... agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare, in caso di espressa e specifica contestazione, l'avvenuta conclusione del contratto di cessione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così, Cass., sez. 1, 22/02/2022, 5857; Cass., sez. 6 - 1, 05/11/2020, n. 24798)” (Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza 29 dicembre 2025 ###).
Peraltro, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta (leggi tutto)...
causa n. 7785/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Ierimonti