... alle aree di proprietà esclusiva) non costituisce innovazione, sottoposta al regime di approvazione previsto dall'art. 1136 c.c., comma 5, non comportando il m utamento di destinazione delle aree condominiali, mirando anzi a poten ziare le facoltà dei condomini e a regolamentare, migliorandolo, l'uso della cosa comune.
Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. 15460 del 2002; Cass. n. 12654 del 2006 e Cass. n. 18052 del 2012), in tema di condomin io, per in novazioni delle cose comuni devono in tendersi non tutte le modificazioni (qualunque "opus novum"), ma solame nte qu elle modifiche che, determinan do l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle op ere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In altre parole, nell'ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico - giuridico, vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solam ente quella modificazione materiale che ne alteri (leggi tutto)...