... parziale al 25% per ulteriori 20 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 2%.
Nella specie, venendo in rilievo un danno alla salute è opportuno fare applicazione, quanto al criterio di liquidazione, del c.d. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando a tale scopo le tabelle di ###
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio.
Possono, dunque, applicarsi all'aestimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi.
Ciò posto, le risultanze della disposta C.T.U., coerenti con la documentazione in atti, esenti da apparenti vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, non inficiate neppure da (leggi tutto)...
causa n. 1467/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Manzionna