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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6288/2026 del 17-03-2026

... tribunale avrebbe errato nell'individuare la base di calcolo. Questa, ai sensi dell'art. 1 d.m. cit., doveva corrispondere al valore della controversia, pari a € 345.000,00, e non alla «stima prospettica della monetizzazione del valore di produzione» di € 988.795,00 utilizzata nel decreto di liquidazion e. Si denuncia inoltre la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché l'ordinanza non ha corretto tale errore di calcolo 7 di 10 nonostante lo stesso consulente tecnico, nel giudizio di opposizione, ne avesse riconosciuto la sussistenza. 2.7. - In merito al quarto motivo, il controricorrente riconosce l'esistenza di una «semplice svista» nella determinazione della base di calcolo per il primo quesito e afferma di averlo già ammesso nel giudizio di merito. Suggerisce che la Corte possa procedere direttamente alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ult eriori accertamenti d i fatto. Aggiunge che il ricorso su tale punto è ingiustificato, poiché sarebbe bastata una semplice comunicazione per risolvere la questione. 2.8. - Con il quinto motivo, anch'esso gradato, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.m. n. (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Caponi Remo

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 402/2026 del 12-03-2026

... erano intercorsi 802 giorni di ritardo. Alla luce del calcolo riportato nell'atto di precetto, i giorni di ritardo sono stati calcolati dagli intimanti a partire dal 20.08.2018, data che coincide con il decimo giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza del 26.6.2018 (notificata il ###) sino alla data 20.10.2020 di ultimazione dei lavori. Stante l'importo di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, ### e ### notificavano al debitore ### un precetto di euro 8.020,00. Orbene, il Tribunale osserva che nel determinare la somma dovuta a titolo di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare di cui al dispositivo dell'ordinanza del 26.06.2018 del Tribunale di ### (RG 5462/2017) i convenuti-opposti hanno calcolato la penalità giornaliera per ogni giorno di presunto ritardo a decorrere però da un momento in cui l'obbligo di fare non risultava ancora puntualmente determinato. Ed invero, deve ritenersi che solo successivamente all'ordinanza di correzione di errore materiale, emessa in data ### dal Tribunale di ### (depositata nel medesimo fascicolo RG 5462-1/2017), il contenuto dell'obbligazione di ripristino del canale di scolo a carico di ### è stato precisato nei suoi termini oggettivi (leggi tutto)...

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causa n. 995/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Floriana Consolante

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Tribunale di Oristano, Sentenza n. 176/2026 del 23-03-2026

... aggiornamento della dichiarazione sostitutiva costituiva un errore palese che l'### avrebbe potuto e dovuto riscontrare fin da subito; - tali sanzioni erano state comminate oltre il termine di conclusione del procedimento amministrativo di 18 mesi previsto dall'art. 54 comma primo del ### 1306/2013; - la sanzione era stata erroneamente quantificata nella misura del 100% dell'importo percepito, dovendo, invece, trovare applicazione l'art. 3 L. 898 del 1986 che prevede un sistema di calcolo ridotto, che, sia che il contributo si fondi sul ### o sul ### la sanzione si calcola sulla base di quanto indebitamente percepito e, dunque, sulla base della quota di ### Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio A.R.G.E.A. ### la quale ha chiesto di dichiarare la legittimità e l'esecutività dei provvedimenti di revoca e di restituzione dei contributi impugnati dall'attore, domandando il rigetto delle domande attoree. In particolare, la convenuta ha eccepito che: - non sussisteva alcuna violazione dell'art. 54, comma 1, del #### 1306/2013 e pretesa decadenza del diritto alla restituzione, perché il recupero dei contributi a valere sui fondi ### e ### (leggi tutto)...

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causa n. 835/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriele Bordiga

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 177/2026 del 18-03-2026

... gravame con la quale, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, era stato rideterminato l'ammontare delle spese di lite - da euro 8.340,00 ad euro 834,00 - sull'erroneo presupposto che il valore della causa fosse pari all'importo, riportato in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/03/2026 dispositivo, di euro 1.347,44, anziché alla somma di euro 4.042,32 esattamente individuata in sede motivazionale a rettifica del predetto importo)” (cfr. Cass. Sez. Lav. sent. dell'11/08/2020, n.16877). ### la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ … deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (da ultimo, tra le tante Cass. n. 572/2019). E' stato altresì di recente esteso l'ambito di ammissibilità del procedimento di correzione di errore materiale a talune omissioni, ma solo in quanto caratterizzate (leggi tutto)...

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causa n. 902/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Manuela Olivieri

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 142/2026 del 06-01-2026

... letta la sentenza n. 142/2026; letta l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dalla difesa di ### rilevato che, per mera omissione materiale, in sede di decisione sulle spese di lite non si è provveduto sulla richiesta di disporle direttamente in favore del difensore anticipatario, avanzata dal difensore nei suoi atti; rilevato altresì che, per mero errore materiale, in dispositivo, l'### delle ### è stata qualificata quale “s.p.a.”; rilevato che pertanto occorre procedere alla correzione dei due errori materiali di cui sopra; P.Q.M. Dispone a cura della ### procedersi alla correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 142/2026 nei seguenti termini: 1) eliminare nel dispositivo il riferimento all'acronimo “s.p.a.” rispetto all'### delle ### 2) aggiungere dopo le parole “### l'### delle ### s.p.a. alle spese di lite del presente giudizio nella misura di € 3.397,00 oltre ### CPA e spese generali al 15%, oltre spese di C.U.” le parole “da corrispondere in favore dell'avv. ### anticipatario”. Dispone che il presente decreto sia annotato in calce al provvedimento. Napoli, 16/02/2026. IL GIUDICE Dott. ### n. 5657/2023 (leggi tutto)...

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causa n. 5657/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tommaso Perna

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