... la natura professionale, quantificando il punto di danno biologico nel 5%.
Tale punto percentuale deve sommarsi tale punto di danno biologico a quello già riconosciuto in favore della ricorrente nell'anno 2009, dalla CdA di ### (doc. 3 ###, e poi dall'### nell'anno 2014 (doc. 2 ricorrente), nella misura definitiva del 12% (il riconoscimento giudiziale è stato del 10%, divenuto nella successiva sede amministrativa del 12%). La dott.ssa ### non ha operato il ragguaglio del 5% al precedente punto percentuale di menomazione (non potendosi sommare algebricamente le due percentuali, ma dovendosi la nuova menomazione valutare in misura ridotta in considerazione della preesistente; v. art. 13 co 6 dlvo 38/2000), ma, com'è emerso nel corso dell'odierna udienza nel contraddittorio tra le parti, l'insieme del danno biologico deve essere valutato nella percentuale del 16%.
Deve quindi emettersi condanna dell'### al riconoscimento del trattamento previdenziale derivante dalla sussistenza di danno biologico complessivo pari al 16%, derivante dalla sommatoria proporzionale di cui sopra.
3. In punto spese di lite, le stesse devono essere rifuse alla parte ricorrente, con riferimento a valore di causa (leggi tutto)...
causa n. 8360/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Simone Romito