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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
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11

Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 197/2026 del 01-04-2026

... controversia attiene esclusivamente alla quantificazione del danno biologico permanente residuato. La disciplina applicabile è quella di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, che prevede l'indennizzabilità del danno biologico per menomazioni pari o superiori al 6%, con liquidazione in capitale per i postumi compresi tra il 6% e il 15% e in rendita per quelli pari o superiori al 16%. Al fine di accertare l'effettiva entità dei postumi, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata alla Dott.ssa ### la quale ha proceduto ad un'accurata visita del periziando. ###, con l'elaborato peritale depositato in data ### ha diagnosticato: “…### di politrauma da incidente motociclistico con lesione estensore lungo alluce sinistro, frattura piatto tibiale destro, infrazione ### metacarpo mano sinistra e multiple cicatrici plurisegmentarie…”. Sulla base delle risultanze obiettive, il CTU ha proceduto alla valutazione medico-legale delle singole menomazioni secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, giungendo alla quantificazione complessiva del danno biologico nella misura dell'8%, mediante applicazione del criterio di ### Tale valutazione appare equa e (leggi tutto)...

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causa n. 343/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Scarpati Angelo

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 797/2026 del 01-04-2026

... richiesta del riconoscimento di una percentuale di danno biologico del 15% per sindrome disventilatoria, presentata da parte ricorrente. Tale riconoscimento decorre a partire dal 13.11.24, data della documentazione pneumologica dell'ospedale “V. Monaldi” in precedenza descritta” Ha quindi così concluso: “Il periziando è affetto dall'infermità “###pneumopatia asbestosica con deficit ventilatorio restrittivo”. Tale infermità, da ritenersi quale malattia professionale, comporta, in base alla normativa ### il riconoscimento a partire dal 13.11.24 di una percentuale di danno biologico pari al 15%.” Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante ai fini del riconoscimento della menomazione della integrità psicofisica in misura del 15%. Deve, pertanto, affermarsi la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente, determinante un grado di menomazione nella misura del 15 %, con decorrenza dal 13.11.24 . Le spese del giudizio sono compensate in misura della metà tenuto conto del conseguimento del requisito sanitario in corso di (leggi tutto)...

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causa n. 275/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Mole'

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 132/2026 del 02-04-2026

... stessi. ### quadro comporta una rivalutazione del danno biologico in ambito ### da stimarsi per la patologia vertebrale, discopatia pluridistrettuale cervicale e lombare, secondo la voce 193 del D.M. 12.7.2000 nella misura del 25 %; a carico delle spalle bilateralmente da valutarsi secondo le voci 227 e 224 del D.M. 12.7.2000 nella misura del 4%; a carico delle mani (###) da valutarsi secondo la voce 163 del D.M. 12.7.2000 nella misura del 5%. Pertanto, dette patologie, già riconosciute di origine professionale, il danno biologico complessivo determina una percentuale del 35% (trentacinque%). ### quadro clinico-obiettivo trova ulteriore conferma nella sofferenza neurogena cronica dei distretti di pertinenza ###-### bilateralmente ed ###-### bilateralmente, risultante dall'### e ### del 28.12.22. Medesime considerazioni vanno fatte per i segni di peggioramento della patologia riguardante il sovraspinato bilateralmente. (vedi referto RM eseguita presso il ### di ### nel 2023). Con l'ultima risonanza è stata evidenziata la rottura del sovraspinoso in corrispondenza del foot-print per una estensione di circa 3.5 cm con interessamento del cable con associati processi degenerativi del (leggi tutto)...

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causa n. 70/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Barbara Previati

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 2090/2026 del 27-03-2026

... la natura professionale, quantificando il punto di danno biologico nel 5%. Tale punto percentuale deve sommarsi tale punto di danno biologico a quello già riconosciuto in favore della ricorrente nell'anno 2009, dalla CdA di ### (doc. 3 ###, e poi dall'### nell'anno 2014 (doc. 2 ricorrente), nella misura definitiva del 12% (il riconoscimento giudiziale è stato del 10%, divenuto nella successiva sede amministrativa del 12%). La dott.ssa ### non ha operato il ragguaglio del 5% al precedente punto percentuale di menomazione (non potendosi sommare algebricamente le due percentuali, ma dovendosi la nuova menomazione valutare in misura ridotta in considerazione della preesistente; v. art. 13 co 6 dlvo 38/2000), ma, com'è emerso nel corso dell'odierna udienza nel contraddittorio tra le parti, l'insieme del danno biologico deve essere valutato nella percentuale del 16%. Deve quindi emettersi condanna dell'### al riconoscimento del trattamento previdenziale derivante dalla sussistenza di danno biologico complessivo pari al 16%, derivante dalla sommatoria proporzionale di cui sopra. 3. In punto spese di lite, le stesse devono essere rifuse alla parte ricorrente, con riferimento a valore di causa (leggi tutto)...

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causa n. 8360/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Simone Romito

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2006/2026 del 25-03-2026

... già erogato (sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 8%) e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 11% con decorrenza dal febbraio 2022, con condanna dell'### resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto, aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'### secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di ### già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'### P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: - dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il ### il ricorrente ha riportato un danno biologico pari all'11% con decorrenza dal febbraio 2022 (data della presentazione della domanda di aggravamento); - accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato dall'### sulla (leggi tutto)...

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causa n. 12006/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Costa Francesca

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