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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4676/2026 del 20-03-2026

... complessiva somma di €250.000,00 quale corrispettivo della compravendita, che al netto della quota di €125.000,00 pari ad 1/2 della ### ha incassato la quota di €62.500 di sua spettanza. Conseguentemente, i due figli del ricorrente ### di 31 anni d'età e ### di 25 anni d'età, sono entrambi titolari di una occupazione lavorativa (fisioterapista l'uno e amministratore di condominio l'altro) e di una cospicua disponibilità monetaria (€62.500 ciascuno) proveniente dalla vendita del suddetto cespite, tali da consentire loro la piena indipendenza economica e pertanto può ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento da parte del ricorrente, non sussistendo più alcuna valida ragione che possa giustificare l'erogazione di un ulteriore mantenimento, considerato anche che la resistente non ha allegato, né provato assolutamente nulla su tale eventuale ulteriore necessità a favore dei due figli. ### ha chiesto: questa difesa, alla luce della documentazione fiscale esibita dall'obbligato, in parte depositata in ritardo rispetto al provvedimento presidenziale, ovvero successivamente alla memoria presidenziale, che fotografa un reddito da lavoro raddoppiato rispetto a quello adottato come parametro (leggi tutto)...

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causa n. 4832/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Serena, Immacolata Cozzolino

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 508/2025 del 30-09-2025

... evidenziato che, in tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti. Anche quando l'accordo negoziale preveda un termine specifico per l'adempimento, esso non è da intendersi di carattere essenziale ogni qualvolta il ritardo, anche di alcuni mesi, non faccia venire meno l'interesse alla conclusione dell'affare. Orbene, nel caso di specie, la conferma che l'originario termine del 30.9.2022 non rivestisse carattere di essenzialità è data dall'avvenuta stipula del definitivo, sintomatica della persistenza dell'interesse del promissario acquirente all'affare. Pertanto, la nuova manifestazione di volontà delle parti contraenti supera ogni pattuizione di cui al contratto preliminare, inclusa la previsione dell'originario termine di stipula, per cui alcun ritardo può configurarsi nel caso in esame. Difatti, con il successivo perfezionamento del contratto di compravendita, senza alcuna riserva riferibile al ritardo nella conclusione dell'affare, le parti hanno posto in essere una novazione e (leggi tutto)...

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causa n. 381/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Monica D'Angelo

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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 643/2026 del 10-03-2026

... sarebbero due entità e due concetti distinti, e che le clausole contenute nel suo atto di acquisto sarebbero di mero stile e non proverebbero comunque l'appartenenza del cespite, e con esso del suo proprietario, alla ### odierna appellante. ### non tiene conto che il concetto di condominio non comprende soltanto le ipotesi di cd. comunione verticale, che si realizza all'interno di uno stabile multipiano, ma anche quella della cd. comunione orizzontale, che si verifica in presenza di lottizzazioni, villaggi, strutture composte da più unità immobiliari indipendenti, che hanno in comune tra di esse, in luogo delle scale e dell'androne di accesso del palazzo, come avviene negli edifici urbani multipiano, servizi comuni di tipo diverso, quali strade, aree a verde, e simili, i quali comunque sono direttamente correlati, per relazione funzionale ed asservimento di fatto, alle singole unità che compongono la struttura complessa. Questa ipotesi si ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 10/03/2026 pag. 9/12 verifica nel caso di specie, onde la ### delle ### altro non è che un condominio orizzontale, avente ad oggetto tutte le parti comuni comprese nell'ambito della lottizzazione indicata, appunto, con (leggi tutto)...

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causa n. 6005/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Oliva

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 8649/2024 del 02-04-2024

... sarebbe sta ta motivata attraverso il richiamo a mere clausole di stile, inerenti alla presunta “peculiarità della vicenda” e alla profilata “complessità di alcune questioni giuridiche esaminate”, senza che fosse stata specificata la consistenza di tali peculiarità e complessità. 15.- Il primo, i l terzo e il quarto motivo - che posso no essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi logicamente e giuridicamente - sono fondati. Infatti, la Corte distrettuale ha motivato esclusivamente sull'esclusione dell'imputa bilità del ritardo a colpa della appaltatrice, rispetto al termine iniziale concordato, senza affrontare il tema del danno da definitivo inadempimento, in ragione della mancata consegna delle opere appaltate, nonostante il lun go tempo decorso, e della persistenza dell'inadem pimento anche oltre le cause di giustificazio ne individuate (circostanza prontamente dedotta dagli odierni ricorrenti incidentali, i quali hanno precisato che gli 11 villini non erano stati ancora consegnati). Ed invero le ragioni addotte a sostegno della giustificazione del ritardo non avrebbero potuto legittimare un differimento della consegna sine die, non potendo il tempo dell'adempimento (leggi tutto)...

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causa n. 33691/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Trapuzzano Cesare

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 15424/2025 del 05-11-2025

... giurisprudenza di legittimità, la presenza di tali clausole è sintomatica della volontà di costituire un contratto autonomo di garanzia, nel quale l'obbligazione del garante è indipendente da quella del debitore principale e si attiva senza necessità di accertamento del rapporto sottostante. In tale contesto, si richiama il principio secondo cui è nel potere del Giudice qualificare giuridicamente il contratto, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalle parti. Ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., il Giudice deve interpretare il contratto secondo la comune intenzione delle parti e la funzione economico-sociale dell'accordo, potendo attribuire una qualificazione giuridica diversa da quella formalmente indicata. Pertanto, alla luce del contenuto letterale della clausola, della volontà delle parti e della funzione dell'obbligazione assunta, il contratto in esame deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico. Quanto all'obbligazione assunta, dall'esame della lettera prodotta in atti, risulta che i convenuti si sono impegnati “a garanzia dell'esatto adempimento delle somme dovute…in dipendenza degli (leggi tutto)...

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causa n. 44183/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Garrisi Stefania

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