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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3821/2026 del 07-05-2026

... della domanda ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie; erronea ricostruzione dei fatti di causa; 2 Omessa prova dell'asserita colpa del danneggiato; erronea interpretazione del concetto di “caso fortuito”. 3 Omessa valutazione di circostanze decisive emerse anche all'esito dell'assunzione dei mezzi istruttori. Inoltre la parte contestava il Giudice di prime cure laddove aveva indicato che “il Tribunale - atteso che parte attrice non ha accettato la proposta conciliativa del Giudice contenente già indicazioni in tal senso determinando dunque una prosecuzione del giudizio gravata dal rischio della soccombenza - liquida le spese di giudizio a carico di parte attrice secondo il principio di causalità”. Ritenendo che il diniego fosse dovuto a giustificato motivo. Si costituivano ### e le assicurazioni di ### presentando le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, reiterando tutte le conclusioni già prese nel giudizio di I grado, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare l'odierno appello proposto da ### in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti, e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata con (leggi tutto)...

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causa n. 2431/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Teresa Gregori, Marianna D'Avino

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2230/2025 del 28-10-2025

... prima che asseverativo, non colmabile neppure con l'istruttoria chiesta e non ammessa, atteso che - in disparte la considerazione che è stata chiesta la prova per testi articolata su capi vaghi e per nulla specifici e circostanziati - “vale il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Unite, 24 marzo 2006, n. 6572), sostituendosi alle parti, in violazione del principio dispositivo, in quanto “il thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989), che deve essere autosufficiente. Per il TFR/TFS, infine, giova svolgere alcune precisazioni in ordine alla (leggi tutto)...

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causa n. 682/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ronsini Federica

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2198/2026 del 10-03-2026

... oltre versamento dei contributi previdenziali, come da conclusioni di cui al ricorso. Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio parte ricorrente ha dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione, la maturazione dei crediti per il periodo dedotto, nonché del licenziamento orale. Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell'art. 2697 cc comma 2 comma 2 (cfr. Cass. Sez un Civ n.13533 del 30.10.2001). Sul punto si evidenzia che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio (leggi tutto)...

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causa n. 14700/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marta Correggia

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 851/2023 del 06-10-2023

... Tribunale. Stante quanto sopra e l'esaustività dell'istruttoria svolta ai fini della decisione, le conclusioni in via istruttoria formulate da parte ricorrente non possono trovare accoglimento. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, stante la prevalente soccombenza di parte convenuta sono compensate per 1/3 e per la restante parte sono poste a suo carico. Non avendo il CTU depositato alla data odierna istanza di liquidazione dei compensi nulla deve essere disposto sulle spese di ### P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra ### nata a #### il ### e ### JOSEÌ ### nato in ### il ### che si sono uniti in matrimonio in data ###, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### d'### dell'anno 2002 al numero 11 parte II serie A; addebita la separazione a ### dispone l'affido esclusivo dei minori ### e ### alla madre con collocazione prevalente presso la stessa; il padre potrà tenere con sé i figli, salva ogni altra diversa volontà e accordo tra le parti, a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina quando li (leggi tutto)...

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causa n. 1944/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Capannoli Giulia

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 775/2026 del 30-04-2026

... dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella fase di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., ex multis, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; Cass. Civ. 14 aprile 1999, n. 3671) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Sul punto in questione la Corte di Cassazione ha affermato: “### indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, 16/05/2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. (leggi tutto)...

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causa n. 2/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federico Fiore

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