... due contrapposti gruppi di condomini in reciproco conflitto di interessi), venendosi a creare la stessa situazione del condominio minimo, dove le “teste “ sono soltanto due. Infatti, a meno che le due fazioni non siano d'accordo (unanimità dei consensi), la c.d. duplice maggioranza richiesta dalla disciplina condominiale non potrà, oggettivamente, mai essere raggiunta.
Il fatto poi che la norma faccia riferimento testuale alle ipotesi ### il: 12/12/2019 n.###/2019 importo 230,96
in cui “non si forma” la maggioranza, anziché a quelle, ad esempio, in cui la maggioranza “non può essere formata”
conferma la tesi. La norma in questione non prevede, né richiama, né rimanda in alcun modo, in nessuna sua parte, al concetto di impossibilità oggettiva (di raggiungere la maggioranza). Si osserva poi che, vi sono dei casi, che possono riscontrarsi in condomini con più di due persone , in cui l'impossibilità di raggiungere la maggioranza è molto vicina ad essere oggettiva , come quello in cui un condomino detenga da solo la maggioranza delle quote millesimali (Cass.2046/2005). Per l'applicazione della norma è sufficiente, quindi, che ricorra anche uno solo dei presupposti (leggi tutto)...
causa n. 3619/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Politi Margherita