... alle ore 17:00 e in quei casi ci alternavamo e la turnistica mensile valeva per chi si tratteneva oltre le ore 13:30 ed era la coordinatrice che stabiliva chi si doveva trattenere” (verbale udienza del 5.2.2025).
In termini lievemente divergenti, benché soltanto sotto l'aspetto formale, si è espressa la collega infermiera ### co.co.co. dal luglio 2010, assunta poi a tempo indeterminato da aprile 2020.
Il teste, premesso di aver “intentato una causa analoga verso l'### sanitaria resistente, già definita in primo grado” con sentenza a lei sfavorevole e di aver intenzione di impugnare la decisione, ha confermato l'orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 13:30, “con due rientri pomeridiani, dalle ore 13:30 alle ore 17:00” e “di sabato…su turni” e ha dichiarato - diversamente, sul punto, dalle altre deposizioni - che la gestione dell'attività di lavoro era “più o meno autonoma salvo il rispetto del piano di lavoro” e “nel caso in cui si avesse necessità di assentarsi, si concordava comunque con il coordinatore in modo tale che non si lasciasse scoperto il servizio, non si doveva giustificare l'assenza, si faceva riferimento al monte ore (leggi tutto)...
causa n. 38130/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Tizzano