... delle parti in tal senso.
Sull'affidamento e sul collocamento dei figli.
Nulla deve essere disposto, in questa sede, in ordine all'affidamento delle figlie, né in ordine alla loro collocazione, essendo entrambe maggiorenni.
Contributo al mantenimento del coniuge.
Deve, invece, essere revocato il contributo previsto, a carico del ricorrente, per il mantenimento del coniuge, potendo desumersi, alla luce della documentazione versata in atti, un effettivo incremento delle condizioni economiche della resistente, indicativo - anche alla luce della rinuncia, da ultimo, dalla stessa formulata in tal senso alla percezione dell'assegno di mantenimento per sé - della capacità, della resistente stessa, di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane di vita.
La revoca, secondo le regole generali, decorre, tuttavia, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, non ravvisandosi elementi tali che giustifichino la decorrenza della revoca a partire dal mese di ottobre 2024 (così come proposto dalla resistente).
Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente indipendente.
Deve, altresì, essere revocato il contributo posto, a carico del ricorrente, (leggi tutto)...
causa n. 2236/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Dedda Enrico, Rossella Casillo