... addirittura in epoca successiva alle dimissioni del ### (v. bonifico di maggio 2017) - bonifici che l'opponente stessa pretende di imputare alle spettanze retributive afferenti al periodo luglio 2016/gennaio 2017 - a fronte del fatto, ripetutamente ribadito nei propri scritti difensivi, che il lavoratore null'altro doveva percepire, essendo egli, anzi, tenuto a restituire un prestito di ben 15.000,00
euro.
Occorre, allora, prendere in considerazione proprio i tre bonifici che documenterebbero gli ulteriori “acconti” versati al de cuius.
Sul punto, osserva il Tribunale che, benché la società pretenda di imputarli alle mensilità per le quali la ricorrente ha agito in via monitoria, non v'è riscontro in atti dell'asserito collegamento, se non parzialmente: infatti, mentre i bonifici effettuati a gennaio e a maggio 2017 recano la generica causale “acconto stipendio” (v. all. 6), che in nessun modo appare ricollegabile proprio agli stipendi per cui è causa, soltanto il bonifico datato 15.09.2016 (v. all. 5) risulta specificamente imputato a titolo di “acconto stipendio agosto”
(stipendio che rientra tra quelli per cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento).
A tal proposito, è (leggi tutto)...
causa n. 1106/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonia Cozzolino