... è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'inadempimento deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato e la sua esigibilità, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533; Cass. 15.7.2011 n. 15659).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso concreto, la ### creditrice ha provato:
1) la stipula del ### di mutuo chirografario n. 4656137 del 18.05.2015, per l'importo di € 2.000.000,00, che non è stato rimborsato per la residua somma di € 218.967,84;
2) la stipula del ### di conto corrente ordinario n. ###1 del 16.02.2015, con apertura di credito concessa in data ### sino ad € 1.000.000,00 rispetto al quale la ricorrente vanta un credito di € 704.021,19;
3) il contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n. ###2 del 21 luglio 2005, per il quale il credito rivendicato è di € 118,58 al 23 (leggi tutto)...
causa n. 35782/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Giorgia Carbone