... il ritardo sarebbe stato dovuto a “numerosissime varianti che hanno inevitabilmente causato un evidente ritardo nei lavori, non certo imputabile all'odierna convenuta”.
###, dal canto suo, nel contestare l'assunto della parte, nella prima memoria ex art.
183, 6° c., c.p.c., rileva che le citate varianti avrebbero avuto ad oggetto opere estranee rispetto a quelle appaltate, in quanto di pertinenza condominiale.
A riguardo si osserva che la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (Cass. Civ. 7180/2012). Ebbene, deve ritenersi che la presenza delle varianti in corso d'opera, la cui riferibilità ad opere condominiali non è (leggi tutto)...
causa n. 752/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Margiotta Beniamino