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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1597/2026 del 13-04-2026

... ha ritenuto che ### dovesse restituire alla massa ereditaria anche gli importi di € 5.250 e di € 3.250. Quindi, tenuto conto anche di tali somme, ha ricostruito i rapporti bancari del de cuius sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio e riscontrato che dal 2006 alla data di apertura della successione erano stati prelevati dai conti € 169.507,40 che non erano giustificati. Ha quindi rilevato che di tali somme fossero beneficiarie in parte ### (per € 22.350) e in parte ### (per € 147.157,40). Ha poi ritenuto che l'importo di € 147.157,40 derivante da accrediti fatti a più riprese dal conto del de cuius (o da conti cointestati) sui conti di esclusiva pertinenza di ### non giustificato dalle necessità familiari, doveva essere restituito da ### e, per essa, dai suoi eredi ### che, quale erede testamentaria della madre per 2/3, doveva imputare alla propria quota ereditaria la somma di € 98.104,93, e ### che, quale erede della madre per la restante quota di 1/3, doveva imputare la quota di 1/3 per € 49.052,47. Non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione in merito alla somma di € 22.350 imputata a ### Si contesta, invece, che la somma di € 147.157,40 (leggi tutto)...

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causa n. 440/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Lococo, Ermini Chiara

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1580/2024 del 28-03-2024

... avendo agito nel merito “a titolo della propria quota ereditaria del 66,6%” e non invece, in favore dell'intera comunione ereditaria. Ha espressamente dedotto che “ciascun coerede può agire per far valere la sola parte proporzionale alla sua quota ereditaria e non di certo la parte proporzionale alla quota di altro erede, come invece fa nel presente giudizio il #### Umberto”. Questi “avrebbe dovuto agire per il pagamento dell'intero preteso credito di €1.030.00,00 in favore della comunione ereditaria; oppure avrebbe dovuto agire per il pagamento della parte del preteso credito di €1.030.000,00 proporzionale alla sua quota ereditaria del 66% e cioè per il pagamento della somma di € 686.659,80 sempre in favore della comunione ereditaria” (pag. 15 memoria di costituzione). Nel merito, ha rilevato che la donazione dovesse ritenersi di modico valore, tenuto conto che, all'epoca della operazione bancaria, il beneficiante fosse titolare di un enorme patrimonio personale, composto non soltanto da unità immobiliari, ma anche da ingenti somme liquide e titoli di investimento, depositati presso il ### dei ### di ### S.p.A., filiale 9410 di ### sia a proprio nome, sia in capo (leggi tutto)...

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causa n. 10420/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mennoia Lorenzo

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Tribunale di Modena, Sentenza n. 689/2026 del 15-05-2026

... chiamati alla sua successione rispettivamente per la quota di 2/3 e di 1/3, hanno dichiarato l'intenzione di dividersi l'eredità immobiliare da costei relitta, costituita dalla quota di ½ di piena proprietà relativa all'immobile sito in ### ed ai due immobili (appartamento + autorimessa) siti in ### A tal fine, nell'atto, hanno attribuito alla massa ereditaria il valore complessivo di €.195.750, conseguentemente indicando in €. 130.500 il valore ideale della quota spettante a ### ed in €. 65.250 quello della quota spettante a ### Poiché quest'ultimo era già titolare della residua quota di ½ di piena proprietà di tali immobili, i contraenti hanno in realtà disposto lo scioglimento della comunione ereditaria e, contestualmente, della comunione ordinaria conseguente, che in astratto avrebbe visto ### e ### pieni proprietari di tutti gli immobili in quota rispettiva di 2/3 e di 1/3. Hanno a tal fine previsto: a) l'assegnazione a ### della piena proprietà per l'intero dei cespiti di ### e della nuda proprietà per l'intero del cespite di ### stimato il valore complessivo di tali diritti in €. 126.862,50, con eccedenza di €.61.612,50 rispetto al valore ideale della sua quota; (leggi tutto)...

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causa n. 3823/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cifarelli Michele

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1358/2025 del 23-06-2025

... totalmente pretermesso quindi non ha acquisito la sua quota di riserva per non essere stato chiamato all'eredità e non per l'eventuale rinuncia a quest'ultima. In altri termini, in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la rinuncia da parte del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell'ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore. Gli attori, creditori di ### in forza dei titoli in atti, hanno esercitato anche azione surrogatoria per sostituirsi al proprio debitore, erede legittimario pretermesso, nell'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva così da acquisire al suo patrimonio la quota dei beni immobili relitti da destinare poi al soddisfacimento dei crediti insoluti. Sul punto si deve osservare che “ È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari (leggi tutto)...

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causa n. 1664/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Prisca Picalarga, Rosita Garzia, Maria Vittoria Bruno

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21612/2021 del 28-07-2021

... 7961/2003) in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720, cod. civ., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa. In tal senso risulta idonea ad orientare la scelta del giudice, anche in favore della non comoda divisibilità. l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire ( Cass. n. 15685/2020; Cass. n. 12965/2020; Cass. n. 726/2018 secondo cui in tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura). Posti tali principi, si rileva che nella fattispecie, la valutazione di non comoda divisibilità deve necessariamente investire l'intero compendio comune, rappresentato, come visto, da due unità immobiliari e tale valutazione è stata, ad avviso della Corte, condotta in maniera non censurabile dal giudice di merito. (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Criscuolo Mauro

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