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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 33/2026 del 05-01-2026

... dell'arte. All'ente gestorio ha anche imputato la culpa in eligendo. Ha poi ricordato che la compressione del diritto di proprietà causato dall'altrui fatto lesivo è suscettibile di valutazione economica e che l'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale costituisce debito di valore, per cui è dovuta la rivalutazione monetaria anche in assenza di allegazione e prova di un maggior danno e gli interessi sulla sorta e sulla rivalutazione di anno in anno. Ha, dunque, chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, all'eliminazione delle infiltrazioni, al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni da lei subiti. 8.2. Costituitosi in giudizio il 28 febbraio 2020, l'ing. ### ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della procedura di mediazione ovvero per il mancato invio dell'invito alla negoziazione assistita e il difetto di titolarità dell'azione e/o di legittimazione attiva dell'attrice, risalendo i danni ad un'epoca in cui ella non era ancora divenuta proprietaria dell'immobile. Nel merito, ha contestato le allegazioni attoree, negando di avere disposto o consentito lo stoccaggio dei materiali nell'unità (leggi tutto)...

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causa n. 3515/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Onorato, Alessandra Piscitiello

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12410/2025 del 31-12-2025

... riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive. In proposito, non è stato allegato da alcuna delle parti che la ditta ### fosse assolutamente inadatta a svolgere le lavorazioni commissionate né che fossero state violate specifiche norme cautelari da parte del ### Vero è che il consulente tecnico di ufficio è giunto alla conclusione che il progetto redatto dal direttore dei lavori per conto del ### era carente in sé, al di là degli errori commessi dalla ditta appaltatrice in fase esecutiva, perché non menzionava nei lavori da eseguire la posa di più giunti di dilatazione della pavimentazione e non prevedeva una impermeabilizzazione secondaria della stessa, quale strato accessorio di per sé non indispensabile ma assai importante ai fini della “piena efficacia” di un intervento di reimpermeabilizzazione. Tuttavia, poiché l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a (leggi tutto)...

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causa n. 19211/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Felice Angelo Pizzi

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1139/2025 del 19-12-2025

... custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito”). Ebbene, nel caso che ci occupa, in omaggio ai principi testè richiamati, la pur accertata negligenza dell'impresa esecutrice dei lavori non mandava esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. il ### ben potendosi prospettare la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Inoltre, non risultava integrato il caso fortuito. Come detto, il verificarsi delle infiltrazioni era dipeso dalla cattiva regimentazione delle acque piovane: nello specifico, l'impresa, nel rifacimento della facciata, non aveva adottato gli accorgimenti necessari per evitare che le acque piovane si infiltrassero nell'appartamento della sig.ra ### I lavori, quindi, non venivano eseguiti in conformità alle buone prassi e (leggi tutto)...

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causa n. 558/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Balletti Maria, Mainenti Marina

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2894/2025 del 22-12-2025

... e non al lastrico solare quale res in custodia del condominio ovvero della ditta appaltatrice. Ciò posto, esclusa la rilevanza della responsabilità per difetto di custodia, è opportuno chiarire che, in materia di contratto d'opera e di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come, ove si versi nella descritta ipotesi di danno derivante dall'attività dell'appaltatore, dalle caratteristiche tipiche del contratto de quo, segnatamente, dall'autonomia organizzativa e gestionale di cui gode l'appaltatore, discende la configurabilità della responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera in soli due casi: quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (ovverosia sia provata da chi ne invoca la responsabilità una particolare ingerenza del committente che, contrariamente alla normale ipotesi, riduca l'appaltatore ad un cd. nudus minister). Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce del quadro istruttorio emerso, per come di seguito descritto, (leggi tutto)...

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causa n. 3880/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Longo Cristina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4715/2016 del 15-04-2016

... esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di una "culpa in eligendo") l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore. Va affermato, inoltre, che, secondo consolidata giurisprudenza, per quanto concerne le obbligazioni va ribadito che secondo Cass. Civ., sez. unite, n. 13533 del 30.10.2001 in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per ### il: 30/01/2019 n.2644/2019 importo 3690,50 - 3 - l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore (leggi tutto)...

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causa n. 18037/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Scalzone Vincenzo, Bonelli Maria Nunzia

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