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13

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2295/2026 del 18-06-2026

... fondando il rigetto sull'assunto che l'unica prova del comodato fosse quella testimoniale non espletata, omettendo totalmente di valutare la prova documentale decisiva depositata dalla ricorrente in data 14 marzo 2025, ovvero il verbale dei ### di ### dei ### con cui era stata raccolta la querela del sig. ### In detto verbale, il resistente ### aveva espressamente dichiarato di occupare l'immobile oggetto di causa a titolo di comodato precario per concessione della madre ### affermando testualmente: «premetto che da circa venti anni vivo nell'abitazione sita in ### d'### 51/a di ### dei ### che era di proprietà di mia madre ### nata nel 1931 e deceduta nel 2021. ### madre aveva sottoscritto, in mio favore, un contratto di comodato d'uso gratuito, senza scadenza…». Tale documento, secondo l'appellante, costituiva una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. resa dal resistente ad un pubblico ufficiale, elemento probatorio certo che provava l'esistenza del contratto di comodato precario. ### evidenziava inoltre che, in merito all'estinzione del contratto, era stato parimenti provato il venir meno del titolo per il quale il ### deteneva l'immobile, atteso che, in caso di morte del (leggi tutto)...

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causa n. 2273/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia, Anna Ghedini

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3806/2026 del 18-05-2026

... restituzione per la cessazione di un contratto di comodato, una volta deceduto il comodante; invero, la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4258 del 19/04/1991). Quindi, ove il comodante, o a loro volta gli eredi di questo, non abbiano provveduto a richiederne il rilascio, il rapporto deve intendersi proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25887 del 16/10/2018; Cass., 3, n. 14474 del 24/5/2023; Cass., 3, n. 2013 del 18/1/2024). Pertanto, la diversa qualificazione giuridica della domanda nei termini di un'azione di rilascio del contratto di comodato senza determinazione di durata e, quindi, di rilascio dell'immobile che ne aveva formato oggetto, da parte degli eredi del comodante, non avrebbe giustificato una decisione diversa da quella impugnata. Deve ora procedersi alla disamina delle eccezioni sollevate fin dal primo grado del giudizio dall'odierna parte (leggi tutto)...

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causa n. 3022/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, D' Amore Assunta

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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 477/2026 del 10-06-2026

... presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l'obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al "de cuius" e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto».]. Non si tratta, dunque, di debito del coerede verso la massa, bensì di debito della massa (v. Cass. civ. n. 14629/2012, secondo cui «gli artt. 752 e 754 c.c. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in (leggi tutto)...

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causa n. 1162/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco D'Amato

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 406/2026 del 22-05-2026

... richiamare il consolidato principio per cui “nel comodato a tempo indeterminato, il termine di prescrizione del diritto del comodante alla restituzione della cosa inizia a decorrere da quando resta inadempiuta la richiesta di restituzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1772 del 18/05/1976; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 357 del 03/02/1968)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. ###/2023 del 13.11.2023), mentre non assume alcun rilievo, sulla decorrenza della prescrizione, la morte del comodante intervenuta nel corso del rapporto ovvero l'accettazione della sua eredità. Nel caso di specie, parte convenuta ha sostenuto che ### dal giugno 2008, quando aveva incaricato la ### di catalogare le opere date in comodato, fino all'11/6/2019 (data della diffida inviata dall'allora legale dell'attrice al convenuto, vd. all. n. 2 dell'atto di citazione) non aveva avanzato alcuna richiesta di restituzione, né posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione, donde il maturare della stessa. ### di parte convenuta è, invero, smentito dalla nota a firma di ### (prodotta in giudizio dallo stesso ###, nella quale si legge: “Facendo seguito alla lettera del settembre 2009 sottoscritta da mio padre a (leggi tutto)...

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causa n. 585/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandra Micari

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Tribunale di Oristano, Sentenza n. 176/2026 del 23-03-2026

... a prescindere dalla qualificazione giuridica quale comodato o meno del rapporto tra egli e la sorella (da ritenersi irrilevante in quanto, in realtà, il titolo alla conduzione va individuato nella comproprietà e nel conseguente uso esclusivo da parte del comproprietario) la medesima ratio va applicata, quanto al perdurare del consenso, a seguito della trasmissione della quota di proprietà di ### ai suoi eredi. Anche in caso di comodato, a seguito di morte del comodante e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte del comodatario, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (v. Cass. Civ., Sez. III, 18/01/2024, n. 2013). Ugualmente, senza necessità di far riferimento al comodato, la comproprietà tra un soggetto che utilizza il bene in via esclusiva e gli eredi dell'altro comproprietario non esclude che il primo soggetto possa continuare il proprio utilizzo esclusivo col perdurante consenso degli altri, posto che l'eventuale dissenso deve essere validamente manifestato. La circostanza, nel caso in esame, è pacifica, non (leggi tutto)...

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causa n. 835/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriele Bordiga

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