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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1010/2026 del 17-03-2026

... suddetta non è stato altresì calcolato il c.d. danno morale, il quale non può essere liquidato in re ipsa e che l'istante non ha fornito la prova, anche in via presuntiva, dell'esistenza dello stesso. Sul punto, la Cassazione ha statuito che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori ###, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Con riguardo al danno da perdita di chance, la Corte di Cassazione coglie l'occasione per confermare che il risarcimento del danno da perdita di chance “esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la sua esistenza”. ### ha chiarito che “la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita (leggi tutto)...

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causa n. 7613/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Ruotolo, Maddalena Casale

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 475/2026 del 09-03-2026

... parziale al 25% per ulteriori 20 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 2%. Nella specie, venendo in rilievo un danno alla salute è opportuno fare applicazione, quanto al criterio di liquidazione, del c.d. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando a tale scopo le tabelle di ### Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio. Possono, dunque, applicarsi all'aestimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi. Ciò posto, le risultanze della disposta C.T.U., coerenti con la documentazione in atti, esenti da apparenti vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, non inficiate neppure da (leggi tutto)...

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causa n. 1467/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Manzionna

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1661/2026 del 16-03-2026

... causale determinato dallo stesso nella causazione del danno morale, ne segue che va certamente liquidato il danno non patrimoniale, in chiave puramente equitativa. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la liquidazione del pregiudizio morale sfugge necessariamente ad una valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti equitativi (Cass. Civ., sentenze n. 6993/1998 e n. 2677/1998), che si ispirino alla considerazione di tutte le concrete circostanze della fattispecie, in modo da adeguare il risarcimento al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità. Tale valutazione deve, inoltre, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e l'ammontare dell'equivalente pecuniario, cosicché questo non si riduca a mera espressione simbolica (Cass. Civ., sentenza n. 2272/1998). Nella liquidazione equitativa del danno morale, comunque, il giudice non è tenuto ad adottare il sistema della frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, ben potendo basarsi su criteri correlati esclusivamente alle particolarità del caso concreto, ove particolare rilevanza è attribuita alla gravità del reato, alla (leggi tutto)...

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causa n. 8037/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Diana Maccario, Ronga Valerio

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1151/2026 del 24-02-2026

... reiterazione delle chiamate e l'aver pronunciato tali minacce in forma anonima (che ne ha aumentato il disagio e l'offensività), hanno, infatti, generato nell'attore una condizione di timore e ansia ovvero di un perturbamento d'animo sicuramente apprezzabile, anche solo in termini di insicurezza nel poter tranquillamente vivere la propria quotidianità ed esercitare il proprio lavoro. Sicché l'odierno attore ha diritto al risarcimento dei danni derivati dai fatti illeciti subiti. 2. Come è noto, la parte che si assume danneggiata è onerata della prova del danno, sia sotto il profilo del danno/evento (ovvero la lesione dell'interesse tutelato) sia del danno conseguenza (Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 7713 del 07/06/2000). Nel caso di specie, l'attore allega la sussistenza del danno biologico, quale lesione della propria integrità psico fisica, del danno morale, come sofferenza soggettiva patita quale conseguenza degli illeciti commessi, nonché della riduzione della capacità lavorativa. Per quanto concerne il danno biologico, ovvero il danno strettamente attinente al pregiudizio alla integrità psico fisica dell'attore, può farsi riferimento alla consulenza medico legale versata in (leggi tutto)...

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causa n. 1500/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Diana Maccario, Sonia Ruggiero

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Tribunale di Como, Sentenza n. 960/2024 del 27-08-2024

... un importo di complessivi € 140.851 a titolo di danno non patrimoniale biologico psichico (23%) e fisico da invalidità permanente (2%), ed € 3.886,00 quale danno non patrimoniale biologico fisico da inabilità temporanea, per come supra determinata. In relazione alla quantificazione dell'entità del danno, deve osservarsi, in adesione alle sentenze delle ### unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008 (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975) ed in coerenza con la più parte della giurisprudenza successiva, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, le varie voci di danno precedentemente enucleate da dottrina e giurisprudenza (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.)avendo “funzione meramente descrittiva” e rispetto alle quali occorre tenerne conto “in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno (leggi tutto)...

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causa n. 1697/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Previte Giorgio

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