. - allegando di avere effettuato versamenti periodici, dal 9 settembre 2014 fino al 10 marzo 2021, a mezzo bonifici dal proprio conto corrente (recante ### it32 k054 24 16 2 0 10 0000 12 ###), con causale di “prestito infruttifero”, nonché mediante assegni, tali da dimostrare l'esistenza di un titolo idoneo a fondare la pretesa restitutoria. 
La convenuta, da parte sua, ha contestato la domanda attorea, allegando elementi volti a negare l'esistenza di un contratto di mutuo ed a giustificare i versamenti effettuati dal fratello ### nell'ambito di vicende familiari coinvolgenti i genitori ed il fratello ### In particolare, risulta documentalmente che con atto di donazione del 26.01.2009 i coniugi ### e ### abbiano donato la proprietà dei propri beni immobili ai figli #### e #### sito in ### alla ### n.1 - già costituente abitazione familiare -, donato in favore di ### è stato da questi alienato al fratello ### con atto di compravendita a rogito del notaio ### del 07.03.2017, al prezzo di € 113.000,00. 
Dalla lettura dell'atto pubblico di compravendita (cfr. doc. all. n. 3 del fascicolo di parte convenuta) risulta che il corrispettivo sia stato pagato dall'acquirente ### (cfr. art. 2 del contratto), “con le seguenti modalità: A) quanto ad euro quarantatremila e centesimo zero (43.000,00) mediante cessione del credito vantato dalla parte acquirente nei confronti di ### sopra costituita, portato dai seguenti titoli: ° quanto ad ### 39.500,00 mediante bonifico numero CRO###it disposto in data 9 settembre 2014 per il tramite di ### di ### filiale di ### 1 in favore di conto corrente intrattenuto dalla signora ### con ### sede di ### 1; ° quanto ad ### 2.000,00 in data 18 marzo 2016 a mezzo assegno circolare numero 4002732579 - 01 emesso da ### di ### filiale di ### in favore di ### quanto ad ### 1.500,00 in data 15 aprile 2016 a mezzo assegno circolare numero 4002488457-06 emesso da ### di ### filiale di ### in favore di ### ° il saldo pari ad ### settantamila e centesimi zero (70.000,00) verrà corrisposto, in data odierna con parte del ricavato del mutuo che la parte acquirente va a contrarre con la ### di ### società con atto a mio rogito in data odierna ed a questo immediatamente successivo e quindi con ### bonifico bancario su conto corrente ### numero ###### per come indicato da parte alienante”. 
Ciò posto, il bonifico di € 39.500,00 e gli assegni di €2.000,00 e €1.500,00, inclusi dall'attore nella domanda di restituzione proposta nel ricorso introduttivo, sono stati corrisposti da ### in favore della sorella ### non a titolo di “prestito”, bensì quale parziale corrispettivo della compravendita dell'immobile in ### stipulata con il fratello ### e mediante cessione di un credito vantato in favore di ### come espressamente indicato nell'atto pubblico, tanto che lo stesso attore ha rinunciato alla domanda di restituzione relativamente al predetto importo.
La convenuta ha, quindi, dedotto, la natura simulata del prezzo dell'atto di compravendita, in quanto inferiore rispetto al valore di mercato effettivo dell'immobile (pari a circa € 230.000,00) e l'esistenza di un accordo tra i fratelli ### e ### - di cui anche i genitori e la stessa convenuta erano a conoscenza - in forza del quale la differenza tra il prezzo indicato nell'atto ed il valore effettivo dell'immobile sarebbe stata corrisposta da ### mediante versamenti periodici, da eseguire sul conto corrente di ### al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze economiche dei genitori che, nel frattempo, avevano cessato la propria attività commerciale. 
Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, è stato allegato il bonifico di € 70.000,00 - corrispondente a parte del prezzo della vendita pagato da ### - eseguito da ### in favore della sorella ### in data ###, in quanto somme destinate al sostentamento del nucleo familiare dei genitori e della stessa #### espletata nel corso del giudizio ha consentito di acquisire elementi idonei a supportare le tesi della convenuta ed a negare che le erogazioni effettuate dall'attore trovassero titolo in un prestito dallo stesso concesso in favore della sorella. 
In riferimento al valore di mercato dell'immobile oggetto della compravendita conclusa tra ### e ### si evidenzia che ### quale agente immobiliare, ha riferito di avere avuto l'incarico di occuparsi della vendita dell'immobile, prima dal padre delle parti, ### negli anni 2004-2005, e poi dallo stesso ### e di averla pubblicizzata sul sito dell'agenzia immobiliare per un prezzo di euro 250.000,00, trattabili ( documentazione fotografica e estratto del sito internet, allegati doc. n. 9 del fascicolo di parte convenuta). 
Il teste ha, poi, aggiunto che l'immobile presentava qualche difetto di conservazione, come il parquet sollevato e alcune porte danneggiate, precisando che si trattava di danni non esistenti al momento dell'incarico conferito da ### e riscontrati solo successivamente, al momento dell'incarico conferito da ### precisando, inoltre, di avere effettuato una propria valutazione dell'immobile pari a circa € 200.000,00. 
Circa le condizioni dell'immobile, anche i testi ### e ### (madre delle parti) hanno confermato che lo stesso, nel 2005, avesse subito un allagamento, in conseguenza del quale solo una parte del parquet della zona notte si era rovinata, perché si era gonfiata. 
Del resto, anche il teste ### - amica di ### - ha confermato che la convenuta le avesse riferito che il fratello ### stava acquistando l'immobile ad un prezzo che lei reputava più basso del valore reale. ### peraltro, nulla ha saputo confermare circa il versamento di somme di denaro, da parte di ### ed in favore di ###
Risulta, quindi, verosimile che la compravendita dell'immobile sito in ### alla ### n.1 sia stata conclusa tra i fratelli ### e ### per un prezzo di € 113.000,00, inferiore all'effettivo valore di mercato del bene, pari ad almeno € 200.000,00.  ### di un accordo tra i fratelli, affinchè ### corrispondesse la differenza dovuta al fratello ### mediante versamenti mensili in favore della sorella ### al fine di garantire il soddisfacimento di esigenze economiche dei genitori e della stessa sorella, trova supporto nelle dichiarazioni testimoniali della madre ### La teste ha confermato che ### effettuava un bonifico mensile a ### di circa 1.000,00 euro che la stessa prelevava e consegnava, in tutto o in parte, alla madre, al fine di aiutarla nel pagamento di quanto occorrente sia per le esigenze quotidiane - considerata la pensione di circa € 500,00 percepita dai coniugi - sia per provvedere alle necessità correlate alla patologia da cui era affetto il marito ### aggiungendo che lo stesso ### le avesse riferito dell'accordo esistente con ### circa il pagamento della residua parte del prezzo delle vendita dell'immobile, ancora dovuta. 
Simile ricostruzione è stata confermata anche dal teste ### ex coniuge dell'attore, che ha riferito che il marito ### in risposta alla sua domanda sul perché versasse periodicamente soldi alla sorella, le avesse parlato di un accordo con il fratello ### in forza del quale avrebbe dovuto corrispondere ai familiari una parte dei soldi a lui dovuti, aggiungendo che ### avesse promesso anche al padre, prima che morisse, che avrebbe aiutato la famiglia, in ragione dell'aiuto che aveva già ricevuto dal padre per le sue attività economiche. 
Inoltre, in sede di interrogatorio formale, ### ha confermato che i versamenti mensili effettuati in favore della sorella ### traevano la loro provvista dai 2.000,00 euro mensili che lo stesso percepiva dal promittente acquirente dell'immobile commerciale sito in ### tra ### e via ### durante il periodo compreso tra la stipula del contratto preliminare di compravendita del 17.7.2017 fino al marzo 2021, sebbene l'attore abbia ribadito che si trattasse di prestiti in favore della sorella, negando l'esistenza di altri accordi con il fratello. 
In merito, il teste ### - acquirente del locale commerciale di proprietà di ### sito in ### tra via ### e ### - ha confermato che, nell'ambito delle trattative per acquistare l'immobile commerciale, e poi nella fase della vendita avvenuta il ###, anche per la determinazione delle clausole e condizioni contrattuali, abbiano partecipato ### e la madre ### riferendo che, in sede di rogito notarile, oltre a ### fosse presente anche ###
Orbene, come sopra evidenziato, al fine di ravvisare l'esistenza di un'obbligazione restitutoria, l'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ovvero non solo la consegna del denaro ma anche il titolo posto a fondamento della stessa. 
Nella fattispecie in esame, il complesso delle risultanze acquisite tramite la documentazione allegata e le prove testimoniali espletate in giudizio non hanno consentito di ritenere che le dazioni di denaro eseguite da ### in favore della sorella ### abbiano trovato fondamento in un prestito dallo stesso concesso. 
Quanto alla somma di € 43.000,00 - erogata mediante bonifico di € 39.500,00 e dagli assegni di € 2.000,00 e di € 1500,00 - lo stesso attore ha rinunciato alla domanda di restituzione, riconoscendo che la stessa costituisse pagamento di parte del prezzo della compravendita immobiliare, a rogito del notaio ### del 7 marzo 2017, come espressamente indicato nel corpo dell'atto pubblico. 
Quanto alla residua somma di € 92.624,50, l'istruttoria ha consentito di appurare che i versamenti periodici eseguiti dall'attore, dal mese di settembre 2017 fino al marzo 2021, costituissero modalità di pagamento della differenza tra il prezzo indicato nell'atto pubblico ed il valore effettivo del bene immobile, in ossequio ad un accordo intercorso con il fratello ### al fine di consentire il soddisfacimento di esigenze economiche dei genitori, per il tramite del conto corrente della sorella ### così come già avvenuto in occasione del pagamento della somma di € 70.000,00, anch'essa corrisposta da ### a ### e da questi bonificata sul conto corrente della sorella. 
Appare, quindi, verosimile che simili versamenti trovino la loro giustificazione causale nella regolamentazione dei rapporti economici, nell'ambito della famiglia ### a seguito delle donazioni dei beni immobili effettuate dai coniugi ### e ### nel 2009, in favore dei tre figli #### e ### non essendo stata provata l'esistenza di un contratto di mutuo/prestito tale da costituire il titolo delle erogazioni economiche di cui l'attore chiede la restituzione. 
Analogamente, non si ritengono ravvisabili i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dall'attore, Va premesso che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. 
Inoltre, la nozione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica; correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di un'entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggia l'arricchito. Infine, l'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso). 
Nella fattispecie in esame, poiché i versamenti di denaro - secondo la prospettazione sopra riportata - costituivano modalità di pagamento del residuo corrispettivo della compravendita immobiliare ed erano finalizzati a garantire ai genitori delle parti di disporre di un'entrata economica necessaria al soddisfacimento delle proprie esigenze, nell'ambito di una complessiva regolamentazione dei rapporti familiari tra fratelli, non si configura una forma di arricchimento privo di giusta causa, idoneo a legittimare la richiesta di pagamento di un indennizzo da parte dell'attore. 
In conclusione, le domande di restituzione e di ingiustificato arricchimento proposte dall'attore devono essere rigettate. 
In punto di regolamentazione delle spese lite, in considerazione dei rapporti esistenti tra le parti, della peculiarità della vicenda e delle ragioni della decisione, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificarne l'integrale compensazione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) rigetta le domande di restituzione e di ingiustificato arricchimento proposte dall'attore; 2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.  ### 7.11.2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 1421/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rombola' Anna

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