... parti.
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1. Sull'esistenza e anteriorità del credito ### noto, l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. presuppone, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di un credito, anche non ancora definitivamente accertato giudizialmente, purché non meramente eventuale o futuro in senso assoluto, nonché la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato, ovvero la preesistenza della relativa fonte genetica.
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente che il credito abbia una causa o titolo genetico anteriore all'atto di disposizione, non essendo necessario che esso sia già liquido ed esigibile, né che sia stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato. È, infatti, sufficiente che il rapporto obbligatorio trovi origine in fatti costitutivi anteriori all'atto impugnato, restando irrilevante che la sua quantificazione o il suo definitivo accertamento intervengano in epoca successiva (Cass. n. 11121/2020; Cass. n. 22161/2019).
Pertanto, l'anteriorità del credito deve essere valutata in senso sostanziale e non formalistico, con riferimento al momento (leggi tutto)...
causa n. 911/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Italo Radoccia