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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 960/2024 del 16-05-2024

... legittimità a mente del quale In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (nella specie, la S.C., sentenza n. 28986 del dì 11/11/2019). Orbene, nella specie lo stesso c.t.u. ha evidenziato la ricorrenza di un danno (leggi tutto)...

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causa n. 3015/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Di Matteo Aureliana, De Sapio Daniela

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1150/2026 del 26-03-2026

... nosocomiale di cui al secondo intervento. Si sofferma sul danno. L'### e ### premette che tra le concause delle complicanze sorte a seguito dell'intervento e dei danni lamentati è identificabile il rifiuto opposto dal degente al trattamento iperbarico che avrebbe potuto emendare qualsivoglia patologia infettiva in atto, nonché che i germi rilevati dall'esame colturale sono germi “comuni”, ossia non tipicamente nosocomiali. Ritiene che i CTU non abbiano fornito un adeguato ed esaustivo riscontro alle osservazioni, nonché che le considerazioni medico legali sarebbero basate su di una ricostruzione tecnica slegata dai fatti di causa e formulate in ragione della sola applicazione di principi e disposizioni a carattere generale giammai poste in comparazione esaustivamente con il percorso assistenziale e con le patologie di cui era portatore il degente e che hanno facilitato l'insorgenza degli esiti lamentati. Ritiene, altresì, che la percentuale di invalidità permanente di cui era portatore il degente all'atto della sottoposizione all'intervento chirurgico era già quantizzabile nella misura del 40% e, pertanto, il danno iatrogeno differenziale non può assestarsi nella misura del 27/28%. (leggi tutto)...

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causa n. 952/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio De Lucia, Emanuele Alcidi

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1958/2026 del 12-05-2026

... Ha, quindi, evidenziato come la quantificazione del danno nella misura del 27% non tiene conto del danno iatrogeno differenziale residuato rispetto ai vari interventi subiti. Ha, poi, contestato nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento della stessa ha chiesto che fosse riconosciuta una diversa graduazione della colpa della struttura sanitaria e del medico, che ha operato in piena autonomia. Ha chiesto, quindi, la condanna esclusiva di quest'ultimo o, in via alternativa, alla rivalsa di quanto fosse tenuta a pagare in favore dell'attrice. 3. Si è costituito inoltre in giudizio il dottor ### il quale ha eccepito a sua volta la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 4, n. 2 e 3 ed il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione della generica deduzione dell'attrice della negligente esecuzione da parte di esso convenuto dell'intervento eseguito presso ### dei ### il ###. Nel merito, ha rappresentato che l'intervento del 13 ottobre 2016 era stato eseguito in convenzione con il servizio sanitario nazionale di cui esso convenuto è stato primo operatore e ha invocato l'applicabilità alla specie (leggi tutto)...

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causa n. 996/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Donatella Cennamo

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1218/2026 del 07-04-2026

... coesistenza, in termini differenziali, di un diverso danno alla salute risarcibile nella differenza, appunto, tra il danno verificatosi e la percentuale di danno ascrivibile alla malattia di cui era affetta. (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024: “In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.”). 26.2. Dei suesposti principi ha fatto buon governo la consulenza tecnica che ha quantificato il danno alla (leggi tutto)...

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causa n. 1342/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Mario Rocco

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6522/2026 del 22-04-2026

... era stata infine formulata una espressa diagnosi di danno organico del nervo sciatico. I ricorrenti, tanto premesso, hanno formulato domanda di accertamento della piena ed esclusiva responsabilità del personale sanitario e/o parasanitario della ### per le carenze valutative, per gli errati o non corretti trattamenti N.R.G. 14426/2024 - G.M. ### 4 sanitari, per la mancanza di adeguata informazione preventiva e, più in generale, per tutte le condotte commissive od omissive ritenute causalmente rilevanti nella produzione del danno. Per l'effetto, hanno chiesto la condanna della struttura sanitaria al pagamento, in favore di tutti i ricorrenti quali eredi di ### della somma di € 64.653,60 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno iatrogeno differenziale da premorienza, permanente e temporaneo, nonché del danno relazionale subito dal dante causa; hanno inoltre chiesto la liquidazione di una ulteriore somma, da determinarsi equitativamente, a titolo di danno morale interiore patito dal medesimo. In data ### si è costituita in giudizio la ### S.p.A., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e contestandone comunque la (leggi tutto)...

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causa n. 14426/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rega Francesca, Lucia Esposito

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