... sue difese, sostanzialmente lo schema normativo del contratto estimatorio, laddove prospetta la possibilità di procedere alla restituzione della merce, mentre di contro l'opposta sostiene di non aver mai concordato alcuna facoltà di reso, deducendo quindi di avere perfezionato una semplice vendita.
Come è noto, il discrimine tra le due fattispecie negoziali risiede nel fatto che nel contratto estimatorio (art. 1556 c.c.), a differenza della vendita, l'acquirente ha facoltà di restituire la merce in alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo.
Quanto, poi, alla distribuzione degli oneri probatori, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto negoziale, e la consegna della merce, ad opera della opposta, era onere della parte opponente, che allega, quale fatto estintivo del credito fatto valere in monitorio dalla parte opposta, di dare prova che il contratto intercorso tra le parti avesse natura di contratto estimatorio.
Una tale prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta, essendo gli elementi addotti dalla parte opponente del tutto insufficienti a tale scopo.
La prospettazione di ### infatti, secondo cui la fornitura in conto vendita fosse stata concordata con ### S.p.A., non ha (leggi tutto)...
causa n. 2240/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Salustri Augusto