... ad esempio, in rivendicazione, o in negatoria, o in confessoria servitutis, contro coloro che diano pratica attuazione ad un delib erato assemb leare, utilizz ando un bene in maniera da invadere la sfera patrimoniale individuale di un terzo (o anche di un singolo condomino, che assuma la lesione di un diritto proprio contrapposto a quello del condominio), non elimina l'interesse di que st'ultimo a proporre un'azione di mero acce rtamen to della nullità della delibe ra condominiale che abbia autorizzato quell'utilizzazione, per farne dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti (cfr. Cass. 28 aprile 1993, n. 5008; Cass. 6 maggio 1964, n. 1082).
4. Nel caso in esame il fondo servent e apparteneva , in proprietà esclusiva, a uno dei condomini (la ### s.r.l.), ma tale duplicità di posizione non valeva ad e scludere l'applicabi lità del principi sopra indicati, in base ai quali il terz o proprietario è, in q uanto tale, legittimato a far valere la nullità della delibera ai sensi dell'art. 1421
c.c. La Corte d'app ello, pertanto, investita dall'impugnativ a della delibera, non poteva d isconoscere in astratto la legittimazione del condomino, proprietario del fondo servente, ma avrebbe dovuto (leggi tutto)...