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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 503/2019 del 31-05-2019

... due contrapposti gruppi di condomini in reciproco conflitto di interessi), venendosi a creare la stessa situazione del condominio minimo, dove le “teste “ sono soltanto due. Infatti, a meno che le due fazioni non siano d'accordo (unanimità dei consensi), la c.d. duplice maggioranza richiesta dalla disciplina condominiale non potrà, oggettivamente, mai essere raggiunta. Il fatto poi che la norma faccia riferimento testuale alle ipotesi ### il: 12/12/2019 n.###/2019 importo 230,96 in cui “non si forma” la maggioranza, anziché a quelle, ad esempio, in cui la maggioranza “non può essere formata” conferma la tesi. La norma in questione non prevede, né richiama, né rimanda in alcun modo, in nessuna sua parte, al concetto di impossibilità oggettiva (di raggiungere la maggioranza). Si osserva poi che, vi sono dei casi, che possono riscontrarsi in condomini con più di due persone , in cui l'impossibilità di raggiungere la maggioranza è molto vicina ad essere oggettiva , come quello in cui un condomino detenga da solo la maggioranza delle quote millesimali (Cass.2046/2005). Per l'applicazione della norma è sufficiente, quindi, che ricorra anche uno solo dei presupposti (leggi tutto)...

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causa n. 3619/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Politi Margherita

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6705/2026 del 24-04-2026

... congiunturali internazionali, tra cui l'emergenza ### e il conflitto in ### come oggettivamente confermato dal D.L. 50/2022 conv. in L. 91/2022 (art. 28) recante l'adozione di misure straordinarie disposte dal ### in tema di aggiornamento prezzi; D) Maggiori spese e oneri di cantiere causati dall'anomalo andamento dell'appalto imputabili al committente ### e per quanto di ragione al committente ### stimati in almeno € 178.574,70 a fronte delle maggiori spese generali, maggiori costi per maestranze, attrezzature, mezzi e macchinari subiti per effetto del regime di sottoproduzione imputabile al committente; E) Maggiori oneri finanziari sopportati dal subappaltatore che per colpe del committente si è visto costretto a fare ricorso al credito, sobbarcandosi l'onere degli interessi passivi. Tale onere, sulla base del tasso medio del 9% praticato dagli istituti di credito sui finanziamenti erogati, risultava corrispondere su un arco temporale di 10 mesi a: € 327.525,37 x 9% x 300/365 = € 24.227,90, per un totale di (a +b + c + d + e) di € 512.543,48. ### deduceva che in data ### si riunì l'assemblea straordinaria del ### per deliberare sulla relazione dell'#### relativa agli esiti del verbale (leggi tutto)...

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causa n. 26446/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Ignazio Antonino, Flavio Cusani

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Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 371/2026 del 28-04-2026

... ricorso e del presente decreto secondo i rispettivi interessi. A seguito dello scambio di note, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.01.2026 e poi assunta in decisione con concessione dei termini di legge. 4. Il Tribunale ritiene la domanda di parte attrice infondata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1853 del 25 gennaio 2018, si è occupata proprio della questione per cui è lite, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto. Precisa la Corte, infatti, che, in tema di condominio, “le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio (…), compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio”, i quali possono ma non devono astenersi dal votare. La Cassazione, dunque, osserva che la delibera assembleare adottata con il voto determinante del condomino in conflitto di interessi potrà essere validamente impugnata solamente se risulti dimostrata “una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali (leggi tutto)...

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causa n. 877/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Sabato Riccardo

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 291/2026 del 11-03-2026

... miglioramento delle cose comuni e al soddisfacimento di interessi pubblicistici meritevoli di tutela, qual è quello di efficientamento energetico dei condomìni. Sicché, stante la rilevanza e la preponderanza pubblicistica dell'intervento, non è dato ravvisare la lesione del diritto dominicale ravvisabile, trattandosi di un intervento estremamente modesto e tollerabile. In altre parole, la compressione minima di un diritto, qual è quello di proprietà, proporzionata e finalizzata ad uno scopo legislativamente tutelato, non può comportare, né giustificare la nullità della delibera condominiale che approva i lavori per assenza del quorum all'unanimità, atteso che il conflitto tra diritti individuali e interessi generali va risolto attraverso un criterio di bilanciamento che consenta di stabilire quale interesse debba prevalere in funzione del bene comune. 18) Alle medesime conclusioni occorre pervenire in ordine alle doglianze : risulta la descrizione analitica delle attività svolte e, segnatamente, la redazione dello studio di fattibilità dell'intervento, comprensivo dei rilievi, della progettazione e della redazione della documentazione (### elaborati progettuali planimetrici ed (leggi tutto)...

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causa n. 1972/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Bernardi Emilio

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Tribunale di Asti, Sentenza n. 472/2025 del 01-10-2025

... il sig. ### indicato nel verbale come delegato del condomino ### partecipò in ogni caso quale erede di quest'ultimo (circostanza che deve ritenersi pacifica in quanto non contestata dalla parte attrice) di talché l'erronea indicazione della delega non ha comunque inficiato sul raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi essendo l'erede subentrato nella stessa posizione giuridica del suo dante causa. Il sesto motivo, con cui viene contestata l'imprecisa indicazione del soggetto delegato a partecipare all'assemblea per conto del condomino ### in quanto indicato con il solo cognome “Cobelli”, è infondato. ### dei nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti è, infatti, unicamente funzionale alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale ed all'elemento personale, come ad identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, cui è riservato potere di impugnazione ex art. 1137 c.c., o a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 810 del 29/01/1999). Non può allora assumersi che sia stata (leggi tutto)...

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causa n. 899/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bottallo Marco

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