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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8541/2025 del 30-09-2025

... dell'evento per la somma pari ad ### 76.212,00 per danno biologico e morale con aumento personalizzato del 41% su ### 56.875,00 (18% di postumi invalidanti su soggetto di anni 24 al momento del sinistro); ### 1.380,00 (12 giorni per ### da invalidità temporanea parziale); ### 5.175,00 (60 ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 75%); ### 3.450,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 50%); ### 366,00 per spese mediche documentate, per un totale di ### 109.902,00 (### 86.583,00 senza personalizzazione); il tutto oltre danno esistenziale, quale compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, come la serenità familiare, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, danno psicologico e alla vita di relazione che il Giudice adito vorrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre nei limiti massimi della domanda, danno estetico che il Giudice adito vorrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre nei limiti massimi della domanda, danno patrimoniale, derivante da tutte le evoluzioni lavorative successive al verificarsi del sinistro subito dalla ###ra ### il tutto entro il limite massimo della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott.  ### D'### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al R.G. n. 4003/2019 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale TRA ### nata a Napoli il ### ed ivi residente alla ### 232 - C.F. ###, elett.te dom.ta in Napoli al ### n° 58, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.  ###), che la rapp.ta e difende, come in atti.  #### (C.F. ###) residente in Napoli, alla ### 19.  #### S.p.A. (P. Iva ###) in pers. del l.r.p.t., elett.te dom.to per la carica in #### alla ### 29, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla ### di ### 53, come in atti.  ### parte attrice: a) dichiari la responsabilità civile del convenuto #### nella produzione del sinistro de quo; b) per l'effetto, condanni i convenuti in solido e/o disgiuntamente al risarcimento, in favore della concludente di tutti i danni fisici patiti dalla stessa, in via principale nella misura della CTP attorea redatta dal Dott. ### secondo le tabelle de Tribunale di Milano 2019 in vigore al momento dell'evento per la somma pari ad ### 109.972,00 per danno biologico e morale con aumento personalizzato del 38% su ### 86.092,00 (21% di postumi invalidanti su soggetto di anni 24 al momento del sinistro); ### 2.970,00 (30 giorni per - danno da invalidità temporanea totale; ### 4.455,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 75%); ### 2.970,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 50%); ### 1.485,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 25%); ### 728,16 per spese mediche documentate, per un totale di ### 122.580,16 (### 98.700,16 senza personalizzazione); in via secondaria nella misura della CTU attorea redatta dal Dott. ### secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024 in vigore al momento dell'evento per la somma pari ad ### 76.212,00 per danno biologico e morale con aumento personalizzato del 41% su ### 56.875,00 (18% di postumi invalidanti su soggetto di anni 24 al momento del sinistro); ### 1.380,00 (12 giorni per ### da invalidità temporanea parziale); ### 5.175,00 (60 ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 75%); ### 3.450,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 50%); ### 366,00 per spese mediche documentate, per un totale di ### 109.902,00 (### 86.583,00 senza personalizzazione); il tutto oltre danno esistenziale, quale compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, come la serenità familiare, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, danno psicologico e alla vita di relazione che il Giudice adito vorrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre nei limiti massimi della domanda, danno estetico che il Giudice adito vorrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre nei limiti massimi della domanda, danno patrimoniale, derivante da tutte le evoluzioni lavorative successive al verificarsi del sinistro subito dalla ###ra ### il tutto entro il limite massimo della domanda di ### 260.000,00; c) condanni la ### S.p.A., al pagamento di tutte le spese di lite, dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dell'attore, comprese le spese di entrambe le C.T.U. per fattone anticipo di cui alla prodotta nota spese. 
Conclusioni parte convenuta: 1. Dichiarare la nullità della domanda, art. 164 c.p.c. co.4, art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 2. Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005. Nel merito: 3. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici. 4. voglia concludere per la infondatezza delle avverse pretese rigettando in toto condannando alle spese processuali e alla refusione, in favore della ### convenuta, oltre che delle spese, diritti ed onorari di causa, ivi incluse IVA , CPA e spese forfettarie al 12,5%, di una somma equitativamente determinata, art 1226 cc , a titolo di risarcimento per il danno patito per la gestione dell'intero sinistro e per la costituzione nel presente giudizio. 7. in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora credendi ex artt. 1207 e 1209 cod.  in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla ### PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la ###ra ### conveniva in giudizio il #### e la ### S.p.A., per sentir condannare i convenuti in solido e/o disgiuntamente, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dall'attrice, nel sinistro per cui è causa. 
A sostegno della domanda assumeva che il giorno 29/11/2016, alle ore 23.40 circa, in Napoli, alla ###. B. ### altezza fermata dell'autobus, di fronte al ###s, l'autovettura ### tg. ### di proprietà del #### a seguito di un'azzardata ed imprudente manovra compiuta ripartendo dal parcheggio dello ### perdendo il controllo finiva con le ruote anteriori sul marciapiede ed impennandosi investiva la ###ra ### la quale era ferma sul detto marciapiede. 
A seguito del detto urto la ###ra ### rovinava al suolo, ovvero sotto l'autovettura, riportando danni fisici per i quali doveva ricorrere al pronto soccorso dell'### di Napoli, per le cure mediche del caso, presso cui veniva trasportata a mezzo unità del 118. 
Incardinatosi il giudizio, rinnovata diverse volte la notifica dell'atto di citazione, anche a cagione dell'intervenuta emergenza sanitaria, rimasto contumace il convenuto responsabile civile, si costituiva la sola ### assicuratrice. 
In prosieguo, concessi i termini di cui all'art. 183 Bis cpc, ammessa ed espletata prova per testi, veniva nominato quale C.T.U. il Dott. ### che prestava giuramento di rito all'udienza del 24.02.2023; stante il mancato rispetto da parte del CTU dei termini concessi ai sensi dell'art. 195 c.p.c. e stanti le eccezioni formulate da parte attrice circa il merito delle conclusioni a cui giungeva la relazione di ### la causa era rinviata per chiarimenti all'udienza del 23.02.2024; stante la successiva ed ingiustificata assenza del ### quest'ultimo veniva nuovamente convocato, per i chiarimenti, all'udienza del 31.05.2024, alla quale ugualmente non compariva. Veniva quindi dichiarata la nullità dell'elaborato tecnico del Dott. ### e si disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale, nominando nuovo CTU nella persona del Dott. ### successivamente, stante il regolare deposito dell'elaborato peritale, il G.I., ravvisando sufficienti elementi per una bonaria definizione della vertenza, invitava le parti a formalizzare proposta transattiva per la valutazione della quale rinviava all'udienza del 28.03.2025; con note del 24.03.2025 parte attrice provvedeva al deposito di proposta transattiva, rimasta senza esito; con ordinanza del 29.04.2025 il G.I., preso atto della mancata conciliazione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2026; tuttavia, stante la sostituzione del Giudice Dott. ### con il sottoscritto redattore, veniva disposta anticipazione dell' udienza ex art. 281 sexies cpc al 27.06.2025, data in cui la causa veniva assegnata in decisione con la concessione di giorni 30 per il deposito di note riepilogative e conclusive. 
La domanda è fondata e va accolta. 
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui agli artt. 145/148 D. Lgs 209/2005 in quanto parte attrice ha provveduto alla richiesta formale di risarcimento come ivi richiesto ed a successivo invito alla negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. 
D.L. 132/14 (conv. con modificazione in L. 162/14). 
In merito alla eccezione che l'attrice non si sarebbe sottoposta a visita medico legale presso il fiduciario della compagnia convenuta, va rilevato che l'invito a visita depositato, risulta inviato tardivamente in data ### (e pertanto già in pendenza del presente giudizio), ovvero oltre i termini previsti dalla legge atteso che la richiesta di risarcimento danni è stata ricevuta dalla ### S.p.A.  in data ###. 
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. 
In particolare la teste ### ha dichiarato quanto segue: “Nel parcheggio antistante la fermata dell'autobus, vi era un'autovettura di marca ### e di colore scuro, che stava facendo una serie di testacoda, accelerazioni e sgommate circolari. Ad un certo punto, il conducente della predetta autovettura, perdeva il controllo del veicolo e si proiettava in direzione del marciapiede ove eravamo fermi, salendo con le ruote anteriori sul marciapiede medesimo, impennandosi ed andando a travolgere ### che, intanto, sentendo il rombo del motore, si stava voltando per capire di che si trattasse, ma veniva investita finendo sotto l'auto. Devo precisare che ### non finiva completamente sotto l'auto ma solo fino all'altezza del bacino. Devo precisare che per estrarre ### da sotto al veicolo, è stata necessario sollevare l'auto con l'aiuto di presenti e passanti. ### lamentava dolori alla gamba sinistra il cui ginocchio era pieno di sangue e non poteva alzarsi da terra, oltre ad avere il pantalone tutto strappato. Un passante ha provveduto a chiamare il 118 e di lì a poco è giunta un'autoambulanza che ha trasportato ### in Ospedale”. Il secondo teste escusso, ### ha confermato le medesime circostanze, dichiarando quanto segue: “Nel parcheggio dello stadio, vi era un'autovettura ### di colore nero, il cui conducente, un ragazzo, stava eseguendo accelerazioni, testacoda e sgommate, quando ad un certo punto perdeva il controllo del veicolo e si proiettava verso il marciapiede impennandosi dove sostavamo, andando ad investire ### che, intanto, nell'udire il rombo del motore si stava voltando, finendo così sotto di essa fino all'altezza del bacino. Per estrarre ### si era necessario sollevare il veicolo con l'aiuto di altri passanti. Posso precisare che ### lamentava forti dolori specialmente alla gamba sinistra che si presentava ustionata e piena di sangue, mentre il pantalone ed il giubbino che indossava, completamente lacerati. Un passante ha provveduto a chiamare l'autoambulanza che di lì a poco è giunta trasportando ### in ### Il conducente del veicolo investitore si è fermato dopo l'incidente a constatare le condizioni di ### ha seguito l'autoambulanza fino in ospedale ed ha atteso con noi fino ad avere notizie sullo stato di salute di mia sorella. Quella sera stava piovigginando per cui il manto stradale era bagnato”. 
Non irrilevante, infine, la relazione di ###. ### la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'incidente e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico. 
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta, che ha investito parte attrice, semplicemente ferma sul marciapiede, mentre era intento ad effettuare spericolate e pericolose manovre con l'autovettura. Non vi è dubbio che, nel caso di specie è stato violato il generale principio informatore della circolazione disciplinato dall'art.  140 del Codice della ### secondo il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.  ### di ### 122.580,16 chiesto a titolo di risarcimento appare tuttavia eccessivo. Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dal Dott. ### ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come segue: “estesa area cicatriziale di forma irregolarmente ovalare (10x 22 cm) in corrispondenza della superficie antero-mediale della coscia sinistra , infossata nella sua porzione centrale, ad effetto retraente sui tessuti circostanti, adesa ai piani sottostanti, a margini irregolari a tendenza cheloidea con note di sofferenza vascolare cronica periferica, deficit antalgico dei movimenti articolari dell'anca e del ginocchio sinistro oltre a segni e sintomi riconducibili ad una sindrome da stress post-traumatico. Area cicatriziale coscia destra sede del prelievo cutaneo. Tali postumi sono da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di ulteriore miglioramento”. 
A tale descrizione segue la quantificazione: ### biologico permanente 18%; inabilità temporanea totale 12 GG; inabilità temporanea parziale, 60 GG al 75%, 60 GG al 50%.  ### inoltra ha acclarato la presenza di esiti di natura psicologica, e precisamente ha certificato quanto segue: “###ra ### presenta ### in seguito ad incidente stradale, con componente post traumatica ### Disorder”. Andrà pertanto riconosciuto anche il danno morale, da quantificarsi nella misura del 29,6%, come da tabella unica nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 e art. 138, DLGS 209/2005. 
Sulla base della ### il danno (biologico + danno morale) viene quindi così calcolato: • ### biologico 18% per anni 24 € 59.241,04 + • ### morale € 17.535,35 + • Invalidità totale 12 gg. € 662,88 + • Invalidità parziale al 75% 60 gg. € 2.485,80 + • Invalidità parziale al 50% 60 gg. € 1.657,20 = TOTALE € 81.582,27 Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
A tale importo andranno aggiunti €. 366,00 per le spese mediche come quantificate dalla ### oltre alle spese di ### In merito alla spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati ex DM 55/2014 come da dispositivo. 
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (Cass. civ. sent.  28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo dei convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede: -1) Dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto per la causazione del sinistro per cui è lite.  -2) Per l'effetto condanna ### (C.F. ###) e ### S.p.A. (P. Iva ###) in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni all'attrice, che vengono quantificati in ### 81.948,27 per tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.  -3) ### (C.F. ###) e #### S.p.A. (P. Iva ###) in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese legali, liquidate in ### 374,54 per spese ed ### 8.637,60 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.  -4) Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di C.T.U. 
Così deciso in Napoli, 30.09.2025 

Il Giudice
Dott. ### D'


causa n. 4003/2019 R.G. - Giudice/firmatari: D'Auria Michele

M
4

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere. 4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto. 5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

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Tribunale di Matera, Sentenza n. 559/2025 del 18-11-2025

... lesioni e l'entità dei postumi hanno determinato un danno biologico permanente complessivamente valutato dal ctu in misura pari al 38%, considerando inclusa anche la valutazione del 2% preventivata quale esito chirurgico dell'intervento di laparocele. Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico a favore dell'attrice, applicando le più recenti tabelle milanesi e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro pari ad anni 24, il totale complessivo del danno risarcibile è pari a € 208.307,00. Ritiene il giudicante di non dover procedere ad una personalizzazione del danno in considerazioni delle ricadute sulle attività di vita quotidiana svolte dall'attrice, non essendo state allegate circostanze atte a far ritenere incongruo e non satisfattivo il valore medio standardizzato indicato dalle tabelle applicate. Il danno estetico evidenziato dalla difesa attorea, come è noto, non rappresenta un tipo di danno autonomamente risarcibile, ma è ricompreso, come rilevato dallo stesso ctu, nel danno biologico. In argomento, giova richiamare la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, la quale, ribadendo il concetto di danno non patrimoniale come (leggi tutto)...

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Successivamente, all'udienza del 18 novembre 2025, innanzi al Giudice Unico dott.ssa ### nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte attrice l'avv. ### per la compagnia convenuta l'avv. ### D'####. ### si riporta ai precedenti scritti difensivi. ###.  #### si riporta ai propri scritti difensivi e relativamente alla personalizzazione del danno specifica che è ormai indirizzo costante della Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 29135/2025, che il danneggiato deve dimostrare in maniera certa ed inoppugnabile l'effettiva sussistenza di effetti anomali ed eccezionali idonei ad indurre una personalizzazione del danno; di talchè si oppone alla richiesta di personalizzazione. Per quanto riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, richiama Cass. 4770/2023. ###. ### quanto alla personalizzazione del danno precisa che la richiesta si riferisce ai disagi derivanti dalle cicatrici riportate. Quanto alle cinture di sicurezza, si riporta alle dichiarazioni dell'attrice in sede di interrogatorio formale e alle conclusioni del ctu.  ###.  #### insiste sulle precedenti eccezioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice decide come da sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 1110/2017, avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###atti ####À ###. ###.L. (P.I.  ###7), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti ### D'### e ### D'### elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) - contumace C ### I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.  132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio la compagnia ### di ### a r., onde ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 14.06.2015, in qualità di trasportata a bordo dell'autovettura ### targata ### di proprietà di ### e condotta da ### A sostegno della domanda risarcitoria, deduceva che: il giorno 14.06.2015 alle ore 04:30 circa, il veicolo sopra indicato, condotto da ### si avviava da ### per raggiungere prima la città di ### e poi quella di ### a bordo del mezzo venivano trasportati anche l'odierna attrice, il sig.  ### e il sig. ### seduti sul sedile posteriore; all'incirca verso le ore 05:10 e dopo aver percorso una distanza di circa 32 chilometri, il veicolo con i suoi trasportati giungeva presso ### dove smontava, e si separava dalla comitiva di amici il sig. ### il sig. ### riprendeva subito la marcia ma, verso le ore 05:25, mentre percorreva la S.S. 407 all'altezza del km. 85+500 marciando in direzione ### a causa dell'eccessiva velocità, perdeva il controllo del veicolo che invadeva l'altra corsia di marcia, urtava contro un terrapieno e si ribaltava; sul luogo dell'incidente interveniva la ### di ### distaccamento di ### sulla scorta della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti, veniva contestata al ### l'infrazione di cui all'art. 141 comma 3 del C.d.S. 
Precisava l'attrice che, a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale, aveva subito ingenti danni non patrimoniali e patrimoniali, come accertato nella relazione peritale redatta dal consulente di parte dott. ### in atti. 
Aggiungeva che, a seguito di diffida stragiudiziale, la compagnia ### liquidava la somma di € 142.131,78 non comprensiva di spese legali, reputando la ### responsabile per rischio elettivo essendosi “affidata a persona conducente il veicolo sotto effetto di sostanze alcoliche”, ascrivendo alla danneggiata una responsabilità ex art. 1227 c.c. quantificata nella misura del 30%. ###, ritenendo non congrua la somma offerta, la tratteneva imputandola a titolo di acconto rispetto al maggior credito vantato e, pertanto, si vedeva costretta ad agire giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento delle sue legittime pretese risarcitorie. 
Si costituiva in giudizio l'assicuratore convenuto, il quale in via preliminare chiedeva di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del mezzo e della proprietaria dello stesso; nel merito, contestava la domanda, eccependo la esclusiva e/o concorrente responsabilità della terza trasportata, per l'esposizione volontaria della stessa ad un rischio superiore alla norma, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per il fatto che, pur essendo conscia dello stato di ebrezza del conducente il mezzo, aveva acconsentito di salire sullo stesso autorizzando implicitamente il conducente non sobrio a porsi alla guida, chiedendo di determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. la esclusiva responsabilità dell'attrice o, perlomeno, la quota di corresponsabilità della stessa nella determinazione dell'evento di che trattasi determinando l'ammontare delle eventuali somme a lei dovute, tenendo in considerazione quanto ricevuto. Sempre nel merito, chiedeva di rigettare le altre domande come proposte, perché infondate in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria mediante prove orali (interrogatorio formale dell'attrice e prove testimoniali) e ctu medico-legale, la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con ordinanza del 19.10.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo e ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo ai sensi dell'art. 102 c.p.c., assegnandosi a tal fine a parte attrice il termine perentorio fino al 30.11.2023 per la relativa notificazione. Non si costituiva in giudizio ### benché ritualmente citata, che pertanto rimaneva contumace. 
Nell'udienza odierna la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.  **********  1. ###. - Preliminarmente, va esaminata la domanda di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile litisconsorte necessario. 
Con ordinanza del 19.10.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio sulla base dei seguenti presupposti: “rilevato che nel caso in esame si verte in tema di azione esercitata dal terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo trasportante, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 07/09/2005; rilevato che la compagnia convenuta ha eccepito la nullità del contraddittorio, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno, e ha chiesto pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio; rilevato che l'attrice ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo per disporre l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti del proprietario del veicolo, che nei confronti del conducente; osservato che la Cassazione ha da tempo affermato, in maniera condivisibile, che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 27078 del 14/9/2022 (cassa con rinvio, Corte d'###, 4/9/2019). Nella motivazione dell'ordinanza appena citata la Suprema Corte ha puntualizzato che, comunque venga ricostruita sul piano sistematico l'azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione (secondo l'indirizzo della Cassazione) la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato; rilevato che, nel caso di specie non risulta evocato in giudizio il litisconsorte necessario proprietario del veicolo trasportante (### tg. ### di proprietà di ### (cfr. atto di citazione, nonché rapporto di incidente stradale del 14/06/2015 della ### di ### distaccamento di ### doc.1 fascicolo attoreo); ritenuto pertanto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nel termine assegnando, ex art.102 c.p.c., nei confronti di ### (…)”. 
Va inoltre precisato che quando il sinistro veda il coinvolgimento di un solo veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato, come nel caso in esame, non trova applicazione l'art. 141 cod. ass., che consente a costui di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale, e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il caso fortuito. Si applica invece l'art. 144 cod. ass., che consente al danneggiato di agire contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile (cfr. sentenza n. 448/2024 del Tribunale di ### dott. ###. 
Ciò posto, parte attrice ha fornito la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nei termini stabiliti dal giudice, con atto di citazione notificato alla proprietaria del mezzo in data ###, producendo in giudizio un duplicato dell'avviso di ricevimento. 
Parte convenuta ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata osservanza all'ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio, eccependo che sull'avviso di ricevimento prodotto dall'attrice vi è indicazione “di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata” anche se non risulta apposta alcuna firma né della sig.ra ### né tantomeno del soggetto addetto alla consegna del plico. Al di sotto della ricevuta vi è, inoltre, dicitura “atto consegnato al destinatario il ### risulta dagli atti dell'ufficio”. 
Ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. 890/1982, l'avviso di ricevimento costituisce l'unico documento idoneo a provare la notifica, attestando la data e l'identità del ricevente. In caso di smarrimento, l'art. 8 del D.P.R. 655/1982 consente il rilascio di un duplicato da parte dell'ufficio postale. 
La Corte di Cassazione ha affermato che il duplicato rilasciato da ### sostituisce l'originale e ha piena efficacia probatoria (Cass. civ., sez. V, 14574/2018; ord. n. 13798/2022), contestabile solo con querela di falso. Ha inoltre chiarito che “In tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto. Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'### postale ai sensi del d.P.R.  655 del 1982, art. 8, in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato” (Cass. civ. sez. VI, ord., 02.05.2022 n. 13798). 
Nel caso di specie, sul duplicato dell'avviso di ricevimento prodotto dall'attrice vi è la dicitura “di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata”, anche se non risulta apposta alcuna firma sullo stesso. Al di sotto della ricevuta vì è, inoltre, dicitura “atto consegnato al destinatario il ### come risulta dagli atti dell'ufficio”. 
Dunque, essendo stato indicato nell'avviso di ricevimento il soggetto che ha ricevuto il plico, ovvero il destinatario dello stesso, e non essendo contestato tale avviso con querela di falso, la notifica deve intendersi validamente perfezionata. 
Segue il rigetto della domanda di estinzione del giudizio.  2. ### - Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
E' pacifico, in quanto non contestato, che ### alle ore 5:30 del 14 giugno 2015, ha rivestito la qualità di terzo trasportato unitamente a #### e ### (quest'ultimo fino a ### all'interno della ### targata ### condotta da ### e assicurata per la r.c.a. da ### s.p.a. 
Nella relazione degli agenti della ### di ### distaccamento di ### intervenuti sul luogo, documento non oggetto di contestazione e pertanto ben utilizzabile come prova ex art. 115 c.p.c., la dinamica del sinistro è stata così ricostruita: “In data ###, alle ore 05.30 circa, ### alla guida del veicolo ### targato ### con a bordo la proprietaria del veicolo, ##### percorreva la SS 407 con direzione di marcia ### Giunto in prossimità del chilometro 85+500, su un tratto di strada bitumata, con fondo asciutto e in buone condizioni, all'uscita da una curva destrorsa ad ampio raggio e visuale libera, per l'eccessiva velocità in ore notturne e per le probabili condizioni psico-fisiche alterate dall'assunzione di bevande alcoliche, perdeva il controllo del veicolo invadendo il senso opposto di marcia in modo obliquo rispetto all'asse stradale da destra verso sinistra, andando ad urtare inizialmente con la ruota anteriore destra contro un paletto di sostegno del delineatore di curva, abbatteva un paletto in plastica, delimitatore di carreggiata, successivamente oltrepassava il canaletto di scolo delle acque, in cemento armato, urtava in modo violento con la parte posteriore del veicolo contro la costa ascendente ###, rispetto il manto stradale, del terreno circostante, il quale veniva percorso, urtando più volte per circa m.33, parallelamente all'asse stradale. A seguito dell'ultimo urto, il veicolo ribaltando su sé stesso veniva respinto in cunetta dove, fuoriusciva e ritornava nuovamente in carreggiata strusciando sulla capote e abrasando il manto bituminoso. ### arrestava la sua corsa al centro della carreggiata, a ridosso della doppia striscia longitudinale di mezzeria, con i pneumatici rivolti verso l'alto trasversalmente all'asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso sinistra rispetto all'originale senso di marcia. Sul manto stradale venivano rilevate 4 tracce di scarrocciamento oblique verso sinistra, lasciate impresse dai pneumatici, rispettivamente lunghe mt.58,50, mt.55,00, mt.10,60 e mt.26,90. E in corrispondenza dell'autovettura una traccia di abrasione di mt.11,50 circa lasciata impressa dalla capote. Sul luogo del sinistro, prima del nostro arrivo, nell'immediatezza dei fatti, interveniva l'### di P.S. ### il quale si adoperava per la messa in sicurezza della sede stradale, prestando i primi soccorsi e sollecitando telefonicamente l'intervento delle ambulanze del 118 i quali giunti sul luogo provvedevano alle prime cure e al trasporto dei feriti presso il pronto soccorso degli ospedali di ### e ### Il veicolo veniva localizzato nella fase statica assunta dopo il sinistro stradale. Sul luogo del sinistro, la ### Turno 0/7 (###, in ausilio agli operatori, con strumento preliminare ### in dotazione di reparto, viste le condizioni non gravi del conducente (### del veicolo, nella persona dell'#### gli effettuava il test che dava esito positivo. A tale accertamento, non si procedeva ulteriormente con l'apparecchiatura ### test, in dotazione, in quanto il medico dell'ambulanza 118 non lo consentiva prima di un più approfondito accertamento ed esame medico da effettuare in ### Soccorso” (cfr. doc. 1 parte convenuta). 
Orbene, può conseguentemente affermarsi pacificamente che il sinistro abbia interessato un solo veicolo e che l'attrice rivestisse la qualità di terza trasportata. 
Trova, di conseguenza, applicazione il dictum legis di cui all'art. 144 del codice delle assicurazioni con la precisazione che, venendo in rilievo l'art. 2054, primo comma, c.c. l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141, atteso che spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. 1044/2024), cosa che, nella specie, è del tutto mancata. 
Ciò posto, va rilevato che è in contestazione tra le parti la responsabilità per le conseguenze lesive subite dall'attrice in conseguenza del sinistro, atteso che l'assicuratore convenuto, che ha già corrisposto l'importo di € 142.131,78 (la circostanza non è contestata), sostiene l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 c.c. e quindi della sussistenza del fatto colposo della danneggiata tale da escludere o quantomeno da diminuire il quantum del risarcimento dei danni subiti. 
In particolare, la difesa dell'assicuratore ha dedotto l'esposizione volontaria della ### ad un rischio superiore alla norma, atteso che la stessa: a) aveva acconsentito di salire sul mezzo pur essendo conscia dello stato di ebrezza del conducente, autorizzando implicitamente il conducente non sobrio a porsi alla guida; b) non aveva utilizzato le cinture di sicurezza che avrebbero potuto circoscrivere i danni. 
Giova ricordare che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 1386/2023). Deve, infatti, ritenersi che la condotta del trasportato salito a bordo dell'autovettura del conducente in stato di ebrezza, costituisca quantomeno una concausa dell'evento dannoso i cui effetti non possono permanere a carico del danneggiante o di chi è chiamato a risarcire il danno. 
Invero, in ragione della pronuncia della Suprema Corte, pur non potendo essere del tutto escluso il risarcimento, è pur vero che lo stesso, qualora possa ritenersi processualmente provato che il trasportato fosse stato a conoscenza dell'alterazione del conducente allorquando ha deciso di salire a bordo, può essere ridotto secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ( sentenza n. 448/2024 del Tribunale di ### dott. ### cit.). 
Quanto, poi, all'uso delle cinture di sicurezza, la S.C. ha chiarito che “l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte del terzo trasportato nella parte posteriore dell'auto, che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento del danno” (cfr. Cass. ord. 21991/2019). 
Va poi precisato che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. Civ. Sez. III n. 4954/2007).  ### della prova, nello specifico, grava su chi intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c., una riduzione del risarcimento, ovvero, nella specie, sulla compagnia di assicurazione. 
Tale prova non può ritenersi acquisita nel presente giudizio. 
Invero, la compagnia di assicurazione non è riuscita a provare la consapevolezza in capo al danneggiato della circostanza che il conducente aveva fatto uso di sostanze alcoliche, sì da predicare la sussistenza di una cooperazione attiva nella causazione del danno (cfr. Cass. 1295/2017), in ragione della quale ridurre il quantum. 
Il tasso alcolemico è stato rilevato dagli ### soltanto con l'utilizzo di strumentazione; gli stessi, però, non hanno dato contezza della sussistenza di circostanze in ragione delle quali risulta evidente o quantomeno sospetto lo stato di alterazione psicofisica. Nessuno ha mai dato atto della presenza di: alito dall'odore caratteristico di alcol, movimenti grossolani, linguaggio pastoso, tono della voce alterato, sudorazione eccessiva, respirazione affannosa, ritmo del linguaggio non uniforme, disarmonia dei movimenti o difficoltà di equilibrio, elementi questi da cui poter affermare che lo stato di alterazione fosse evidente e che, pertanto, il danneggiato fosse stato del tutto incauto nel salire a bordo dell'autovettura. Ne consegue che, non essendo stata provata la cd. cooperazione attiva della danneggiata nel fatto del danneggiante, la richiesta di riduzione del danno, formulata dalla difesa convenuta, non potrà che essere disattesa. 
Parimenti, non può ritenersi provato il mancato uso delle cinture da parte dell'attrice. 
Nessuna prova orale ha confermato che l'attrice non utilizzasse le cinture di sicurezza, né tale evenienza è indirettamente ricavabile in ragione degli effetti dell'impatto, non riscontrandosi una significativa corrispondenza biunivoca tra danni così come verificatisi e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Persino il c.t.u. non si è pronunciato in merito, “considerata la dinamica del sinistro in cui si è verificato un ribaltamento del mezzo” (v. pag. 13 relazione del ctu). Il mancato uso dei meccanismi di ritenzione, pertanto, è rimasto relegato nell'alveo di una presunzione, peraltro, non corroborata da gravità e precisione. 
Ciò posto, ulteriormente si osserva quanto segue.  3. ### - La difesa attorea ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale (sotto forma di danno biologico con personalizzazione) e del danno patrimoniale (spese mediche sostenute e spese di assistenza stragiudiziale). 
Con riguardo alla natura e all'entità delle lesioni subite dall'attrice, il ### ritiene che possano essere condivise le considerazioni espresse dal ctu, in quanto adeguatamente motivate e basate su riscontri obiettivi accertati in sede di visita peritale. 
La ctu espletata a firma della dott.ssa ### ha, in particolare, consentito di accertare che l'attrice (dell'età di 24 anni all'epoca del fatto) riportò, in occasione del sinistro del 14.06.2015, lesioni traumatiche consistenti in “trauma cranico con ematoma epidurale in sede fronto-temporo-parietale sx sottoposto a craniotromia, splenectomia per rottura di milza, trauma rachide dorsale con frattura di ###, frattura composta del manubrio dello sterno, frattura II costa dx e ### a sx, frattura pluriframmentaria dell'ala sacrale dx con interessamento del coccige, frattura pluriframmentaria dell'osso pubico di sx, vasti esiti cicatriziali da escoriazioni profonde in sede ###sede lombare e glutea sx, multiple breccie ernarie in sede cicatriziale chirurgica xifo-ombelicale”. 
Il ctu ha ritenuto che le lesioni riportate sono in rapporto di causalità, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti di causa. 
Il tecnico d'ufficio ha poi congruamente determinato il periodo di inabiltà temporanea conseguita alle lesioni in complessivi giorni 83, di cui gg. 21 di inabilità temporanea totale, parziale al 75% gg. 40, parziale al 50% gg. 32, Tali lesioni e l'entità dei postumi hanno determinato un danno biologico permanente complessivamente valutato dal ctu in misura pari al 38%, considerando inclusa anche la valutazione del 2% preventivata quale esito chirurgico dell'intervento di laparocele. 
Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico a favore dell'attrice, applicando le più recenti tabelle milanesi e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro pari ad anni 24, il totale complessivo del danno risarcibile è pari a € 208.307,00. 
Ritiene il giudicante di non dover procedere ad una personalizzazione del danno in considerazioni delle ricadute sulle attività di vita quotidiana svolte dall'attrice, non essendo state allegate circostanze atte a far ritenere incongruo e non satisfattivo il valore medio standardizzato indicato dalle tabelle applicate. 
Il danno estetico evidenziato dalla difesa attorea, come è noto, non rappresenta un tipo di danno autonomamente risarcibile, ma è ricompreso, come rilevato dallo stesso ctu, nel danno biologico. 
In argomento, giova richiamare la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, la quale, ribadendo il concetto di danno non patrimoniale come categoria unitaria e omnicomprensiva, affermato dalle note sentenze delle ### dell'11 novembre 2008 (nn. 26972, 26973, 26794, 26795 del 2008), ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura <standard> del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna <personalizzazione> in aumento” (Cass. civ., sez. III, sentenza 11.11.2019 n. 28988; v. anche Cass. civ., sez. III, ord. 27.03.2018 n. 7513). 
Quanto al danno patrimoniale si osserva quanto segue. 
Non vi è specifica contestazione in ordine alle spese mediche sostenute pari ad € 1.084,80. 
Quanto alla richiesta di refusione delle spese stragiudiziali relative agli onorari dell'avvocato, si osserva come la Cassazione abbia specificato che trattasi di un danno emergente per il cui risarcimento ne occorre la prova. Si legge, infatti, in Cass. 16900/2017 che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di rifusione delle spese della fase stragiudiziale relative ai compensi dell'avvocato non potrà che essere disattesa atteso che le stesse non sono state provate, né tantomeno documentate. 
La mancata costituzione della proprietaria esclude ogni possibilità di poter predicare, in casu, la sussistenza di quelle particolari ipotesi previste dall'articolo 2054 c.c. in ragione delle quali escluderne la responsabilità. Logico corollario sarà anche la condanna solidale della stessa. 
Alla luce di quanto detto, considerato che il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad € 208.307,00 e quello patrimoniale ad € 1.084,80 per un totale di € 209.391,80, ### e la ### di ### soc. coop.  a r.l. dovranno essere condannate a risarcire l'importo di € 67.260,02 pari alla differenza tra € 209.391,80 ed € 142.131,78, che è l'importo già corrisposto dalla compagnia di assicurazione. 
Sulla complessiva somma dovuta all'attrice per danno non patrimoniale vanno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subito a causa della mancata disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione, ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. civ. sez. 3, n. 5054 del 03.03.2009; Cass. civ. sez. 3, n. 5503 del 08.04.2003; Cass. S.U. n. 1712 del 17.02.1995). Sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dei singoli esborsi fino al saldo. 
Infine, va disattesa la richiesta di disporre l'acquisizione presso la sede ### di ### degli atti e documenti relativi alle prestazioni erogate ed in corso di erogazione in riferimento all'infortunio occorso alla ### avanzata dalla compagnia convenuta richiamando i principi in tema di compensatio lucri cum damno, sul presupposto che l'attrice avrebbe confessato in sede di interrogatorio di percepire dall'### a seguito del sinistro per cui è causa, una pensione di invalidità. 
Recentemente la Suprema Corte ha precisato, infatti, che “###importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'### in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva defalcato dall'ammontare del risarcimento del danno biologico l'importo della pensione di inabilità civile e dell'assegno ordinario ex art. 1 della l.  n. 222 del 1984, corrisposti dall'### al danneggiato)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 06.03.2025, n. 6031).  4. ### - Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ed, in relazione al valore della causa, quale risultante dalle somme liquidate all'esito del giudizio, vanno liquidate come indicato in dispositivo. 
Le spese della c.t.u. sono definitivamente e solidalmente poste a carico delle parti soccombenti. 
Non può essere accolta la domanda attorea di condanna per lite temeraria, non essendo emersa la prova dell'elemento psicologico di aver resistito in giudizio in mala fede o colpa grave in capo alla convenuta, né del danno subito dalla parte vittoriosa.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ### e ### di ### soc. coop. a r.l. al pagamento in solido, in favore dell'attrice, della somma di € 67.260,02 oltre interessi come indicati in motivazione; 2. condanna ### e ### di ### soc. coop. a r.l. al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € 14.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### antistatari; 3. pone definitivamente le spese di ctu a carico di ### e ### di ### soc. coop. a r.l. in solido.
Così deciso in ### il 18 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 1110/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Zaccaria

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 345/2025 del 28-11-2025

... trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero contusa palpebra inferiore sinistra”. ### ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una ### temporanea totale di 30 giorni; una ### temporanea parziale al 50% di 30 giorni; una ### permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico. Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia. Infatti, come chiarito dalla ### corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”. Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “### delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “### X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1119 del ### degli ### dell'anno 2022, vertente TRA ### (C.F. ###), nata a ### il ### ed ivi residente ###, elettivamente domiciliata in #### n°19 presso lo ### dell'Avv. ### (C.F. ###) che la rappresenta e difende come da procura in atti.  #### residente ###int.1. 
Convenuto contumace ### E ### Con atto di citazione del 20.07.2022, la attrice conveniva in giudizio il #### al fine di sentire “accertare e dichiarare ai sensi dell'art.185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni subite dall'attrice in data 17/18 giugno 2016 per i motivi meglio speci<icati in premessa e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento della somma pari ad € 33.529,19 in favore della sig.ra ### oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio speci<icati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.  ### deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente #### nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose; che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni; che la attrice veniva accompagnata al ### e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello; che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p.  dall'art.582nc.p. perché colpendo ### al volto con pugni le cagionava lesioni personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico con sottile falda di ematoma subfurale acuto sede frontale giudicata guaribile in 30 gg sc come da referto di PS dell'###. ### de ### di #### il ###”; che all'esito del procedimento penale, il Tribunale di ### condannava il ### su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione. 
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. 
La causa veniva istruita con la prova testimoniale, la consulenza tecnica medico-legale e con il deferimento dell'interrogatorio formale al quale il contumace non si presentava. 
La domanda della attrice è fondata. 
In ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, va rilevato che la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838). 
Pertanto, nella fattispecie in esame dovranno essere allegati e dimostrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi costituzionalmente protetti, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. 
Tutti i presupposti suddetti devono ritenersi provati e i fatti descritti dall'attrice posti a fondamento della domanda risarcitoria hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta. 
Si evidenzia come dal punto di vista probatorio vi sia una quantità di documenti depositati in atti, relativi anche al processo penale, dai quali poter desumere le conseguenze dannose delle condotte penali accertate.
La istruttoria orale ha dimostrato tutte le circostanze relative agli accadimenti e ai fatti come descritti in quanto tutti i testimoni escussi, rispondendo ai capitoli di prova, hanno affermato essere veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla ###ra ### A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. 
Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita. 
Passando alla valutazione dei danni subiti dalla ###ra ### le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa ### possono essere integralmente condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.  ###.ssa ### ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, ha riportato: “### di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. ### di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero contusa palpebra inferiore sinistra”.  ### ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una ### temporanea totale di 30 giorni; una ### temporanea parziale al 50% di 30 giorni; una ### permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico. 
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia. 
Infatti, come chiarito dalla ### corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”. 
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “### delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “### X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad euro 23.288,00 di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea ed euro 18.113,00 a titolo di invalidità permanente ivi compresa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva. 
Quanto alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle ### “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del 2011). 
Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle ### può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo. 
Infatti, a parità di percentuale, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso commesso tramite percosse e minacce presentano una maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale. 
Deve allora procedersi a una equa personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 50%. 
Viene, pertanto, disposta la condanna del convenuto ### de ### al pagamento della somma complessiva di ### 30.533,00. 
Sulla somma come sopra determinata devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle ### della ### (### N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata. 
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 con pagamento in favore dell'### Le spese della CTU nella misura liquidata con ordinanza del 17.11.2023 sono poste a carico del convenuto contumace.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il #### al pagamento della somma di ### 30.533,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore della attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito; 2. Condanna il #### alla refusione delle spese di lite in favore della attrice, per la somma complessiva di ### 3.808,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15% e ne dispone il pagamento in favore dell'### 3. Pone a carico del convenuto le spese della #### 25.11.2025.  

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 1119/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Tosi

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2451/2025 del 25-11-2025

... parte attrice, pertanto è legittimo manifestarne un danno estetico se non di proprio gradimento. Alcune ante delle finestre che hanno apertura a “ribalta” presentano malfunzionamento nel meccanismo di apertura e alcune richiedono più manovre per consentire agevolmente l'apertura….La causa principale dei difetti nell'apertura è nell'errato montaggio delle cerniere che per loro caratteristica devono offrire elevata resistenza, considerato che sulle stesse grave il peso dell'intera anta e soprattutto offrire una performance ottimale nell'aggancio senza consentire possibili scorrimenti. In alcune finestre inoltre si ha malfunzionamento nel montaggio della maniglia che non ha una prestazione ottimale nell'aggancio, consentendo piccoli scorrimenti e un non facile adattamento ai due meccanismi di apertura. Il difetto delle aperture a “ribalta” si è riscontrato in particolare nella finestra del vano cucina e nella finestra del vano salotto del piano settimo ###. In più punti nella muratura in corrispondenza degli infissi e, in particolar modo in corrispondenza degli angoli e delle riquadrature al piano settimo (salotto, stanza letto matrimoniale, stanza letto 1, stanza letto 2, bagni), (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6259/2018 R.G. vertente TRA ### (C.F. ###) E #### (C.F. ###), in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F. ###), per procura in calce all'atto di riassunzione; -#### S.R.L, (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, geom. ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### A. Garagozzo (C.F. ###) in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; -OPPOSTA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###), per procura in calce alla comparsa di costituzione; -### Oggetto: inadempimento contratto appalto privato;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 30.524,84, oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ### s.r.l.. 
Pertanto, ha citato in giudizio l'### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa dell'architetto ### residente ###premessa, concedendo termine per la citazione del terzo, in prosieguo, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta; nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attrice opponente avv. ### alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attrice opponente, altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
A supporto della propria domanda gli opponenti hanno esposto quanto segue: di avere affidato in appalto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nel suo immobile, sito in #### 88; che l'importo ingiunto dall'impresa ### S.r.l. non è, tuttavia, dovuto, perché non comprensivo dell'iva al 10% prevista per lavori di ristrutturazione edilizia, ma dell'IVA ordinaria al 22% e in quanto comprendente somme per lavori extra contratto mai pattuiti o comunque eseguiti da altre ditte; che la ### S.r.l. si è resa gravemente inadempiente per mancata ultimazione dei lavori e per l'omesso rilascio delle dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti; che l'impianto di climatizzazione e riscaldamento è stato eseguito dalla ditta ### e non anche dall'impresa appaltatrice come erroneamente accertato in sede di ### che alcune vizi sulle lavorazioni sono stati riparati dall'impresa edile ### che l'### S.r.l. ha erroneamente eseguito il massetto e ciò ha comportato costi aggiuntivi al momento della posa in opera del parquet eseguita dalla ditta ### che alcune voci di calcolo dei costi extra contratti erano già state previste in contratto, trattandosi di un appalto a corpo comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori appaltati; che il mancato completamento dei lavori nel termine di 90 giorni ex art. 6 del contratto d'appalto determina il diritto allo scomputo della penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo da ogni importo richiesto dall'impresa appaltatrice, la quale non ha mai ultimato i lavori e la cui conclusione è stata comunicata dal direttore dei lavori il ###; che l'### S.r.l. si è resa inadempiente per la presenza di vizi sulle lavorazioni appaltate, sugli infissi, sulle pavimentazioni degli ambienti del piano sesto, sulla scala interna realizzato in difformità del progetto, sulle porte blindate non fornite come prodotto finito, sulla parete di cartongesso del salotto e sui pannelli di cartongesso del sesto e del settimo piano, sulla pavimentazione e sul rivestimento murario della cucina, sull'omessa posa di alcuni battiscopa e sull'errata posa dei cassonetti nel locale studio; che la riparazione a regola d'arte dei vizi richiede il totale rifacimento delle opere con notevoli esborsi; che anche il direttore si è reso inadempiente per omessa direzione e sorveglianza del cantiere, per arbitraria variazione del progetto della scala, per mancata consegna della documentazione di ultimazione dei lavori e della ### per avere consentito l'esecuzione di lavori extra contratto, per l'esecuzione errata delle pratiche edilizie che hanno comportato la configurazione di un abuso edilizio; che i vizi delle lavorazioni hanno compromesso il godimento dell'abitazione, causando disagi esitati in patologia personali per l'opponente.; vinte le spese. 
Con comparsa di risposta depositata l'1.04.2019, si è costituita l'### S.r.l., la quale ha chiesto: il rigetto della chiamata in causa del terzo; la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per incertezza dell'oggetto, del titolo della stessa e della quantificazione; il rigetto, nel merito, di ogni richiesta avversaria perché infondata in fatto e in diritto e la dichiarazione che l'opposta è creditrice per l'importo quantificato in sede di A.T.P.. 
Inoltre, l'impresa convenuta -opposta ha eccepito: che l'importo ingiunto è pari a quello quantificato in sede ###ha considerato l'applicazione dell'iva al 10% come previsto negli accordi, la cui percentuale, tuttavia, non è prevista per tutti gli interventi di recupero edilizio; che con l'art. 8 del contratto d'appalto le parti hanno riconosciuto la possibilità di concordare di volta in volta eventuali altri lavori da compensare a parte; che, in sede di ### il CTU ha correttamente escluso dalle lavorazioni eseguite dall'impresa quelle di posa del parquet, di esecuzione del massetto mediante livellante (voci ### e ### del preventivo) e dell'impianto idro - sanitario (voce I 22); che per l'impianto di climatizzazione e riscaldamento l'impresa opposta ha realizzato solo le tracce dell'impianto e lo smaltimento dei materiali di risulta (voce ### del contratto) preparate per consentire la esecuzione dei lavori da parte della ditta ### nonostante l'esecuzione fosse stata contrattata tra le parti; che l'omessa predisposizione di un capitolato da parte dell'opponente ha determinato l'impresa ad eseguire i lavori attraverso accordi verbali; che la modifica delle scale è stata concordata con la committente perché utile per lasciare un'altezza minima di 1.80 c.m.; che il costo per il trasporto di materiali di risulta è stato calcolato fino alla sede della discarica; che anche i lavori nella cantina sono stati concordati con ### che sulla ritardata ultimazione dei lavori non risulta compilato alcun verbale di consegna degli stessi quale momento di decorrenza del termine di 90 giorni; che l'impresa appaltatrice ha lavorato tollerando la presenza di altre ditte e non gli è stato poi consentito dalla committente di eseguire verifiche e collaudo; che al direttore dei lavori non è stato conferito alcun formale incarico; che i vizi riscontati in sede di ATP sono stati quantificati in € 1.500,00 e considerate tolleranze edili tali da comportare una responsabilità dell'impresa pari al 50%; che il recesso dal contratto da parte dell'opponente comporta comunque il diritto al pagamento delle spese sostenute per i lavori eseguiti; che l'opponente è decaduta dall'azione di garanzia nei confronti dell'opposta ex art. 1667 c.c., avendo denunciato i vizi formalmente solo il ###. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito ### il quale ha chiesto: in via preliminare, l'estromissione dal giudizio, per mancato conferimento dell'incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione per cui è causa; nel merito, il rigetto della domanda, non avendo mai svolto la funzione di direttore dei lavori, risultandone tale solo nella ### la condanna dell'opponente al danno da responsabilità per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; vinte le spese. 
Con ordinanza del 10.12.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza dell'8.03.2021 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, limitatamente ad alcuni capitoli con un teste per ogni circostanza ammessa, con riserva di decidere all'esito dell'espletata prova l'ammissione dell'interrogatorio formale chiesto dall'opponente e dall'opposta. 
Espletato l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 14.11.2022 il procedimento è stato interrotto per morte di ### Con atto di riassunzione depositato il ###, si sono costituiti gli eredi di #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attore opponente avv. ### - oggi dai suoi eredi aventi causa - alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### - oggi dei suoi eredi aventi causa - la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attore opponente - oggi dai suoi eredi aventi causa - altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### - oggi i suoi eredi aventi causa - di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
Con provvedimento dell'8.02.2023 è stata fissata udienza per la comparizione delle parti, disponendo la notifica della copia di quest'ultimo e del ricorso a cura della parte ricorrente. 
Avvenuta la riassunzione, la causa è stata rinviata per l'escussione testimoniale come ammessa con ordinanza del 12.05.2022.
All'udienza dell'11.03.2024, gli opponenti hanno chiesto l'autorizzazione al deposito di copia della querela proposta alla ### della Repubblica dall'Avv. ### nei confronti di tutti i testi di parte opposta escussi per falsa testimonianza, opponendosi a tutte le richieste di parte opposta. 
Con ordinanza del 12.03.2024, rilevata la mancanza di prova della giustificazione inviata dal teste ### citato e non comparso, è stata disposta l'applicazione della sanzione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 255 c.p.c., inoltre, è stata ammessa la prova testimoniale di ### e ### e non è stato autorizzato il deposito delle querele sporte per falsa testimonianza per omessa indicazione del nome dei testi, della data di presentazione della querela e per irrilevanza della circostanza medesima. 
All'udienza del 20.06.2024, parte attrice ha allegato a sospetto il teste ### per alcune incongruenze nella deposizione e per non aver riconosciuto il committente presente in aula, chiedendo la trasmissione degli atti in ### e rilevando, altresì, come assolutamente incerto il rapporto di lavoro o collaborazione del ### con la “### Costruzioni”. 
Con ordinanza del 16.07.2024 è stato disposto l'accompagnamento coattivo da parte della ### pubblica del teste ### per la predetta udienza con condanna dello stesso alla pena pecuniaria di € 1.000,00. 
All'udienza del 19.09.2024, esaminata la documentazione sanitaria attestante l'impossibilità a comparire del teste ### alla precedente udienza è stata revocata la sanzione comminata. 
Con ordinanza del 24.10.2024 è stata ammessa la CTU per l'accertamento dei contestati vizi sulle lavorazioni eseguite dall'opposta. 
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  *** *** *** *** ***  ### proposta da ### e ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Gli opponenti hanno chiesto la risoluzione per inesatto adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione di lavori nell'immobile di loro proprietà concluso con la ### S.r.l e, per l'effetto, hanno chiesto la dichiarazione che nulla è dovuto all'impresa e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Inoltre, hanno proposto domanda di risoluzione del contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'arch. ### nella coordinazione degli stessi e la condanna di quest'ultimo, in via solidale con la ### S.r.l., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei vizi riscontrati sulle lavorazioni eseguite. 
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Quindi, con l'opposizione si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 12765/2007; Cass. ### n. 7448/1993 e altre conformi). 
A ciò va aggiunto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.  (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le ### della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” ( Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 13533/2001). 
Fatta questa premessa, si rileva che dall'esame del compendio probatorio è emerso che l'### S.r.l. ha fornito la prova della fonte contrattuale del diritto di credito azionato nel presente giudizio. 
Parte opponente ha sollevato, a sua volta, eccezione di inadempimento per mancata ultimazione delle opere, per vizi sulle opere realizzate e per mancata pattuizione di alcune lavorazioni extra contratto.  ### S.r.l., a fronte dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sui vizi delle lavorazioni, ha eccepito la decadenza per intervenuta prescrizione dall'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.. 
Gli opponenti hanno poi contestato la suddetta eccezione di decadenza perché sollevata tardivamente, al momento della costituzione della ### avvenuta in udienza. 
Ebbene, l'eccezione di decadenza dell'opposta dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata, perché tardiva. 
Infatti, si osserva che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e, pertanto, la ### S.r.l. deve dichiararsi decaduta per essersi costituita tardivamente nel giudizio, ovvero alla prima udienza dell'1.04.2019. Quindi, dopo il termine di venti giorni prima dell'udienza, come dispone l'art. 166 c.p.c., termine richiamato dall'art. 167 c.p.c.  per sollevare eccezioni di merito, come quella di prescrizione, non rilevabili d'ufficio. Ciò in violazione del sistema di preclusioni regolato dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nel quale si dispone l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti (venti giorni prima nel giudizio ordinario di cognizione o dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.
Inoltre, deve precisarsi che l'opponente ha, sin dal 30.08.2016, denunciato la presenza di vizi inerenti alle lavorazioni appaltate (cfr. all. n. 18 all'atto di opposizione). 
L'### S.r.l. ha sostenuto, al contrario, l'esatto adempimento delle lavorazioni, non fornendo, tuttavia, alcuna prova a supporto. 
Invero, dall'esame della CTU redatta in sede di ### dalle prove testimoniali e dalle risultanze della CTU espletata nel presente giudizio è emerso che l'### S.r.l.  ha eseguito gran parte dei lavori preventivati non conformandosi però alle regole dell'arte. 
In particolare, il consulente in sede di ATP azionato dalla ### S.r.l., per verificare lo stato dei luoghi e delle lavorazioni realizzate in favore degli opponenti, ha accertato che: “### dei lavori effettivamente realizzati della ditta ### sulla base del contratto e loro valutazione economica ### ribadire che al contratto non è stato allegato alcun ### speciale di appalto ma solo il preventivo di spesa con prezzo a “corpo” di cui si è già detto. Ciò posto, dagli accertamenti risulta che la ditta ha eseguito tutti i lavori, forniture e prestazioni previsti nel preventivo di cui al contratto stipulato il ###, eccetto le seguenti opere: 1 impianto idro - sanitario di bagno di cui al punto ### del preventivo di spesa - prezzo = € 5.600,00. Resta confermata, invece, l'esecuzione delle tracce e lo smaltimento dei relativi materiali di risulta, prestazioni queste che, del resto, erano previste nella voce ###; 2 posa in opera del parquet di tipo prefinito di cui alla voce ### del preventivo - prezzo = € 3.700,00; 3 massetto mediante livellante per posa parquet, al 6° piano di cui al punto ### - prezzo = € 2.500,00 Ciò evidenziato in base al principio precedentemente esposto al paragrafo ###, è evidente che l'impresa non abbia diritto ai prezzi delle tre voci in questione, ma deve anche dirsi che la relativa decurtazione deve essere fatta ribassando ognuno di tali prezzi al 6,25%, ovvero della percentuale pari alla concordata riduzione dell'originario complessivo prezzo “a corpo” da € 64.000 a € 60.000… Ne consegue che nel seguito lo scrivente darà luogo alle seguenti effettive decurtazioni: per mancata esecuzione di a): € 5.600,00 - 6,25% = 5.250,00 per mancata esecuzione di b): € 3.700,00 - 6,25% = 3.468,75 per mancata esecuzione di c): € 2.500,00 - 6,25% = 2.342,75 totale decurtazioni € 11.062,50.” (cfr. pag. 20 e 21 dell'###. 
Anche in sede di escussione testimoniale, dalla deposizione del teste di parte opponente ### è emerso che i lavori di posa del parquet non stati eseguiti dall'opposta. Il teste ### ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della ### s.r.l.. sino al 2020. Sui capitoli ammessi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. così ha risposto: capitolo 20)“vero che la ### aveva acquistato il parquet dalla ### nel mese di luglio 2016 e che lo stesso venne regolarmente consegnato alla medesima attrice?” “è vero. Lo so in quanto l'abbiamo consegnato io e mio cugino ###”; capitolo 21 “vero che a ridosso del periodo di ferragosto dell'anno 2016 foste contattati dalla ### al fine di posare e levigare il parquet perché la ### ometteva improvvisamente di provvedervi”? “è vero, abbiamo montato e levigato il parquet, non so il motivo per il quale siamo stati chiamati.”; capitolo n. 22 “ vero che sia fornitura che la posa in opera del parquet sono stati eseguiti dall'impresa ### vedi fatture 124, 130, 135 del 2016 con relativi bonifici della committente, su diretta committenza dell'attrice opponente (cfr. documenti allegati), sebbene in contratto la posa in opera fosse stata pattuita a carico della ### che invece si limitava a realizzare soltanto il massetto cementizio”? “è vero. Confermo ancora una volta la consegna e la posa del parquet. 
Per quanto riguarda le fatture e i bonifici nulla so perché non mi occupo della contabilità.”; Capitolo 23: ”Vero che al momento della detta posa in opera l'impresa ### rilevava la errata realizzazione del massetto del piano settimo da parte dell'impresa ### talmente difettoso da rendere impossibile la posa del parquet senza notevoli correzioni” “È vero che dopo la posa abbiamo levigato il parquet, ma è una procedura standard. La levigatura del parquet non ha costituito costi aggiuntivi o maggiore tempo mentre la fase preparatoria che ha riguardato il massetto è stata un di più. Io mi sono occupato personalmente di stendere il prodotto autolivellante e ho impiegato circa due giorni. Ricordo che in prossimità dei pavimenti della cucina vi era un dislivello e ho dovuto provvedere per come meglio potevo a colmarlo. A domanda dell'Avv.  ### : la levigatura ha comportato circa quattro-cinque giorni; A domanda dell'Avv.   ### : nei giorni in cui io ho lavorato nell'immobile della signora ### vi erano altre persone che lavoravano al piano di sotto, ma non so dire chi fossero e cosa stessero facendo. A domanda dell'Avv.   ### : Il livellamento del massetto ha comportato un lavoro aggiuntivo di cui però non conosco il costo. A domanda dell'Avv. ### prima di procedere a stendere l'autolivellante mi sono interfacciato con l'avv. ### perché era necessario procedere a tale operazione che comportava un costo aggiuntivo. (cfr. verbale udienza del 06.11.2023). 
Infine, il CTU in sede di ATP ha precisato che: “per quel che può eventualmente valere, è emerso che i lavori eseguiti da altre ditte sono: 1. ### l'impianto di climatizzazione caldo - freddo; 2.  ### impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno; 3. ### fornitura posa in opera del parquet.”. (cfr. ATP pag. 40).
Anche il teste di parte opponente - ### - in sede di prova testimoniale ha confermato che i lavori indicati nel preventivo alla voce ### di realizzazione di solo impianto idrico sanitario di bagno e cucina sono stati eseguiti dalla sua ditta. 
Il teste ### ha dichiarato inoltre che: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto nell'anno 2015 - inizio 2016 non oltre, ho eseguito dei lavori nell'immobile dell'Avv. ### e della moglie ### in particolare, mi sono occupato della realizzazione dell'impianto idrico e di riscaldamento.” Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta così ha risposto: capitolo n. 11 “durante i lavori commissionati alla ### srl e in presenza degli operai di questa, operavano altre ditte chiamate dalla committente, tra cui quella di ### per la realizzazione di alcuni impianti;“ “è vero, come ho gia detto ho lavorato presso l'immobile di proprietà di parte attrice.”; capitolo n. 12 “la committenza affidò i lavori di realizzazione dell'impianto idricosanitario alla ditta ### mentre la ### fu incaricata di occuparsi solo delle aperture delle tracce, dei fori e di quant'altro necessitava per l'ubicazione di tubazioni, carichi, scarichi e distribuzione delle linee per alimentazione dei termo-convettori?” “Si è vero, oltre all'apertura delle tracce e dei fori anche della chiusura degli stessi.”; capitolo n. 15” “è stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento, diverso da quello preesistente e da quello previsto e concordato nella comunicazione di inizio lavori asseverata (###?” “è stato realizzato un nuovo impianto. Non so dire se era diverso da quello contenuto nella C.I.L.A. in quanto non ho mai visto questo documento. ### realizzato dalla mia ditta è quello previsto nel mio preventivo che ho consegnato ai proprietari, i quali mi hanno detto di fare riferimento per gli aspetti tecnici delle lavorazioni al sig. ###”; capitolo n. 16 “la ditta ### utilizzò la traccia predisposta dalla ditta ### per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione;” “### dire che di solito la traccia viene predisposta dall'impresa che si occupa dei lavori edili.”. (cfr. verbale udienza del 19.09.2024). 
Pertanto, dalle risultanze istruttorie è emerso che le lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l. sono quelle di cui al preventivo eccetto le opere di climatizzazione caldo - freddo, impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno, fornitura e posa in opera del parquet. 
Quindi, correttamente il CTU in sede di ATP ha eseguito le decurtazioni dei costi di posa in opera del parquet e di realizzazione dell'impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno per € 11.065,50 non considerando quelli di climatizzazione, poiché i lavori, seppure inseriti in preventivo e realizzati dalla ditta ### erano indicati come costi da definire e quindi non calcolati sul totale preventivato (cfr. all. 3 e 4 all'atto di opposizione). 
Nel presente giudizio, in sede di ### il consulente tecnico, secondo un ragionamento logico privo di vizi che questo giudicante ritiene di condividere, sui vizi nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto ha accertato che: “### … Si dà riscontro che il colore degli infissi è di una tonalità di bianco diversa da quella che caratterizza l'intero appartamento e, anche, dai cassonetti forniti dalla medesima ditta. … Nel caso di specie la tonalità del bianco degli infissi che più si avvicina è quello di “bianco avorio”. ### visivo delle diverse tonalità di bianco ha un impatto rilevante ad occhio nudo, perturbando, a parere di chi scrive, in maniera percettibile, l'armonia estetica dell'immobile…Si denotano, infatti almeno quattro diverse tonalità di bianco, che si dovevano evitare per mantenere una coerenza tonale e per avere un effetto più armonioso. E per ultimo, ma non meno importante, occorre far presente che le finestre poste in opera non corrispondono per colore a quelle scelte da parte attrice, pertanto è legittimo manifestarne un danno estetico se non di proprio gradimento. Alcune ante delle finestre che hanno apertura a “ribalta” presentano malfunzionamento nel meccanismo di apertura e alcune richiedono più manovre per consentire agevolmente l'apertura….La causa principale dei difetti nell'apertura è nell'errato montaggio delle cerniere che per loro caratteristica devono offrire elevata resistenza, considerato che sulle stesse grave il peso dell'intera anta e soprattutto offrire una performance ottimale nell'aggancio senza consentire possibili scorrimenti. In alcune finestre inoltre si ha malfunzionamento nel montaggio della maniglia che non ha una prestazione ottimale nell'aggancio, consentendo piccoli scorrimenti e un non facile adattamento ai due meccanismi di apertura. Il difetto delle aperture a “ribalta” si è riscontrato in particolare nella finestra del vano cucina e nella finestra del vano salotto del piano settimo ###. In più punti nella muratura in corrispondenza degli infissi e, in particolar modo in corrispondenza degli angoli e delle riquadrature al piano settimo (salotto, stanza letto matrimoniale, stanza letto 1, stanza letto 2, bagni), sono presenti infiltrazioni di acqua che si manifestano con macchie d'umidità e danneggiamenti del muro le cui cause sono dovute alla cattiva posa in opera degli infissi e nello specifico alla idonea impermeabilizzazione dei giunti di posa oltre all'assenza di impermeabilizzazione della soglia. Una posa non corretta degli infissi crea spazi attraverso cui l'acqua può penetrare e di conseguenza infiltrazione nelle murature. Nel caso di specie in considerazione del tempo trascorso dal montaggio degli infissi (circa otto anni) si esclude che la causa sia imputabile all'usura dei materiali, guarnizioni e dei sigillanti, ovvero ad una mancata manutenzione da parte attrice, che nel tempo possono aver compromesso la tenuta all'acqua dell'infisso. Le infiltrazioni potrebbero essere causate anche dal vento. Un vetro che non è ben sigillato potrebbe lasciare passare l'acqua che poi si accumula sul telaio e scivola verso le pareti murarie o a terra. Nell'infisso indicato con la lettera “C” del vano soggiorno a piano sesto la sigillatura tra il cassonetto e l'infisso è disuniforme, partendo da zero da uno spigolo e chiudendo a circa 2,5 mm nell'opposto spigolo (### All. n. ###, Foto nr. 3 ÷ 6). Identico problema si manifesta nel vano studio, per l'infisso indicato con la lettera “###”, relativamente al quale il precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### ha documentato fotograficamente la mancata sigillatura con silicone tra il cassonetto e l'infisso di alluminio: nella foto allegata dal CTU si nota un mancato allineamento tra cassonetto e infisso disuniforme, con valore massimo nello spigolo, dove a dimostrazione viene fatta penetrare l'asta di un “doppio metro” che ha in genere uno spessore di 3 mm… Per il caso di specie non sono proponibili verifiche standardizzate atte ad accertare la corretta installazione degli infissi e dei serramenti, poiché prima della pubblicazione della norma UNI 11673 (1-2-3-4), avvenuta tra il 2017 e il 2021 e, quindi, dopo la stipula dell'atto negoziale tra le parti, non esistevano linee guida ufficiali per la posa in opera di infissi e serramenti, ma solo indicazioni della buona regola dell'arte. Per le motivazioni sopra esposte la verifica della permeabilità e della resistenza al vento degli infissi poteva essere eseguita solo mediante accertamento diretto, in circostanza favorevoli alla verifica.….### E #### - ### parere di chi scrive si tratta di un vero e proprio difetto in quanto rappresenta un “danno visivo” non trascurabile, considerato che si percepisce chiaramente un'alterazione ottica dei diversi livelli di pavimentazione. ### è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet), a prescindere dell'impostazione della presenza di tubazione sotto il pavimento posizionate nel sottofondo. In particolare andava eseguita una sequenza specifica che avrebbe permesso di eliminare l'inconveniente che si è manifestato a fine lavori: in generale la buona regola dell'arte vuole che prima di posare i pavimenti vanno realizzati gli impianti, ossia vanno messi in opera l'impianto idraulico (sanitario e di riscaldamento, quest'ultimo ove previsto), quindi l'impianto elettrico ed eventuali altri impianti; completati i lavori di impiantistica si procede a "fermare i tubi", operazione preliminare alla stesura dei sottofondi (si tratta di fissare e coprire i tubi che corrono sul pavimento della casa con della malta cementizia, nello stesso tempo verranno chiuse le tracce aperte sulle pareti per far passare le tubazioni "riparando" i muri danneggiati); viene, quindi, realizzato il cosiddetto “sottofondo”, lo strato ha la funzione di inglobare definitivamente le tubazioni e successivamente il massetto; dopo circa 20 giorni di maturazione il massetto è pronto per la posa della pavimentazione. Nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto dei vani cucina e bagno si potevano correggere gli errori della diversa quota a pavimenti finiti. Per quanto attiene la scala interna si riscontra una realizzazione difforme al progetto depositato nella ### presentata al ### del Comune di ### La scala interna collega i piani sesto e settimo ### ha struttura portante in acciaio ed è rifinita con pedate e alzate in legno di massello in tono con il parquet del salone del piano sesto, da dove si diparte. La stessa presente più difformità rispetto a quelle che erano le previsioni progettuali e nello specifico: presenza di una sorgenza rispetto al pilastro nel punto di partenza al sesto piano (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa) di 9,8 cm; ulteriore sporgenza di circa 7 cm è presente all'inizio della seconda rampa. Le pedate e le alzate non presentano lunghezze e altezze costanti. La scala in trattazione oltre alle difformità menzionate presenta dei vizi che di seguito si elencano: le alzate non sono costanti e in particolare molto pericolosa è l'alzata in corrispondenza dell'ultima rampa che da accesso al salotto del piano settimo ###: tale alzata risulta essere di 14,4 cm, mentre le restanti alzate dei gradini appartenenti alla stessa rampa sono di 17,00 cm, con una differenza di 2,6 cm (pari al 15,29%). In generale l'alzata ideale di una scala è di 17,00 cm e la stessa non dovrebbe mai essere inferiore a 15,2 cm e superiore a 19,7 cm. Le pedate della rampa in trattazione sono in media di 30 cm. 
Relativamente all'ultima rampa e in particolare all'ultimo gradino la scala non soddisfa la ben nota regola di ### la somma di due alzate più la pedata di una scala deve essere compresa tra 62 e 65 centimetri (2*14 + 30 = 58 < 62 cm). La regola di ### è basata sul principio che due alzate più una pedata equivalgono ad un passo normale (62 - 65 cm), quando non soddisfatto soprattutto su altezze ridotte dei gradini, si verifica che la punta del piede tende ad urtare contro l'alzata, con conseguente pericolo di inciampo e di caduta. Nel progetto di una scala è opportuno che i gradini siano, almeno per ciascun interpiano (o rampa), tutti uguali; i gradini di partenza di una scala se sporgenti per motivi di sicurezza devono avere un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati (punto 4.1.10 D.M. 236/89), mentre nel caso di specie nel punto di partenza (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa), il gradino in adiacenza al pilastro ha spigolo vivo. Stesso problema si ha alla partenza della rampa dopo il primo pianerottolo di riposo; le pedate non sono costanti A parere di chi scrive la scala in trattazione per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza non è idonea alla funzione a cui è destinata e pertanto occorre rimuoverla e ricostruirla. La struttura in metallo della scala visibile nel vano sottoscala, accessibile dalla cucina, presenta “punti di ruggine”. ###… ### CARTONGESSO…In riferimento a tale punto, considerato che all'attualità le porte blindate sono ultimate, lo scrivente non ha elementi per esprimere una propria valutazione basata su elementi certi, per cui si astiene da qualsiasi considerazione nel merito, per evitare di portare dati “non certi” nel proprio elaborato peritale. Al piano sesto la parete divisoria in salone realizzata per creare un nuovo vano studio ad occhio nudo si manifesta ondulata, con lesione in corrispondenza dell'attacco con la muratura a causa di errata apposizione della "retina" che termina nel raccordo muratura-pilastro (### nr. 2 e 7). Nello studio si vede sempre il distacco verticale in corrispondenza del raccordo muratura-pilastro ed inoltre è visibile una lesione orizzontale, meno marcata, anche nella riquadratura in corrispondenza della trave in alto, quest'ultima a sezione trapezoidale (### nr. 8, 10, 11, 12 e 13). Si osserva ancora un rigonfiamento lungo la parete dello studiolo, sempre a piano sesto, in corrispondenza della chiusura in cartongesso di una nicchia dove era alloggiato originariamente un termosifone (### nr. 14 e 15). I pannelli in cartongesso che delimitano la seconda e terza rampa di scala presentano un rigonfiamento e una lesione sub-orizzontale (### nr. 48 e 49). ###…Nel vano cucina non si riscontra la mancanza delle fughe che sono presenti con regolarità. 
Una piastrella (dimensione 50 x 100 cm), presenta un dentino percepibile al tatto (### n. 21). Nella posa dei pavimenti occorre livellare le piastrelle ed evitare fastidiosi “dentini” tra le stesse. Questi “dentini”, infatti, oltre ad essere antiestetici compromettono la funzionalità della pavimentazione e costituiscono difetti secondo le norme ### 11493 che regolamentano, tra l'altro, la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento. Si riscontra nello stesso vano il mancato completamento dei battiscopa in quattro piccoli tratti, per una lunghezza complessiva di circa 3,30 m. Un ulteriore mancato completamento del battiscopa si riscontra nel ripostiglio con acceso diretto dalla cucina per circa 0,60 m. ### stati accertati gli ulteriori vizi lamentati da parte attrice, alcuni dei quali già trattati nel dare trattazione ai punti che precedono. Per completezza occorre precisare che difetti nella “fuga” dei pavimenti sono stati accertati tra le piastrelle del pavimento del bagno con antibagno, zona ingresso piano sesto, adiacenti al vano cucina. Tale difetto nello specifico è stato accertato dal precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### nello specifico ### attesta che nei vani sopra menzionati il fugante tra le piastrelle del pavimento non appare di colore uniforme (### ATP).”. (cfr. pag. da 10 a 21 della ###. 
Accertati i difetti sulle lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l., il Ctu ha quantificato il costo delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione degli stessi. 
Nello specifico, il CTU ha affermato che: “Per quanto riguarda gli infissi occorre considerare tre differenti vizi: il primo dovuto al colore non in tinta con l'ambiente circostante e, anche, con i cassonetti forniti dalla stessa ditta; il secondo nei meccanismi di apertura/chiusura, soprattutto per ciò che attiene quelli a “ribalta”, il terzo relativo alla tenuta all'acqua e all'area, quest'ultima non verificabile per assenza di condizioni ambientali favorevoli….Per rimediare ai vizi accertati è necessario ricorrere alle riparazioni mediante, smontaggio, fissaggio o sostituzione delle cerniere e delle maniglie che presentano difetti nel meccanismo di apertura/chiusura. Occorre inoltre provvede al controllo delle guarnizioni e, soprattutto nei vani dove sono presenti infiltrazioni in corrispondenza dei riquadri degli stessi e/o agli spigoli, procedere ad una completa sigillatura e procedere all'impermeabilizzazione della soglia per evitare in futuro possibili infiltrazioni di acqua. Particolare accortezza necessita nella verifica delle guarnizioni per garantire la tenuta all'aria. Infine, occorre ripristinare le porzioni di intonaci danneggiati e ripitturarli, utilizzando la dovuta diligenza per uniformare il colore all'ambiente circostante, altrimenti è necessario ripitturare tutti i vani dove si è riscontrato il problema al fine di avere uniformità di colore. Per uniformare il colore egli infissi con quello richiesto di parte attorea e, comunque, con quello che caratterizza l'intero appartamento, sarebbe necessario o sostituire gli infissi o procedere ad adeguare i “bianchi” dell'ambiente circostante a quello degli infissi. Si ritiene tuttavia, quest'ultima soluzione, troppo onerosa per l'impesa esecutrice, coniugando il danno in via equitativa con una decurtazione del relativo importo commissionato nella misura del 40%, onnicomprensiva per la riparazione e la eliminazione dei vizi accertati. La decurtazione del 40% sul prezzo pattuito, corrispondente ad un importo di 8.400,00 € … è da intendersi onnicomprensiva di ogni lavorazione, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale registrazione/sostituzione dei pezzi, la sistemazione dei cassonetti e la riparazione delle murature affette da infiltrazioni, ad esclusione della sola ### da computare come per legge. Nella valutazione del danno si è tenuto conto che intanto che l'appartamento sarà ripitturato, parte attrice manterrà disagi per parte dei vizi riscontrati, quale la mancata uniformità di colorazione di quasi tutti i vani del piano settimo. Per l'eliminazione del dislivello che il vano cucina e il “bagno e antibagno” presentano rispetto al vano soggiorno, nonché la errata posta in opera della piastrella della cucina, che presenta un dentino percepibile al tatto, sarebbe necessario l'integrale rifacimento della pavimentazione della cucina e dell'adiacente “bagno e antibagno” per allinearli alla quota del soggiorno. 
Anche in tal caso, non si ritiene percorribile l'integrale rifacimento dei pavimenti dei vani affetti dai vizi menzionati, ma si ritiene applicare una compensazione economica nella misura di: € 500,00 La posa in opera dei battiscopa nella cucina e nel vicino ripostiglio ha un'incidenza in termini di manodopera e materiali (colla e quant'altro occorrente), escluso la sola fornitura dei battiscopa a carico della ditta…150,00 (### Per ciò che attiene la scala interna, per quanto si è detto per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza occorre rimuoverla e ricostruirla. Il danno economico si quantifica come di seguito: - preparazione del cantiere mediante spostamento del mobilio e protezione del parquet dei vani salotti del piano sesto e settimo (punto di partenza e arrivo scala) e del pavimento vano sottoscala con acceso dalla cucina: a corpo 300,00 €; - demolizione della scala: a corpo 1.200,00 €; - realizzazione e posa in opera di nuova scala, con caratteristiche simili a quella esistente: a corpo 6.000,00 € (prezzo corrispondente a quello pattuito tra le parti); - smaltimento a discarica controllata del materiale di risulta: a corpo 300,00 €; ed in totale: (300,00 + 1.200,00 + 6.000,00 + 300,00) = 7.800,00 € (###ottocento/00). In ultimo, relativamente alla pareti in cartongesso e più specificatamente per le lesioni e la non perfetta planarità della parete realizzata nel salone a piano terra per ricavare il vano studio (danno permanente, riparabile solo con il suo rifacimento), per il rigonfiamento relativo alla chiusura del vano termosifone nel vano studiolo e per quelle contemplate nell'offerta a corpo del contratto per cui è causa, sempre in maniera equitativa, non essendo possibile prevedere la demolizione e il rifacimento delle opere affetta da vizi in relazione al danno riscontrato, si valuta il danno nella misura del 40% dell'offerta, ossia in cifra tonda (1.500,00 € x 40%): 600,00 € (###00). In totale, il costo delle lavorazioni necessarie per eliminare i vizi riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'avv. ### e la ditta “### S.r.l., per come descritti alle pagini 8, 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione è pari a: (8.400,00 + 500,00 + 150,00 + 7.800,00 + 600,00) = 17.450,00 € (###00) oltre IVA come per legge”. (cfr. CTU pag. da 21 a 32).  ### sui vizi delle lavorazioni ha portato all'accertamento degli stessi per inesatto adempimento dell'### S.r.l. nell'esecuzione del contratto d'appalto. Con la conseguenza che la ### S.r.l. è tenuta al risarcimento dei danni così quantificati in € 17.450,00 oltre IVA al 10% rientrando a pieno i lavori sui quali eliminare i vizi tra quelli previsti per l'agevolazione fiscale dall'art. 7, comma 1, lett. b). 
Va altresì dichiarato che, all'esito della ### e tenuto conto della documentazione in atti, è emersa la responsabilità solidale del direttore dei lavori, arch. ### per omessa sorveglianza e coordinazione degli stessi e per mancata verifica dei vizi contestati dagli opponenti.  ### unitamente alla ### S.r.l., ha eccepito la carenza del conferimento di formale incarico di direzione dei lavori in capo al primo.
Tuttavia, sul punto si osserva che la Corte di Cassazione in tema di affidamento di incarico professionale ha affermato che il rapporto professionale può essere provato anche attraverso presunzioni, comportamenti concludenti delle parti e anche attraverso prove indirette (cfr. Cass.n. 2137/2025). 
Nella fattispecie, dalla produzione documentale degli opponenti non contestata da ### è emerso che lo stesso ha redatto la c.d. ### per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualificandosi in essa come progettista e come soggetto incaricato a direttore dei lavori, sottoscrivendola. 
Inoltre, si è definito esso stesso come direttore dei lavori nella corrispondenza intercorsa con l'avv. ### con la quale ha comunicato -in qualità di direttore dei lavori - di dover verificare la conformità dei lavori appaltati con il progetto e accertare che questi rientrassero nel titolo abilitativo autorizzato, successivamente a dette verifiche, avrebbe rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, specificando di rimanere in attesa di riscontro sulla data di incontro. (cfr. all. n. 22 all'atto di opposizione). 
Quindi, accertata la qualità di direttore dei lavori di ### si rileva che lo stesso non abbia dimostrato di avere correttamente svolto l'incarico professionale. 
Ebbene, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di Cassazione ha precisato che: “ È stato affermato da questa ### corte che, in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. ###/2021; n. 20557/2014). In contrasto con tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori, in solido con le imprese incaricate, con riferimento inscindibile alla generalità dei vizi, mentre la corretta applicazione del principio imponeva una verifica riferita al singolo vizio riscontrato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua origine.” (cfr. Cass. Civ., sez. II sent. n. 18765/2025). 
Nella fattispecie, dal compendio probatorio in atti, risulta che ### non abbia fornito prova di avere diligentemente sorvegliato acché i lavori venissero correttamente eseguiti secondo quanto commissionato dagli opponenti e riportato in preventivo. 
In sede di CTU è stata accertata la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori su gran parte delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice né abbia proposto o adottato soluzioni atte ad eliminare i vizi riscontrati.
Nello specifico il CTU ha accertato la responsabilità del direttore dei lavori in relazione a ciascun vizio riscontrato sulle lavorazioni, quantificandone la percentuale secondo un ragionamento logico che si ritiene condivisibile, perché privo di vizi fattuali e giuridici ed ha affermato che“ Nel caso di specie lo scrivente, relativamente alla scala interna, dove il ### dei lavori era doppiamente responsabile, in quanto era anche progettista, dei vizi riscontrati è corresponsabile con l'impresa esecutrice, nella stessa misura (50%). Per quanto riguarda il colore degli infissi il ### dei lavori, a parere di chi scrive, non ha responsabilità alcuna. Dalla documentazione versata in atti, infatti, non si rinviene che a tempo dovuto, ossia dopo la fornitura e prima della posa in opera degli infissi, parte attrice abbia segnalato al ### dei lavori la mancata corrispondenza del colore pattuito tra parte attrice e convenuta per gli infissi, affinché il ### dei lavori, ordinasse all'impresa di provvedere a sostituirli prima del loro montaggio. ### dei lavori sarebbe stato corresponsabile insieme all'impresa Per quanto riguarda poi la corretta posa in opera degli infissi, questa deve avvenire da parte di personale specializzato, che esulano dalle competenze del ### dei lavori, che può prendere atto di vizi solo ad opera ultimata. In tal caso lo stesso ha l'obbligo di segnalare all'impresa che ha assunto l'onere della lavorazione di porre in atto i rimedi necessari per eleminare i vizi, diversamente deve applicare adeguati decurtazioni perché la committenza possa rimediare in maniera autonoma. Si ritiene che le responsabilità del ### dei lavori in tal caso possa essere valutata nella misura del 20% del totale del vizio riscontrato ossia 1.260,00 € (6.300,00 € * 20% = 1.260,00 €), costituendo tale aliquota percentuale la corresponsabilità dei vizi riscontrati a seguito della mancata decurtazione che lo stesso aveva obbligo di applicare per la errata messa in opera degli stessi. Per quanto riguarda la pavimentazione, poiché per come detto l'errore è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet) e nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto del vano cucina si potevano correggere gli errori della diversa quota di pavimenti finiti, il ### dei lavori avrebbe dovuto vigilare nella corretta esecuzione delle “fasi”, per cui è corresponsabile insieme all'impresa esecutrice nella stessa percentuale dei vizi riscontrati (50%). Per quanto riguarda in ultimo le pareti in cartongesso, lo scrivente non ritiene siano imputabili al ### dei lavori responsabilità relativamente alla cattiva posa in opera della stessa, poiché i vizi riscontrati sono sicuramente emersi dopo la rifinitura della parete (intonaco e pitturazione) e, quindi, il ### dei lavori, con l'ordinaria diligenza non poteva prevederli. In tal caso avrebbe dovuto ordinarne la demolizione e il rifacimento.” (cfr. pagg. 27 e 28 CTU).
Ciò posto, deve essere accolta anche la domanda di accertamento dei lavori extra contratto avanzata dalla ### S.r.l. nei confronti della committenza, per le ragioni di seguito descritte. 
Occorre, infatti, rilevare che l'### S.r.l. ha dato prova di aver eseguito lavorazioni ulteriori non previste in preventivo, in favore della committenza attraverso le prove testimoniali e le risultanze dell'ATP ove è stata eseguita la contabilizzazione dei suddetti lavori. 
Specificamente, il CTU in sede di ATP ha accertato l'esecuzione da parte della ### S.r.l. dei seguenti lavori extra contratto: intonacatura mq 55, fornitura e messa in opera di controtelai porte interne, demolizione per aperture tracce per impianti elettrici, telefonici, linee lan (per ogni ambiente), tv, citofono e tapparelle elettriche 2 operai x 4 gg, 4 rifacimenti fondelli solaio di copertura, fornitura di marmi portoncino caposcala, posa in opera marmi portoncino caposcala 2 operai x 2 ore, opere murarie per apertura passaggio operaio per raggiungere la colonna fecale contigua allo studio per modifica tubazione ed eliminazione gradino del bagno + apertura puntuali del sottotetto per il passaggio tubi impianto riscaldamento e relativi ripristini + demolizione parete in lavanderia e nel bagnetto di servizio 7° piano per alloggio collettori e relativi ripristini + allontanamento materiali e trasporto a discarica pubblica 2 operai x 2 gg + materiali, rifacimento stipiti e imbotte per riquadrature n. 11 finestre esterne non compresa nel contratto, compreso rappezzi intonaco ammalorato, previa asportazione del vecchio e operazioni conseguenti, insonorizzazione di parete in cartongesso con pannelli specifici, realizzazione di parete in mattoni nel primo bagno del 7 ° piano, compresa intonacatura, realizzazioni di struttura in acciaio per cartongesso per alloggiamento tubazioni impianti idrici, controsoffitti, sottofinestre ecc., demolizione dei muretti in laterizio in cucina e delle pareti di rivestimento della colonna fognante e del pilastro nonché deviazione a soffitto con innesto della medesima nella colonna a servizio del bagno contiguo al ripostiglio e trasporto dei materiali di risulta a piedi dal 6 ° piano, rifacimento fondelli solai mansarda, lavori in cantina, posa di battiscopa compreso i materiali necessari per la posa realizzazione di n. 2 vani porta, portone blindato e porta bagno compresi materiali di finitura e trasporto di materiale di risulta a mano dal 7° piano, trasporto a mano dei materiali di risulta dal settimo piano e sesto piano e relativo trasporto a pubblica discarica, salita di parquet a mano fino al piano 7° smontaggio di telai, porte interne e mostre ed accantonamento delle stesse per riutilizzo, trasporto piastrelle da rivenditore in cantiere …+ risalita a mano delle stesse fino al sesto e settimo piano 78 pacchi, trasporto di controtelai per portoni blindati in cantiere e salita a mano degli stessi fino al sesto e settimo piano, esecuzione di impianto elettrico con materiali forniti dal Committente; … riepilogo ……..  € 19.283,20 - A dedurre 12% sul totale per approssimazioni e incertezze di misura e quantità = € 19.283,20 x 0,12 = € 2.313,98 Totale lavori ### € 16.969,22 + IVA”. (cfr. pagg. da 35 a 41 della ###. 
Le lavorazioni extra contratto sono state confermate anche dal teste ### il quale questo giudicante ritiene sia attendibile, poiché, seppure dipendente della ### S.r.l. fino al 2010, ha precisato di essere stato chiamato da quest'ultima per lavorare alla ristrutturazione per alcuni giorni non ricordando se nell'anno 2016 o 2017 e confermando solo le lavorazioni che ricordava come svolte dall'impresa. Inoltre, a domanda del Giudice di indicare il nominativo di altri dipendenti della “### Costruzioni” che avevano partecipato ai lavori il teste ha risposto: “### e ### e un certo ### di cui non ricorda il cognome.”. (v. dichiarazioni al verbale udienza del 05.07.2021). 
Nello specifico, il teste ### in sede di escussione testimoniale, sul capitolo 45, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. “l'impresa ### ha realizzato, con l'assenso della committenza, i lavori e le forniture di cui ai nn. da 1 a 22 di pag. 31 della Ctu dell'Atp ing. 
Condorelli, di cui si da lettura, in particolare la committente ha fornito la chiave del vano cantina? ha risposto: N. 1) è vero, io ho intonacato il vano cantina e le spallette degli infissi. Non mi ricordo se i metri quadrati erano 55. Ricordo che abbiamo installato dei portoncini blindati e abbiamo fatto anche le rifiniture. N. 2) Ricordo delle opere in cartongesso ma non so chi le ha fatte perché non era di mia competenza. N.3) Non ricordo il numero dei cassonetti. Gli infissi erano già completi di cassonetti e non li ho montati io. Io mi sono occupato delle rifiniture di intonaco intorno ai cassonetti. N. 4) Conferma la fornitura e posa in opera dei telai ma non ricordo con esattezza il numero; N. 5) è vero. Ricordo che sono state eseguite queste lavorazioni. Io mi sono occupato della chiusura delle tracce e con me se ne occupato mastro ### N. 6) Si ricordo che abbiamo salito a mano i telai salendo per le scale perché non ci entravano nell'ascensore. I materiali di risulta li abbiamo scesi con la gru. Non so dove siano stati smaltiti perché non me ne sono occupato io. Non so dove venivano smaltiti e da chi. Io caricavo i secchi che poi venivano caricati sulla gru. N. 7) Ricordo che me ne sono occupato io. Ho rifatto parte del soffitto, intonaco e pittura. N. 8) Non mi sono occupato dell'impianto elettrico. ### l'elettricista che non conosco. 
N. 9) è vero. Abbiamo rifatto l'intonaco del soffitto della mansarda. N. 10) Ricordo i portoncini blindati sono stati trasportati fino all'appartamento dalle scale. Non ricordo se le piastrelle pure. N. 11) Ho già risposto. N. 12) Non ricordo questa fornitura in quanto non me ne sono occupato io. Ripeto mi sono occupato delle rifiniture d'intonaco. N. 13) Si ricordo che i controtelai l'abbiamo portati noi a piedi dalle scale perché non entravano in ascensore. Insieme a me c'era ### e ### N. 14) è vero. N. 15) Si ricordo. n. 16) Ricordo che abbiamo salito tante cose a mano. Non ricordo il parquet. 
Io non ero presente tutti i giorni, ma solo quando venivo contattato dalla “### Costruzioni” N.17) La parete l'ho realizzata io. N. 18) Nulla so perché ripeto non mi sono occupato io del cartongesso. Mi ricordo che è stato fatto non da me. N. 19) Non mi sono occupato di demolizione di colonne e muri all'interno della cucina. Ripeto io ho fatto solo delle parti di intonaco. Non ricordo. N. 20) Ricordo l'istallazione di tre portoncini blindati. Riguardo alla porta del bagno e alla realizzazione dei tre vani porta non ricordo. N. 21) Nulla so perché non mi sono occupato del cartongesso. N. 22) ricordo che è venuto il falegname di cui non ricordo il nome. Ricordo che il falegname ha smontato le porte interne e le ha portate via e poi le ha rimontate. A domanda del Giudice: Non conosco il falegname e ne so dire se è stato chiamato dalla “### Costruzioni” o dalla proprietaria. A domanda dell'Avv. ### risponde: io ho confermato per quello che so e ricordo le forniture/prestazioni che mi sono state lette. Nulla posso dire circa l'assenso della committenza. Io ho fatto le lavorazioni che mi sono state chieste dalla “### Costruzioni”. (cfr. verbale udienza 20.06.2024). 
Gli opponenti sul punto hanno eccepito l'assenza di alcuna pattuizione delle lavorazioni ulteriori e contabilizzate in sede di ### Ebbene, anzitutto, si precisa che per le variazioni sull'appalto, sebbene le parti avessero disposto con la clausola di cui all'art. 8 del contratto di appalto la preventiva autorizzazione per l'esecuzione delle stesse rispetto a quanto previsto nel computo metrico, la stessa non può operare nella fattispecie, poiché non è stato dimostrato che detto computo metrico, seppure citato, sia estato effettivamente redatto e allegato al contratto. 
Invero, è emerso dall'istruttoria svolta che nell'esecuzione dei lavori la ### S.r.l. si è attenuta al preventivo e agli ordini impartiti dalla committenza, poiché alcun computo metrico e capitolato erano stati predisposti dalle parti. 
Inoltre, a ciò va aggiunto che con l'art. 8 -sull'esecuzione di nuovi lavori - le parti hanno invece disposto come di volta in volta sarebbero stati concordati tra le parti e compensati a parte detti lavori, senza, tuttavia, richiedere la c.d. forma scritta. (cfr. all. n. 3 all'atto di opposizione).
Quindi, preliminarmente, si rileva che non vi sia stata alcuna deroga contrattuale alla disciplina del principio di libertà di forma prevista per i lavori extra contratto, anche ai sensi dell'art. 1661 c.c. prevista per le variazioni. 
Pertanto, si ritiene che nei casi in cui l'appaltatore esegue delle opere extra contratto il suo diritto al compenso è riconosciuto dagli artt. 1660 e 1661 c.c., giacché, quando i lavori sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto e sono ordinati dal committente, all'appaltatore spetta il compenso per i maggiori lavori realizzati ex art. 1661 c.c.. 
La Corte di Cassazione in tema di variazioni delle opere appaltate ha precisato che: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122/2021). 
Quindi, in ipotesi di opere eseguite dall'appaltatore extra contratto diventa decisivo accertare se le opere realizzate dall'appaltatrice siano maggiori e diverse rispetto a quelle previste con contratto e se siano state autorizzate ai sensi dell'art. 1659 c.c. o ordinate ex art. 1661 c.c. dal committente oppure ancora autonomamente eseguite dall'appaltatore ex art. 1660 c.c.. 
Nella fattispecie, l'impresa appaltatrice ha provato attraverso presunzioni che le variazioni e i lavori extra contratto siano stati ordinati dalla committenza, ai sensi dell'art. 1661 c.c.. 
Ciò in conformità a quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione secondo cui “la forma dell'ordine dell'appaltante è libera e, dunque, esso può essere dato anche verbalmente, purché sia preciso e determinato. E ciò in osservanza del principio secondo cui l'appaltatore può dimostrare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata sono state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni sono dovute all'iniziativa dell'assuntore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; ### 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021; ### 2, Sentenza n. 19099 del 19/09/2011; ### 2, Sentenza n. 208 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8528 del 28/05/2003; ### 2, Sentenza n. 6398 del 22/04/2003; ### 2, Sentenza 7242 del 28/05/2001; ### 2, Sentenza n. 3040 del 15/03/1995; ### 2, Sentenza n. 7851 del 24/09/1994; ### 2, Sentenza n. 466 del 18/01/1983; ### 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1980; ### 2,
Sentenza n. 3596 del 06/08/1977; ### 3, Sentenza n. 2431 del 14/07/1972; ### 1, Sentenza n. 2358 del 09/07/1968).” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n. 5898/2024). 
Nel caso di specie, l'iniziativa del committente può infatti desumersi dal fatto che mai l'appaltatore avrebbe avuto interesse ad eseguire varianti ai lavori di sua iniziativa in quanto, trattandosi di un contratto di appalto a corpo, non avrebbe potuto richiedere alcun compenso aggiuntivo, come prescritto dall'art. 1659 c.c.. 
A ciò va aggiunto che non risulta in atti né è stato dedotto che i committenti durante l'esecuzione dei lavori abbiano mai lamentato e contestato all'appaltatore l'esecuzione di varianti o lavori extra contratto non richiesti rispetto ai lavori originariamente concordati. 
Trattasi di varianti significative consistite in aumenti o diminuzioni di alcune categorie di lavori nonché in addizioni rispetto ai lavori previsti in contratto. 
I committenti hanno accettato l'opera al termine dei lavori, senza nulla eccepire, per cui deve ritenersi che fossero ben consapevoli, perché da loro richieste, delle variazioni e dei lavori extra contratto eseguite dall'appaltatore. 
Sul quantum, ovvero sulla somma che i committenti sono tenuti a versare per i maggiori lavori svolti dall'impresa appaltatrice, va considerata la quantificazione così come operata dal CTU in sede di ATP pari ad € 16.969,22 oltre IVA al 10%, rientrando le lavorazioni eseguite nelle agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). 
In ultimo, va accolta la domanda di applicazione della clausola penale per ritardata ultimazione dei lavori proposta dagli opponenti, prevista dall'art. 6 del contratto di appalto, secondo cui “l'impresa si impegna a portare a termine i lavori sopraelencati entro e non oltre novanta giorni lavorativi dalla data odierna, salvo imprevisti che dovrebbero sorgere durante l'esecuzione dei lavori. ### è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di ### 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, al netto dell'### che il committente dedurrà a saldo dovuto previa comunicazione scritta all'impresa. Il committente ha diritto, altresì, al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382, c.1, c.c. oltre che alla risoluzione del contratto per inadempimento previa comunicazione scritta all'appaltatore”. 
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti dall'opponente può affermarsi che in data ### siano stati ultimati i lavori dall'impresa, poiché con la comunicazione del 25.07.2016, inoltrata dal direttore dei lavori a mezzo e-mail avente come oggetto “chiusura lavori” era stato comunicato che visto lo stato dei lavori eseguiti presso l'unità immobiliare ad uso esclusivamente residenziale, via F. ### - ### la pratica urbanistica a firma dello stesso, depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di ### -###, avrebbe dovuto essere burocraticamente chiusa a fine lavori nonché con la medesima erano stato chiesto il pagamento delle spettanze professionali (cfr. all. n. 8 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). 
Da ciò ne discende che la ### S.r.l. dalla data di inizio lavori, fissata nel contratto nella data di stipula dello stesso, ovvero il ### al 25.07.2016 ha compiuto un ritardo nell'ultimazione degli stessi pari a giorni 19 per un importo dovuto nei confronti degli opponenti di € 1.900,00. 
In conclusione, per le ragioni sinora esposte, applicati i principi giurisprudenziali via via richiamati, si dichiara l'inesatto adempimento della ### S.r.l. e del direttore dei lavori ### e, per l'effetto, si condannano al risarcimento, ognuno nel limite delle percentuali indicate dal CTU per i vizi inerenti alle singole lavorazioni eseguite, complessivamente quantificato in € 17.450,00 oltre IVA al 10%. 
Altresì, si dichiara l'inadempimento di ### e ### in qualità come in atti, relativo nel pagamento delle opere extra contratto eseguite in loro favore dalla ### S.r.l. per € 16.969,22 + IVA con applicazione dell'iva al 10%. 
Quanto agli interessi dovuti sulla somma di € 16.969,22 oltre ### si ritiene che siano dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. Infatti, la parte che, ai sensi dell'art. 1460 c.c. si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato, 14926/2010). 
Poiché nella fattispecie parte opponente ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere realizzate, questa non può considerarsi in mora, se non dal momento dell'accertamento giudiziale del debito. 
Sulla somma di € 17.450,00 oltre IVA per l'eliminazione dei vizi sulle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, poiché derivante da un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce secondo la giurisprudenza di legittimità un debito, non di valuta, ma di valore, deve riconoscersi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 1627/2022). 
Sebbene parte attrice non abbia espressamente domandato il riconoscimento di queste voci deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato sul punto che: “…secondo un orientamento di questa Corte, nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (v. Cass., n. 1111/20; n. 18564718). Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni.”. (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 5317/2022).
Pertanto, sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per l'eliminazione dei vizi riscontrati pari ad € 17.450,00 oltre ### trattandosi di debito di valore decorreranno gli interessi compensativi al tasso legale dal 25.07.2016 (momento di chiusura dei lavori) ad oggi con la rivalutazione anno per anno in base agli indici istat e poi gli interessi moratori sempre al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. 
Ciò posto, occorre pronunciarsi, infine, sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'abitazione proposta da ### e ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### Tale ultima domanda risarcitoria è infondata e viene respinta, poiché il mancato pacifico godimento dell'immobile è stato genericamente allegato dagli opponenti e non è stato comunque dimostrato che questi ultimi, in concreto, non abbiano utilizzato l'immobile a causa dei vizi accertati e delle infiltrazioni. 
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, perché allegata senza alcun supporto probatorio atto a dimostrare il pregiudizio subito e le conseguenze patologiche contestate. 
Quanto al pagamento delle spese di ### considerato che è stata accertata sia l'esistenza di vizi alle opere realizzate e sia l'esecuzione di lavori extra contratto, che ha determinato una riduzione sul quantum dovuto dagli opponenti alla ### S.r.l., si ritiene equo porle a carico di ### e ### in solido fra loro, e ### s.r.l. nella misura del 50% pro parte per le spese di ATP come liquidate in atti; mentre quelle della CTU espletata nel presente giudizio vengono poste a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno. 
In punto di spese di lite, si osserva che, con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Inoltre, in ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). 
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accoglie l'opposizione proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale il ### che viene revocato; - dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato il ### per l'inesatto adempimento della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore; - dichiara l'avvenuta esecuzione di lavori non previsti nel contratto di appalto da parte della ### s.r.l. in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### - dichiara l'inadempimento di ### in ordine all'incarico di direttore dei lavori nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, in via solidale con ### ciascuno nelle percentuali indicate nella ### al risarcimento dei danni per i vizi sulle lavorazioni eseguite nell'immobile sito in #### 88, in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### quantificati complessivamente in € 17.450,00 + IVA al 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva; - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 1.900,00 nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo; - condanna ### e ### in qualità di eredi di ### al pagamento nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, dei lavori extra contratto pari ad € 16.969,22 + iva al 10%, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; - rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per mancato godimento dell'immobile proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### - pone le spese di CTU del procedimento di ### come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, e della ### s.r.l. nella misura del 50% pro-parte; - pone le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  ### lì 25 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 6259/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

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