... tenuto conto che il contratto prevede la facoltà del tacito rinnovo per un periodo di sei annualità, la permanenza della conduttrice presso l'immobile locato alla data del 02/02/22 consente di inferire che vi sia stato un primo rinnovo, dalla prima scadenza al 14/03/2019, e, successivamente, un ulteriore rinnovo, il quale, preso atto dell'assenza di indicazioni in merito alla eventuale risoluzione anticipata del contratto, deve ritenersi proseguito sino alla scadenza del sesto anno successivo, ossia in data ###. Non sono state articolate allegazioni in merito allo stato locativo del cespite per il periodo successivo a tale data.
Verificato, altresì, che l'attore incassava i canoni locativi dell'immobile comune tramite accredito sul conto corrente BNL n. 15, a sé esclusivamente intestato (cfr. CTU dr. ### p. 12), lo stesso è tenuto al versamento, in favore del condividente convenuto, di una quota dei frutti civili commisurata alla rispettiva quota ereditaria (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18548 del 08/06/2022).
Sotto il profilo della decorrenza della indennità, deve ribadirsi come, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non possa (leggi tutto)...
causa n. 12966/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Console Francesca