... cui si era denunciato l'indebito riferimento alla concorrenza parassitaria operato dal tribunale con la sentenza di primo grado. Lo stesso si rivela infondato.
2.1. In vero, come affatto condivisibilmente o sservato dalla controricorrente ### s.r.l., la questione della concorrenza parassitaria, di cui effettivamente la sentenza di secondo grado non si occupa, è stata ritenuta chiaramente assorbita poiché la domanda dell'appena menzionata società è stata accolta sul presupposto della concorrenza sleale per imitazione servile, ritenuta, evidentemente, la ragione più liquida, sicché non vi era necessità al cuna di esaminare an che tale ulteri ore profilo. In proposito, infatti, è sufficiente ribadire che: i) in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questio ne esclude la necessità o la po ssibilità di provveder e sulle altre -
impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. n. 28995 del 2018; Cass. 2334 del 2020; Cass. n. 18832 del (leggi tutto)...