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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1485/2026 del 26-02-2026

... impugnando il capo della sentenza con cui il giudice non ha revocato l'ordinanza di sequestro giudiziario dell'assegno emesso a garanzia del pagamento di € 57. 800, 00, nonostante l'intervenuto rigetto della domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta. II)“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c, in relazione agli artt. 2697 e 1467 c.c.”, con cui contesta la statuizione nella parte in cui ha riconosciuto l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto, senza considerare le prove offerte da essa convenuta, dimostrative dell'assenza di una effettiva flessione delle prenotazioni e degli arrivi sull'isola in seguito al terremoto. III)“Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc, 2697 cc, 1226 cc e 2043 c.c. e 1218 c.c., 1175 cc e 1375 c.c. - omessa e apparente motivazione”, con cui ha contestato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato assorbita la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale in primo grado. IV)“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.”, in relazione al mancato riconoscimento della somma di € 5.442, 00 richiesta in via (leggi tutto)...

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causa n. 1244/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro, Scotti D'Abbusco Emilia, Forgillo Eugenio

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 1/2026 del 08-01-2026

... fissato, dall'### n. 650/2020, al 12.06.2020. Vedendosi revocato il beneficio assistenziale, ### aveva dunque proposto al ### procedente, per il tramite del suo legale, ricorso in autotutela volto alla revoca del provvedimento amministrativo, siccome illegittimo poiché adottato sulla scorta di una considerazione errata, ovvero sulla natura decadenziale e non ordinatoria del termine di presentazione della dichiarazione amministrativa, pur a fonte della permanenza in capo all'istante dei requisiti per la percezione del contributo. In ogni caso, nell'occasione era stato comunque chiesto di considerare la possibilità di procedere alla rimessione in termini dell'istante per la presentazione della dichiarazione citata, siccome incorsa in un “errore scusabile per ritardo della presentazione della dichiarazione”, dovuto alla considerevole età dell'istante oltre che al suo stato di invalida civile. In risposta, il ### di ### con provvedimento del 5.11.2020, aveva confermato il suo precedente provvedimento di revoca dell'erogazione del C.A.S., “ […] a motivo del decorso del termine previsto dalle ### di ### 614/2019, 650/2020 sopra citate e dal termine ultimo fissato dal ### di ### civile al (leggi tutto)...

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causa n. 620/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Perrotta

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23256/2021 del 20-08-2021

... carenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo, alla quale consegue la revoca dello stesso ed il recupero delle somme illegittimamente erogate, dalla mera inosservanza delle norme sulla procedura di cui all'art. 4 della L.R. n. 19 del 1983, finalizzata solo ad ammettere al contributo opere in variazione di partite, nei limiti del 20% della somma originariamente ammessa al beneficio di cui alla L.R. n. 34 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 19 del 1983, dunque, può al massimo implicare la mancata ammissione al contributo delle opere eseguite in variazione delle partite, ma non può comunque legittimare la revoca del contributo riconosciuto in base alla L.R. n. 34 del 1983, né tantomeno la revoca delle somme già erogate in forza di quanto previsto dall'art. 14 di tale normativa. Inoltre, è opportuno considerare che questa Corte, proprio in relazione ad una controversia avente ad oggetto la liquidazione di un contributo post-terremoto a cagione dell'incompletezza della documentazione amministrativa e contabile acclusa a corredo dell'istanza presentata dall'interessato, ha affermato che (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9700/2024 del 10-04-2024

... contesta comunque questa conclusione affermando che il contributo inizialmente deliberato dal Ministero per gli inte rventi straordinari per il ### era stato attribuito soltanto a titolo "provvisorio", come si legge nel decreto, e la stessa definitiva quantità del contributo da erogare, dovendo essere calcolato come una percentuale delle spese sostenute dalla società, non ha potuto che essere determinato dopo la conclusione delle opere. Ricordato che la gran parte del contributo è stato concretamente erogato prima della conclusione delle opere , appare necessario definire la natura della condizione cui la definitiva attribuzione del contributo risultava sottoposta. Occorre cioè determinare la natura sospensiva oppure risolutiva di detta condizione. Poiché la normativa vigente non prevedeva che il contributo non potesse essere riconosciuto se non qualora la società ave sse dimostrato di aver rispettato le previsioni di legge, be nsì che potesse essere pronunciata la decadenza del contributo se tale prova non fosse stata assicurata, derivandone qua le conseguenza che il contributo, già assegnato (e per larga parte erog ato), avrebb e dovuto e ssere revocato, la condizione in parola ave va (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Fracanzani Marcello Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9677/2024 del 10-04-2024

... contesta comunque q uesta conclusione affermando che il contributo inizialmente deliberato dal Ministero per gli interven ti straordinari per il ### era stato attribuito soltanto a titolo "provvisorio", come si legge nel de cret o, e la stessa defin itiva quantità del contributo da erogare, dovendo essere calcolato come una percentuale delle spese sostenute dalla società, non ha potuto che essere determinato dopo la conclusione delle opere. Ricordato che la gran parte del contributo è stato concretamente erogato prima della conclusione delle opere , appare necessario definire la natura della condizione cui la definitiva attribuzione del contributo risultava sottoposta. Occorre cioè determinare la natura sospensiva oppure risolutiva di detta condizion e. Poiché la normativa vigente no n prevedeva che il contributo non potesse essere riconosciuto se non qualora la società avesse dimostrato di aver rispettat o le previsioni di legge, bensì che potesse essere pronunciata la decadenza del contribut o se tale prova non fosse stata assicurata, derivandone quale conseguenza che il contributo, già assegnato (e per larga parte erogato), avrebbe dovuto essere revocato, la condizione in parola ave (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Fracanzani Marcello Maria

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