... dall'atto impugnato per l'anno 2019 sono stati richiesti contributi ### che sono dovuti, in assenza di richiesta di cancellazione, per la parte fino a quando la dante causa non è deceduta.
Sono dovute anche le sanzioni.
Invero, in tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive, dovute secondo la legge dal contribuente, hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione "juris et de jure") del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera l'intrasmissibilità agli eredi disposta dall'art. 7 della legge 24 novembre 1981, 689, cfr Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14475 del 19/06/2009.)
Non è stata contestata la qualità di erede, né è maturata la prescrizione eccepita, stante la sospensione covid (contributi anno 2019), richiesta del 27.11.2024.
Parimenti non è ravvisabile il vizio di motivazione dell'atto impugnato, in quanto contiene una chiara identificazione del credito azionato e della annualità dovute.
Pertanto, resta dovuto l'importo di € 322,89 (leggi tutto)...
causa n. 1904/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marianna Molinario