... al momento della consegna, consistenti in copiose infiltrazioni d'acqua dovute a umidità interessanti l'intera struttura, nonché danni alla muratura e disgregazione dei laterizi, delle malte e dell'intonaco che avevano pregiudicato la prosecuzione
dell'attività, depositando a supporto anche una relazione tecnica nella quale viene riportato “…ad oggi, i locali, non sono più idonei sotto l'aspetto igienico sanitario per essere adibiti a studio odontoiatrico senza l'esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinari…”.
Giustificava la sospensione del versamento dei canoni quale legittimo esercizio del potere di autotutela contrattuale, dichiarando altresì di aver sollecitato più volte, senza esito, l'intervento strutturale dei locatori e di essere stato costretto, per ragione di salute, ad allontanarsi dai locali e a interrompere l'accoglienza dei pazienti. Contestava, inoltre, il quantum della morosità, quantificandola in € 3.300,00 (11 mensilità) anziché € 3.900,00.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dei locatori al pagamento della somma complessiva di € 20.100,00 (€ 4.200,00 a titolo di restituzione degli esborsi per lavori di manutenzione (leggi tutto)...
causa n. 5906/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Scalera