... altresì, l'inserimento nel consuntivo delle note proforma del 19.03.2012 (rispettivamente di € 2.687,50 e di 6.480, entrambi al netto dell'### per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, tuttavia tale note sono stati comunque contabilizzate dal predetto ing. Bolli nella sua qualità di D.L.
Il residuo importo non pagato della fattura n. 33 non viene contestato e risulta dal rendiconto al 30.6.2013 dove è indicata la somma di € 4.128.
Pertanto, in base al più volte richiamato art. 1135, co. 2, che si occupa dei lavori straordinari ed urgenti, all'amministratore è attribuita la facoltà (o meglio il dovere) di intervenire, a prescindere da una previa delibera dell'assemblea.
Una volta che i lavori sono stati avviati, l'amministratore ha poi il generico obbligo di “riferirne nella prima assemblea”, ma il legislatore non si occupa di determinare le conseguenze derivati da questa mancata comunicazione. Sul punto, la Cassazione si è espressa affermando che: <<In tema di condominio, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la (leggi tutto)...
causa n. 2531/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Sgambati Giovanni, Sacchi Caterina