... in prossimità del margine destro a b ordo del suo velocipede, utilizzando, invece, illegittimamente l'attraversamento pedonale.
In particolare, passando in rassegna il disposto - oltre che dell'art.
143, comma 2, cod. strada - anche dell'art. 182, comma 4, del medesimo codice e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, si è osservato che “le norme menzionate devono essere interpretate ne l senso che consentono al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni - comportamenti consentiti solo in situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso - purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, risultando, in ogni caso, obbligatorio che quando è condotto in sella” il velocipede “debba essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”
(così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 5 febbraio 2024, n. 3242, Rv. 669998-01).
Analogamente, la pronuncia intervenuta in sede penale, nel vagliare se potesse ritenersi consentita - a norma dell'art. 182, comma 4, cod. strada - la cond otta di un ciclista che, “p er proseguire sulla pista ciclabile” , aveva inteso “percorrere un (leggi tutto)...