... ### il quale, anzi, ha confermato che i contratti di compravendita degli immobili erano stati effettuati per creare una situazione di apparenza verso i terzi e ha confermato la sussistenza dell'obbligo di ritrasferimento, in capo alla #### snodo centrale della controversia riguarda, poi, la natura dell'atto del 16.06.2003, rogato dal ### con il quale ### a mezzo di procuratore speciale, trasferiva alla ### s.r.l. l'intero compendio immobiliare oggetto di causa, per il prezzo complessivo di € 300.000,00, dichiarato “già ricevuto”
dalla venditrice, con rilascio di quietanza a saldo e rinuncia all'ipoteca legale, nonché con previsione di trasferimento del possesso “dalla data odierna”.
Parte attrice ha sostenuto la simulazione assoluta del contratto del 16/6/03, prospettando che il negozio sia stato posto in essere quale atto meramente apparente, privo di effettiva causa di scambio e funzionale a consolidare un'intestazione fittizia in capo alla societĂ convenuta.
Va premesso che la simulazione, quale difformità tra volontà reale e dichiarazione negoziale, in mancanza di controdichiarazione, può essere dimostrata mediante un quadro di elementi convergenti, anche di natura (leggi tutto)...
causa n. 23125/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Gargia Barbara