... tale “sentimento [è] totalmente ricambiato dall'adottando”. Pertanto, proprio in ragione di tale legame affettivo, intende “attribuire una dignità giuridica al rapporto umano e affettivo, assimilabile in tutto al legame padre/figlio, instauratosi con il “figlioccio” ### dando, nel contempo, continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio” (cfr. ricorso introduttivo).
Ebbene, a fronte dell'istruttoria svolta, risultano esistenti tutti i requisiti per la pronuncia richiesta.
Invero, sussistono i requisiti di cui all'art. 291 c.c.: l'adottante è celibe, non ha discendenti legittimi, naturali o adottivi di cui valutare l'interesse o acquisire il consenso, come risulta dai certificati in atti; inoltre, ### ha compiuto i 62 anni di età, essendo nato nel 1963; sussiste il requisito di differenza di età fra le parti di almeno 18 anni, essendo l'adottando nato nel 1998 (27 anni).
Sussistono altresì tutte le manifestazioni di volontà richieste dalla normativa ex artt. 296 e 297 c.c., considerato che all'udienza del 15/10/2025, adottante e adottando hanno prestato il necessario consenso e i genitori dell'adottando, #### e ####, mediante l'ausilio di interprete di lingua (leggi tutto)...
causa n. 786/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Venditti Mario, Bovicelli Giulio