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Corte di Cassazione
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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1191/2026 del 07-04-2026

... WC chimici anch'essi inutilizzabili per mancanza d'acqua; - che rifiuti organici e putrescibili erano accantonati sul manto stradale dei vialetti e nelle corsie interne di separazione dei vari box, rifiuti che attraevano la presenza di animali di vario genere; - che la pavimentazione di gran parte degli stand presentava punti di discontinuità che ne impedivano il lavaggio e la sanificazione; - che nessun box disponeva di un sistema di canalizzazione delle acque di lavaggio; - che era assente un sistema di esche per la lotta contro i ratti; - che erano ben visibili innumerevoli fili elettrici volanti all'interno dei box; - che tutti i box erano sprovvisti di lavabo; - che tutta l'area era priva di cassonetti e/o contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti in loco, situazione che aveva evidentemente determinato l'accumulo di rifiuti lungo le corsie e le strade in cui si articolava il mercato. RG 3599/2024 Orbene, le risultanze dell'ispezione effettuata dai militari, fotografando una condizione di grave degrado, tale da imporre l'immediata chiusura dell'area mercatale, non fanno che fornire ulteriore riscontro della totale omissione dell'### rispetto ai doveri di gestione dei servizi (leggi tutto)...

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causa n. 3599/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Spezzaferri

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10177/2025 del 17-04-2025

... dell'utente introdurre una variazione a titolo di conguaglio sul presu pposto che il prezzo pattuito per la somministrazione non si è rivelato remunerativo per la prestazione re sa dal gestore; non si tratta invero di un mero recupero del corrispettivo riferito ad eventi pregressi , conosciuto in tutte l e somministrazioni e di norma basato sull'accertamento dei consumi reali, bensì di una rideterminazione dei costi che vengono addebitati agli utenti indipendentemente dai consumi; secondo Cass., sez. un., n. 29593/22 il recupero integrale dei costi, previsto dall'art. 9 della dir ettiva CE 2000/60 e confermato dalla Corte di ### izia, impone agli stati membri una politica generale di recupero di detti costi in misura fissa, non correlati al volume d'acqua consumato dall'utente, ma derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'ente di governo, in modo che ne sia assicurata la int egrale copertura; la previ sione dell'integrale copertura, espression e del generale principio “chi inquina paga” di cui all'art. 154 c. 1 d.lgs. n. 152/06, incontra peraltro i limiti messi a fuoco d alla giuri sprudenza di legitt imità successiva alla pronuncia a ### (cfr. n. 5492/23, 5127/23, 2967/23 e (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Simone Roberto

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 780/2025 del 20-05-2025

... norma trimestralmente in acconto sui consumi, ovvero a conguaglio. I consumi in acconto sono determinati sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per l'azienda di effettuare il conguaglio almeno due volte l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo salvo i casi in cui, per cause non dipendenti dall'azienda, non sia stato possibile effettuare la lettura dei consumi.” Pertanto, la determinazione del corrispettivo presuppone, di regola, la misurazione dei consumi, anche in considerazione di quanto stabilito al punto 2.8 lettera c) della ### dei ### “La società, fatta salva l'ipotesi in cui il misuratore non sia accessibile per cause non dipendenti dalla propria volontà, effettua le letture dei misuratori di acqua presso gli utenti almeno una volta all'anno utilizzando un sistema ottico - digitale. Tale sistema consente di conservare la fotografia del quadrante del contatore e di certificare la data e la lettura effettuata. ### può chiederne una copia attraverso e-mail o in forma scritta presso il (leggi tutto)...

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causa n. 4351/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Matteo Aureliana, De Sapio Daniela

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3746/2025 del 29-10-2025

... credito vantato dai ### per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza una data successiva al 01.01.2020, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente. Alla luce di quanto premesso, dunque, considerato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, può affermarsi che da tale data i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione applicato ai consumi idrici e avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per recuperare i crediti pregressi pendenti (allora richiedibili ancora nei limiti del quinquennio antecedente), dato che per tutte le fatture successivamente emesse, e recanti data di scadenza dopo il 1° gennaio 2020 (e anche se riferiti a consumi antecedenti), i crediti richiedibili sarebbero stati solo quelli dell'ultimo biennio. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia di (leggi tutto)...

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causa n. 5275/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Canciello Rosario

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3430/2025 del 08-10-2025

... applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il ### del servizio ha onere di evidenziare e provare. Orbene, nel caso di specie, le fatture azionate sono scadenti dal 2012 al 2018 e per il credito portato da ciascuna fattura il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scadenza. Oltre all'intimazione di pagamento n.2023/3878 del 10.10.2023 e agli avvisi di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione, notificati in data ###, l'unico valido atto interruttivo della prescrizione, è rappresentato dal sollecito di pagamento n.349/2020 recapitato al ### in data ### ( N. 2766/2024 R.G.A.C. n. 2766/2024 r.g.a.c. all.pdf del 23.07.24, produzione ###, relativo solo alle fatture dallo stesso richiamate, ed ovvero: n. 83059 del 10.12.2015, (leggi tutto)...

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causa n. 2766/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Boccia Matilde

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