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Corte di Cassazione
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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4979/2017 del 30-10-2017

... dello stabile, di provvedere all'eliminazione dei danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana che si erano verificate sul solaio di copertura del proprio balcone (munito di veranda) prospiciente il cortile interno, nonché sul soffitto del balcone esterno posto sul lato est dell'edificio. Con raccomandata del 30.12.2002 ### comunicò a ### che la soletta del proprio balcone non presentava vizi manutentivi e che in relazione ai fenomeni interessanti il balcone del lato est aveva già provveduto. Con atto di citazione notificato il #### convenne in giudizio ### dinanzi al GdP di ### chiedendo l'accertamento della sua responsabilità nella causazione dei danni e la condanna dello stesso al pagamento della somma complessiva di € 1.489,60, di cui € 489,60 a titolo di rimborso del costo della perizia tecnico-estimativa redatta dall'ing. ### Nel costituirsi in giudizio il convenuto ribadì di aver provveduto alla sistemazione del balcone del lato est del fabbricato e di non avere, invece, alcuna responsabilità con riguardo ai fenomeni pregiudizievoli manifestatisi sull'altro terrazzo giacchè le infiltrazioni di acqua piovana erano dovute alla risalita per capillarità dalla mensola (leggi tutto)...

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causa n. 1134/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Putignano Oronzo

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1399/2025 del 11-04-2025

... somma veniva richiesta a titolo di risarcimento dei danni, da infiltrazioni di acqua piovana ed umidità, subiti dall'attore, proprietario di un immobile sito al secondo piano del fabbricato sito in ### alla via G. Capriati n. 24, alla sua veranda ed ad un terrazzo, da parte del soprastante balcone di proprietà del ### Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge. La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e l'espletamento della ### Il 12 dicembre 2006 il Giudice di ### depositava la sentenza 8076/06 con la quale: accoglieva parzialmente la domanda; condannava il convenuto al pagamento, in favore del ### della somma di € 200,00 oltre interessi; compensava per metà, tra le parti, le spese del giudizio; poneva la rimanente metà a carico del ### con obbligo di rimborso in favore dell'attore; poneva le spese della CTU a carico delle parti, in uguale misura. pag. 3/11 Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il ### denunciando la erroneità dell'impugnata pronuncia nella parte in cui aveva accolto soltanto parzialmente la domanda attrice e, (leggi tutto)...

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causa n. 12070/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Pappalardo Alfonso Orazio Maria

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 809/2026 del 05-05-2026

... alta cm settanta per l'alloggio dei contatori dell'acqua al fine di dare continuità alle opere nuove con quelle preesistenti. ### ha aggiunto che l'opposta in data 13 luglio 2018 ha esibito il computo metrico relativo all'ulteriore stato di avanzamento dei lavori fino al 15 giugno 2018 ed in quella occasione ha contestato che la cifra riportata di € 18.351,24 era spropositata rispetto ai lavori eseguiti. ### ha riferito di essere stato assicurato dal legale rappresentante che avrebbe ricontrollato il computo suddetto, provvedendo in ogni caso a saldare con il pagamento di € 2.000,00, la prima contabilità riportata nel computo metrico datato 16 febbraio 2018. Evidenzia che al 13 luglio 2018 aveva provveduto al pagamento della somma complessiva di € 16.400,00. ### rileva che in quella stessa data ha contestato la presenza di difetti tra cui rasatura non uniforme, infiltrazioni d'acqua dalla stuccatura delle copertine, crepe sulla muratura della cassetta postale, crepe lungo tutto il muro, mancata muratura di due capitelli, errata quota di posizionamento scatole per telecamere, danneggiamento dei cancelli esistenti, evidenziando che detti difetti erano visibili a occhio nudo. Ha (leggi tutto)...

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causa n. 2435/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Baldesi Lia Cecilia

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3367/2025 del 26-06-2025

... fosse emersa la responsabilità della convenuta (per i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua verificatesi nell'immobile acquistato dall'attore), trattandosi di gravi difetti di costruzione, essendo i vizi e le difformità riscontrati riconducibili all'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della S.P.E.N. s.r.l., sia per errori tecnico-operativi nella posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti, sia per la mancanza di adeguati strati di impermeabilizzazione volti ad impedire la risalita capillare di acqua e umidità (che ha generato le infiltrazioni), sia per altri plurimi difetti di costruzione dell'unità immobiliare; 3) che, in base all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, configurassero gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che vadano a pregiudicare o a menomare in modo grave il normale godimento e/o l'abitabilità della medesima, come nel caso in esame; 4) che, avendo l'ing. ### quantificato l'importo necessario per l'esecuzione degli interventi di rimozione e correzione delle infiltrazioni e dei vizi riscontrati in euro 51.014,76, (leggi tutto)...

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causa n. 4675/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 981/2026 del 16-03-2026

... al momento della consegna, consistenti in copiose infiltrazioni d'acqua dovute a umidità interessanti l'intera struttura, nonché danni alla muratura e disgregazione dei laterizi, delle malte e dell'intonaco che avevano pregiudicato la prosecuzione dell'attività, depositando a supporto anche una relazione tecnica nella quale viene riportato “…ad oggi, i locali, non sono più idonei sotto l'aspetto igienico sanitario per essere adibiti a studio odontoiatrico senza l'esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinari…”. Giustificava la sospensione del versamento dei canoni quale legittimo esercizio del potere di autotutela contrattuale, dichiarando altresì di aver sollecitato più volte, senza esito, l'intervento strutturale dei locatori e di essere stato costretto, per ragione di salute, ad allontanarsi dai locali e a interrompere l'accoglienza dei pazienti. Contestava, inoltre, il quantum della morosità, quantificandola in € 3.300,00 (11 mensilità) anziché € 3.900,00. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dei locatori al pagamento della somma complessiva di € 20.100,00 (€ 4.200,00 a titolo di restituzione degli esborsi per lavori di manutenzione (leggi tutto)...

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causa n. 5906/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Scalera

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