... all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte in materia di danni causati dalla fau na selvatica, secondo il quale detti danni sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma (non dell'art. 2043 c.c., ma) dell'art. 2052
c.c. (cfr., al riguardo, Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 12113, 13848 , 18085, 18087, 19101, 20997, 25280 e 25466 /2020; nn. 3023 e 8206/2021; 16550/2022; n. 17253/2024).
Come è noto, in passato, gli animali selvatici venivano qualificati come res nul lius, ossia beni non s uscettibili di propriet à, con la conseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a carico del soggetto danneggiato. Il progre ssivo affermarsi di interessi pubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute pubblica) , ha portato alla disciplina adottata con la ### n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la ### n. 157 d el 1992. Tali in terventi legis lativi hanno avuto il pre gio di ricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato e di ave rne affidato la tut ela e la gestione a soggetti pubblic i, con competenze affidate in via primaria alle ###
Discorso a parte vale per gli animali randagi, i quali costituiscono (leggi tutto)...