... termine contrattuale di adempimento non equivale a mancanza di termine, e quindi non obbliga il creditore a porre in mora il debitore, né implica l'irrilevanza di qualsiasi ritardo ai fini della gravità dell'inadempimento, poiché, al contrario, proprio siffatta non essenzialità impone la valutazione della gravità del ritardo (Cass., Sez. 1, n. 10127 del 2006). ### precisato, è consolidato il principio secondo il quale l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457 c.c. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza.
Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti (leggi tutto)...
causa n. 245/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia De Martin