... a considerare la posizione della giurisprudenza è bene verificare se vi sono norme su cui poter fondare in modo preciso eventuali responsabilità. E questo pure considerando che di per sé l'erogazione del credito è perfettamente lecita, rientrando nelle attività fisiologiche dell'impresa bancaria (art. 10 T.U.B.), tanto più laddove il legislatore la incentivi in particolari situazioni emergenziali, come quella in esame.
La Cassazione ha affermato, dunque, che l'erogazione del credito qualificabile come abusiva, poiché effettuata a impresa senza concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del finanziatore, per essere venuto meno ai suoi doveri di prudente gestione, ciò che lo obbliga al risarcimento ### il: 10/12/2025 n.2707/2025 importo 208,75
ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività (Cass. Civ., sent n. 30
giugno 2021, n. 18610; Cass. Civ., sent n. 14 settembre 2021, n. 24725; Cass. Civ., sent n. 18 gennaio 2023, n. 1387). Contestualmente ha aggiunto che non c'è abuso se la banca “pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, (leggi tutto)...
causa n. 258/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Falfari Federico