TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1181/2019 IL Giudice , lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
RG 1181 /2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### lette le note di trattazione scritta sostitutive della o della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente ### nella causa iscritta al n. 1181/19 del Ruolo Generale degli ### civili contenziosi promossa da ### nato a #### il ###, cod. fisc.: C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### (###;) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in #### n. 86, Attore contro ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. ### ( ###) ) giusta procura generale alle liti in atti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Convenuto Oggetto: responsabilità ex art.2051 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ### di ### chiedendone la condanna al risarcimento per danno, con vittoria delle spese di lite.
Esponeva che: - In data ###, alle 12:30 circa, mentre stava attraversando a piedi la ### di ### (direzione ###, all'incrocio con la ### a causa del fondo stradale dissestato e delle cattive condizioni del marciapiede, era caduto a terra, subendo lesioni fisiche per le quali veniva condotto al ### dell'A.R.N.A.S., Ospedale civico ### - ### di ### - a cagione della caduta aveva riportato un danno biologico del 4 %, ITT di gg 10 ed una ITP di gg 40 al 50% come da CTP che allegava.
Parte attrice ,quindi, deducendo la responsabilità del ### convenuto, proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 7.546,63, somma comprensiva di spese mediche documentate e del danno morale personalizzato, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; con vittoria delle spese di lite. ### di ### ritualmente costituitosi, contestava le allegazioni di parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, rilevando come nessuna responsabilità fosse ascrivibile al ### convenuto per la caduta del ### imputabile a colpa dello stesso; in subordine, chiedeva riconoscersi il concorso di colpa ex art.1227 c.c., rilevando in ultimo come comunque la pretesa risarcitoria fosse eccessiva nel quantum. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e c.t.u., all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
Preliminarmente, è necessario procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ritenuta ormai pacificamente applicabile anche alla p.a. rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, dovendosi prescindere dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi e dovendosi avere riguardo piuttosto alla causa concreta del danno ( La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate). ### 2051 cc introduce una forma di responsabilità di tipo oggettivo per la cui configurabilità è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.
La responsabilità per i danni prodotti da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.,quindi, si fonda non già sull'attività o su un comportamento del custode bensì su una relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa, sicché anche il limite della responsabilità risiede ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 nell'intervento di un fattore esterno che attiene non al comportamento del danneggiante ma alle modalità di causazione del danno (cfr. Cass. civ. n. 5031/1998).
Anche dalla semplice interpretazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge che, per l'applicazione della norma, è necessario che il danno sia cagionato dalla cosa e non dal comportamento del custode, essendo sufficiente a fondare la responsabilità la sussistenza del rapporto di custodia intercorrente tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che il danno medesimo ha prodotto.
Ora, dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato ,che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'auto responsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi come sia stata raggiunta la prova della caduta dell'attore il quale, in data ###, alle 12:30 circa, mentre stava attraversando a piedi la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 ### di ### (direzione ### all'incrocio con la ### a causa del fondo stradale dissestato e delle cattive condizioni del marciapiede, cadeva per terra subendo lesioni fisiche.
In tal senso, infatti, depongono le chiare e dettagliate dichiarazioni del teste escusso ### - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la precisione e linearità del racconto e l'assenza di legami di parentela con l'attore - la quale ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella documentazione fotografica esibitale, riferendo della caduta dell'attore cagionata da un dislivello della pavimentazione, non visibile in quanto ricoperto da rifiuti ( cfr dep del “Io e il sig. ### eravamo colleghi universitari ed io ho assistito all'incidente occorsogli in data ### …ci trovavamo a percorrere la ### con direzione, via ### Lui all'epoca abitava in via ### mentre camminavamo, arrivati all'altezza della via ### mentre attraversavamo la via ### il sig. ### è caduto a terra a ridosso di un dislivello della pavimentazione che non era però visibile in quanto era ricoperto di rifiuti vari e cartacce. Infatti noi ci siamo resi conto del dislivello a seguito della caduta e perché nel cadere i rifiuti si sono spostati e così abbiamo visto la presenza del dislivello che potrei anche definirla buca. Noi non ci eravamo mai accorti della buca, quindi evidentemente i rifiuti la coprivano da tempo. Per andare dall'università verso la via ### era necessario passare dalla via ### in quanto non vi erano altre strade da potere percorrere per raggiungere la via ### A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico….
La buca aveva le dimensioni di un foglio ### anzi un po' più grande infatti il sig. ### è caduto proprio sulla buca dentro la quale si è accasciato, la buca era molto profonda circa 20 cm infatti al suo passaggio il piede gli è sprofondato sulle cartacce. Confermo che le fotografie allegate alla nota del 17.aprile riproducono il luogo del sinistro e la buca sulla quale è caduto il sig. ### e confermo che la buca non è quella sopra il marciapiede ma quella posta appena sotto il marciapiede e precisamente quella sulla carreggiata”).
Le cattive condizioni della strada teatro del sinistro e la presenza in loco del dislivello dettagliatamente descritto dalla ### (con dovizia di particolari in merito a larghezza e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 profondità della buca) sono poi ulteriormente corroborate dalla dettagliata documentazione fotografica versata in atti da parte attrice, ritraente il marciapiede dissestato e il dislivello ### posto appena sotto il marciapiede, che ha appunto cagionato la caduta del ### (cfr fotografie allegate alla citazione doc “lettera richiesta risarcimento danni del 13.04.2017”); i richiamati reperti fotografici confermano, per altro, la presenza di rifiuti e cartacce che, come riferito dall'attore e dal teste di causa, ricoprivano la buca al momento del sinistro, rendendola non visibile.
La dinamica così come riportata dal ### trova da ultimo conferma nel referto di PS e nell'anamnesi ivi riportata (“trauma distorsivo caviglia dx e sn occorso accidentalmente in strada questa mattina a causa del fondo stradale dissestato” crf verbale di PS in allegato - certificazioni mediche).
Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attore che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate (cfr relazione di CTU a firma del Dott. Brancato pag. 3 “ La dinamica del sinistro che mi è stata riferita, durante la visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni riportate a seguito del trauma patito” nonché deposizione teste ### “A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico”).
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo ### 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Non è stato infatti provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il ### proprietario della cosa, è chiamato a rispondere ex art. 2051 Accertata la dinamica del fatto va escluso, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, un concorso colposo dell'attore.
Non è emerso infatti dagli atti del processo alcun comportamento negligente del ### che abbia potuto concorrere al verificarsi della caduta; l'attore infatti, così come confermato anche dal teste escusso, non avrebbe avuto modo, pur applicando un ordinaria diligenza, di prevedere ed evitare il dislivello per altro camuffato ed occultato da rifiuti e cartacce.
Né sarebbe stato esigibile dal ### un comportamento differente da quello effettivamente tenuto; come chiarito infatti dalla ### “Per andare dall'università verso la via ### era necessario passare dalla via ### in quanto non vi erano altre strade da potere percorrere per raggiungere la via Monfenera” (cfr verbale di udienza del 24.09.2021).
Né, a fronte di tali dati, la convenuta ha allegato - prima ancora che provato - una condotta atipica dell'attore tale da incidere sul nesso causale.
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che il ### ha riportato in esito alla caduta un danno permanente del 3% , oltre ITT per giorni 10 ed ITP per giorni 15 al 75%, per giorni 20 al 50% e per giorni 20 al 25%.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice - “In tema di quantificazione del danno permanente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "### predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "### di ### consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di ### peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di ### del 2021.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di ### le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione - che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 3.588,75 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati. Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 3% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 20 compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € .3661,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 1348,61 (escluso l'aumento del 25% per il danno morale nemmeno chiesto da parte attrice ), da moltiplicare per il grado di invalidità (3) e per il coefficiente (0,905) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, altresì, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 7.249,75 ( € 3.661,00 + € 3.588,75) , in valori attuali, il quale costituisce - ad avviso di questo giudice - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente. Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. 1772/1995). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ### Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 6.143,86) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo e dalla data di cessazione dell'ITP per il danno permanente, si perviene all'importo di euro € 7.715,24.
Vanno poi rimborsate le spese mediche sostenute dall'attore che vanno quantificate in euro 396,95 , mentre vanno escluse quelle spese ( scontrini per farmaci non individuati e schede parcheggi ) non univocamente riconducibili alle esigenze dei postumi per cui è causa Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014. Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del ### di ### PQM IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da ### contro il ### di ### con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019: - condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 7.715,24 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo oltre che al di euro 396,95 , oltre a interessi dalla domanda sino al soddisfo - condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 ### oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari . ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del ### convenuto. ### 22.12.2023 Il giudice ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### dr. ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
causa n. 1181/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Denaro Cristina