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Tribunale di Catania, Sentenza n. 1313/2026 del 13-03-2026

... circuito amperometrico interno, e che successivamente il contatore è stato riaperto e bonificato al fine di occultare la precedente manomissione. Infatti, il verbale del 05.09.2016 conferma che, al momento della verifica, l'energia prelevata dall'utente era regolarmente misurata, pur essendo accertata la manomissione tecnica. ### l'appellante il fruitore ha beneficiato del notevole "alleggerimento" dei consumi fatturati dal Settembre 2013 al Febbraio 2015 , rilevando che, il valore medio dei consumi registrati fino ad agosto 2013 si attestava sui 10,2 kWh/giorno, con picchi invernali tra 12 e 25 kWh/giorno, coerenti con l'uso di pompe di calore o stufe per il riscaldamento dell'abitazione e che i consumi registrati a partire dal settembre 2013 si sono ridotti a un valore medio di soli 7,4 kWh/giorno (con la scomparsa dei picchi invernali precedenti). Tuttavia, dalla relazione della CTU espletata in primo grado dall'ing. ### dalla quale non emergono ragioni per discostarsene, emerge che le rilevazioni tecniche effettuate dagli operatori della società convenuta sono state eseguite sulla base di “una potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”. Ciò a dimostrazione (leggi tutto)...

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causa n. 7054/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Maria Barberi

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Tribunale di Locri, Sentenza n. 47/2026 del 22-01-2026

... invero, stata compiuta, sulla base del criterio della “potenza tecnicamente prelevabile dal cavo abusivo rilevato in sede di verifica”. Tale criterio, seppur presuntivo - che necessariamente doveva essere tale, per le ragioni sopra evidenziate - non appare arbitrario. ### ritiene di condividere l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Corte di ###, n. 1730/2022; ### Civitavecchia, n. 1152/2025; ####, n. 1690/2025), secondo cui il riferimento alla “potenza tecnicamente prelevabile” in base alla sezione di cavo, per tale intendendosi il parametro riferito all'energia transitabile attraverso il conduttore elettrico, costituisce un criterio adeguato che può essere utilizzato per determinare in via presuntiva il consumo di energia elettrica in caso di allaccio diretto abusivo alla rete, a cui va parificata anche l'ipotesi di allaccio abusivo eseguito a monte del contatore (quest'ultimo regolarmente contrattualizzato). Tale opinione è stata, di recente, condivisa dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che “In tema di somministrazione di energia elettrica, qualora venga accertata la manomissione del contatore mediante allaccio abusivo diretto alla rete (leggi tutto)...

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causa n. 523/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni De Vito, Sarah Previti

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29046/2024 del 11-11-2024

... fossero stati determinati da una manomissione del contatore, della quale non era stato possibile individ uare il mom ento di insorgenza, con consegue nte impossibilità di quantificare i consumi effettivi. La Corte d'appello di Catania riformò la sentenza di primo grado, osservando come, “a fronte della manomissione del contatore, [fosse] onere dell'interessato dimostrare l'effettività dei consumi, eventualmente differenti da quelli richiesti dalla società sommini strante, e la non addebitabilità ad esso utente d ella manomissione del contatore” (pag. 6 della senten za impugnata). Quant o all'entità della somma richiest a, secondo la Corte d'appell o la relativa quantificazione era stata correttamente operata da ### s.p.a., “che [aveva] compiuto il ricalcolo sulla base dei criteri di verifica a tale società demandati dalla delibera del la ### indip endente di settore” (vale a dire prendendo in esame “la potenza tecnicamente prelevabile di KW 13,5 per le ore di utilizzazione della fornitura pari a 1800ore/anno - periodo di ricostruzione dal 01/11/2008 giorno successivo alla posa del CE, alla data di esecuzione della verifica il ###, oltre all'addebito delle spese di verifica (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, La Battaglia Luigi

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Tribunale di Vibo Valentia, Sentenza n. 1012/2025 del 26-11-2025

... l'allaccio abusivo alla rete ### mediante by-pass del contatore realizzato tramite due fili in rame 16 mmq. consentiva di energizzare due unità immobiliari quali il mobilificio (presa n.###70) e l'abitazione (presa n.###02). Infine, chiariva che la ricostruzione dei consumi era stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile in relazione alla sezione del cavo elettrico rilevato in sede ###quanto i verificatori non erano stati in grado di rilevare i dati caratteristici e/o identificativi degli apparecchi elettrici utilizzati nell'esercizio commerciale dell'attore, ed in particolare, della loro potenza. Concessi i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c., con ordinanza del 29.03.2016, il giudice in precedenza titolare del procedimento ammetteva la prova testi richiesta dalle parti. Rigettata la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, esaurita l'attività istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii (dovuti all'assenza del giudice titolare del ruolo e al carico di ruolo), all'udienza cartolare del 6.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con (leggi tutto)...

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causa n. 644/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Radice Germana

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20769/2025 del 22-07-2025

... Corte secondo la quale, in caso di manomissione del contatore — provocata 13 oppure no dal somministrato — e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, si riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente. Ebbene, il metodo prescelto - quello della “potenza tecnicamente prelevabile del cavo” - applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa e ritenuto da questa Corte non arbitrario (cfr. Cass., sez. 3, 22/07/2024, n. 20249; Cass., sez. 3, 27/02/2025, n. 5219) - non risulta contestato efficacemente dall'odierno ricorrente. Infatti, la censura muove dalla premessa, errata, che il ricorso alla prova per presunzioni fosse precluso dalla avvenuta contestazione dei consumi, pur a fronte dell'esito della verifica, svolta in presenza del titolare dell'u tenza, che aveva consentito di accertare l'irregol are (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Condello Pasqualina Anna Piera

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