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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
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Giudice di Pace di Castelvetrano, Sentenza n. 66/2025 del 05-10-2025

... ### - ### posto che anche la partita IVA e ### della banca cedente #### ifis (C.F. /P.IVA ###) era un soggetto del tutto diverso dal soggetto giuridico cha aveva accolto la richiesta di finanziamento della ricorrente; Riteneva pertanto la domanda avanzata nel ricorso monitorio priva di ogni fondamento. Ed inoltre non vi sarebbe prova dell'avvenuta cessione del credito e della titolarità del credito. Sostiene inoltre la intervenuta prescrizione del credito non potendo avere alcuna idoneità o effetti interruttivi la comunicazione del 15.02.2012 inoltrata soltanto alla Sig.ra ### e non anche al coobbligato #### con cui ### dava conoscenza dell'avvenuta cessione del credito di euro 9.194,97 vantato nei confronti della stessa. Alla predetta comunicazione non avrebbe avuto seguito alcuna richiesta o sollecito di pagamento. Soltanto in data #### comunicava con racc.ta AR ai sensi dell'art. 1264 c.c. alla ### l'avvenuta ulteriore cessione di credito da parte di ### in favore della predetta società opposta ma tale comunicazione non sarebbe stata mai ricevuta essendosi trasferita in altro indirizzo come proverebbe il certificato di residenza storico prodotto in atti; Ritiene pertanto che dopo la (leggi tutto)...

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causa n. 204/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sebastiana Zuppardi

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4233/2024 del 23-10-2024

... di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”. Nel caso di specie, sussistendo incertezza in ordine alla circostanza che la posizione creditoria dedotta in lite sia stata ceduta da ### S.p.A. ad ### S.r.l., la statuizione sul punto del primo giudice non può essere condivisa e, in accoglimento del primo motivo di gravame, va dichiarato il difetto di titolarità attiva di ### S.r.l. con riguardo ai crediti dedotti in lite. La carenza di titolarità attiva di ### S.r.l. assorbe ogni questione sollevata dagli appellanti con riguardo alla sussistenza dei poteri di rappresentanza processuale in capo alla ### S.r.l., costituitasi quale mandataria di ### S.r.l.. § 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato “####, ### E ###### E ### SRL”. Gli (leggi tutto)...

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causa n. 2632/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Saggese Fiorella, Casaregola Maria, Di Lorenzo Maria

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Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 506/2025 del 14-02-2025

... alla luce della giurisprudenza di legittimità, il cessionario di un credito assume la veste di successore a titolo particolare, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 111 cpc e, pertanto, è onere di chi assume di avere acquistato la legittimazione attiva allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati acquistati. In particolare, nella ipotesi di cessione in blocco, l'art. 58 del D. lgs n. 385/1993 ha unicamente l'effetto di derogare, nel settore bancario, alla disciplina codicistica in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario provare che il credito in contestazione sia stato compreso tra quelli acquistati nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (ex plurimis Cass. 4116/2016). Le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti sono regolate dall'art. 58 T.U.B., che prescrive speciali forme di pubblicità e onera la bancacessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in ### e nel Registro delle ### E' pacifico che le (leggi tutto)...

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causa n. 2364/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giacoma Valenti

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 303/2023 del 24-02-2023

... l'accertamento della titolarità del credito in capo al cessionario vada compiuta avendo riguardo alla presenza del contratto di cessione, alla circostanza che si sia perfezionato prima dell'intimazione opposta. Inoltre, la sussistenza della cessione del credito può essere dimostrata attraverso l'allegazione della dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dalla banca cedente, unitamente al possesso in capo alla cessionaria del titolo esecutivo, della documentazione bancaria relativa al conto corrente, della lettera di messa in mora. Ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione, la quale in tema di valutazione della prova sull'esistenza della cessione del credito ha precisato che: “la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta; in caso di esito positivo, la Corte territoriale dovrà vagliare l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservato e perciò anche con la notifica del precetto…. nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente (leggi tutto)...

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causa n. 2848/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 549/2023 del 14-04-2023

... di prova). Con particolare riguardo ai contratti bancari costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonchè gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, come nel caso di specie, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonche' quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonche' l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Roma, 3869/19). Tale onere di specifica contestazione, poi, deve essere esplicato sin dal primo atto difensivo (leggi tutto)...

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causa n. 4271/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Battista Valeria

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