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Corte di Cassazione
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2023/2026 del 01-04-2026

... abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale, il quale, però, non può essere allegato con argomentazioni astratte, ma dev'essere puntualmente dedotto e provato ( Cass., Sez. 3, sentenze n. 13431 del 01/06/2010). Il nominato consulente tecnico d'ufficio, con argomenti e conclusioni coerenti alla scienza medica e non confutate da contrarie risultanze, ha riferito che, “Per quanto riguarda la riduzione dell'integrità psicofisica a causa degli esiti riscontrati (limitazione dell'accosciamento, edema alla gamba), si è voluto intendere che l'attore può continuare a svolgere la propria attività di ingegnere (trattandosi di lavoro intellettivo) avendo cura di usare cautela nei sopralluoghi in cantiere”, e tanto consente di escludere una riduzione della capacità lavorativa specifica della vittima del sinistro: all'opposto, la riconosciuta cenestesi lavorativa - che “si configura là dove i postumi permanenti cagionati dall'illecito abbiano provocato maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della (leggi tutto)...

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causa n. 7084/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Luce, Sonia Ruggiero

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 297/2026 del 07-04-2026

... Pertanto, per il danno morale e il danno da lesione della cenestesi lavorativa, non possono essere riconosciute somme superiori all'importo di € 3.500,00 già riconosciuto in primo grado (a titolo di danno morale). Va rammentato, infatti, che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità (Cassazione 21322/2025). 7. Il motivo d'appello con il quale il ### ha invocato il risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica (domanda che l'appellante ha formulato (leggi tutto)...

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causa n. 139/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Zappala', Vincenza Randazzo

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Tribunale di Fermo, Sentenza n. 166/2026 del 30-03-2026

... dunque a ritenere sussistente una perdita di capacità lavorativa generica, dal momento che i postumi riscontrati comportano una indubbia riduzione della resistenza al lavoro in genere. Si osserva, sul punto che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato soltanto qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass. 1.12.2009 n. 25289). Ancora, è stato osservato che, in seno all'alveo ermeneutico del danno all'integrità psicofisica della persona da riduzione della capacità lavorativa generica, è inquadrabile il c.d. (leggi tutto)...

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causa n. 1342/2022 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 8630/2026 del 07-04-2026

... temporanea, un rilevante danno morale e un pregiudizio alla cenestesi lavorativa. 1.1. - In particolare, l'attore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ha invocato l'applicazione dei criteri previsti dalle ### elaborate dall'### sulla ### di ### - adottate dal Tribunale di ### - e la conseguente personalizzazione nella misura massima ivi stabilita, anche in considerazione dell'incidenza delle lesioni sulla propria attività sportiva amatoriale. 2. - La compagnia assicuratrice ### S.p.A., costituendosi in giudizio, ha sostenuto il concorso di colpa dell'attore nella misura del 30% e ha altresì contestato l'entità del danno biologico permanente (riducendolo al 25%) e negato i presupposti per la personalizzazione del danno, ritenendo sufficiente l'importo che deduceva di avere già corrisposto. 3. - Nel processo è intervenuta anche la ### S.p.A., in qualità di datrice di lavoro dell'attore, chiedendo la condanna dell'assicurazione al risarcimento dei danni subiti per l'assenza del dipendente e per la necessità di assumerne un sostituto. 4. - Il Tribunale di ### con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025, ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la seguente questione (leggi tutto)...

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causa n. 15611/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Enzo Vincenti, Raffaele Gaetano Antonio Frasca

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2314/2026 del 20-03-2026

... la censura volta al riconoscimento dell'incapacità lavorativa specifica. Come chiarito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21322 del 25/07/2025, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica presuppone una compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno, mentre la lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività e va liquidata nell'ambito del danno biologico. Nel caso di specie, il CTU ha espressamente affermato che «le lesioni compromettono parzialmente l'attività lavorativa del periziando ### per dolore da prolungata deambulazione e stazione eretta cui si è costretti in tale attività» (come è possibile leggere al n. 6 dell'ultima pagina della ###. Si tratta, dunque, di un pregiudizio che attiene alla maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, già risarcito attraverso la liquidazione del danno biologico, senza che vi sia luogo ad un ulteriore autonomo ristoro. Con il terzo motivo viene lamentata l'erronea applicazione dell'art.91 c.p.c. In particolare, l'appellante contesta la compensazione delle spese e chiede che vengano liquidate per intero nei confronti (leggi tutto)...

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causa n. 5166/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Mariarosaria Budetta, Marianna D'Avino

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