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Tribunale di Locri, Sentenza n. 1336/2025 del 10-12-2025

... della tibio tarsica” (codice tabellare 293) e che il danno biologico residuato è quantificabile nella misura del 3%. Orbene, questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso per l'insussistenza di postumi permanenti nella misura indennizzabile. ### ha valutato correttamente le lesioni riportate, determinando un danno biologico permanente nella misura del non indennizzabile del 3%, alla luce di valutazioni medico legali congrue e condivisibili, che questo giudicante fa proprie. In merito, sono inconferenti le doglianze sollevate dal difensore del ricorrente con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data ###. Con riferimento all'attribuzione della percentuale del 3%, parte ricorrente invoca l'errata applicazione del codice 293, limitandosi a richiamare un referto in atti, che esprime una diversa valutazione, alla luce della quale dovrebbe essere attribuita una percentuale del 13%. Orbene, il codice invocato prevede una percentuale massima del 12 % e, in ogni caso, da un lato parte ricorrente, limitandosi ad un mero richiamo a documentazione medica in atti, non ha esplicitato le (leggi tutto)...

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causa n. 3359/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fenucci Maria

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1943/2026 del 04-05-2026

... 13 della detta disposizione di legge, rubricato ### biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'### nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in (leggi tutto)...

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causa n. 4805/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Acquaviva Coppola

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Tribunale di Vercelli, Sentenza n. 179/2026 del 06-05-2026

... ricorrente per il riconoscimento di una percentuale di danno biologico superiore a quello quantificato in data ### giusta valutazione della commissione medica collegiale del 23.2.2026. La domanda svolta dal ricorrente deve ritenersi fondata. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, quindi, non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui all'art. 91 cpc e le stesse, liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014 nei valori minimi, considerate l'attività e la semplicità delle argomentazioni svolte, sono poste a carico di ### parte soccombente nel presente giudizio. P.Q.M. Visto l'art. 429 cpc DICHIARA cessata la materia del contendere. ### alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario. ### 6.5.2026 Il Giudice Dott.ssa ### RG n. 44/2026 (leggi tutto)...

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causa n. 44/2026 R.G. - Giudice/firmatari: Baici Patrizia

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Tribunale di Locri, Sentenza n. 474/2026 del 10-04-2026

... (### 13.6%) (### 23%) si può assegnare il 14% come danno biologico permanente dipendente dall'attività lavorativa svolta. Benefici a decorrere dalla domanda (09/03/2020), non essendo intervenuto alcun evento significativo da quella data fino ad oggi>>. ### ha poi aggiunto, a seguito di rilievi alla ### che non è possibile escludere che l'attività lavorativa sia stata la causa principale o, comunque, concorrete della patologoa denunciata dal ricorrente. Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico - legali) l'### va condannato a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/04/2026 corrispondere a ### l'indennizzo in capitale a titolo di danno biologico pari, complessivamente, al 14%, oltre agli accessori come per legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario. A carico dell'### vanno poste le spese di ### P.Q.M. Il Tribunale accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'### a corrispondere a ### l'indennizzo in capitale a titolo di danno biologico (leggi tutto)...

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causa n. 2240/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Schirripa Vincenzo, Vito Francesco Nettis

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 672/2026 del 27-04-2026

... rachidea in esame, in misura pari a circa il 20% di danno biologico. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/04/2026 Considerato l'originario danno del 10% già riconosciuto in sede giudiziale, l'incremento di menomazione è dunque pari a 10 punti percentuali. Non tutto l'incremento è riferibile alla causa lavorativa, ma soltanto una parte (in ragione del concorso di fattori degenerativi legati all'età e ad altre concause). Si stima che la quota di aggravamento eziologicamente riconducibile alla originaria malattia professionale possa essere quantificata in ulteriori 5 punti percentuali rispetto al 10% già riconosciuto, per un totale di 15% quale menomazione indennizzabile a carico dell'### Tale stima tiene conto: del decorso cronico-evolutivo della malattia; della documentazione clinico-strumentale più recente; del criterio di equivalenza e concausalità di cui all'art. 41 c.p. come interpretato dalla giurisprudenza di malattie professionali con andamento progressivo”. Ritiene il Tribunale che la conclusioni cui è pervenuto il ### confermate anche all'esito delle osservazioni del ricorrente, siano condivisibili solo in parte. Ebbene, lo “scorporo della quota senile” (leggi tutto)...

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causa n. 508/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Feudo Vincenzo

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