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Tribunale di Padova, Sentenza n. 574/2026 del 01-04-2026

... respiratorio riconducibile ad una alterazione e indebolimento iatrogeno delle cartilagini triangolari causa della riduzione funzionale attuale della valvola nasale interna. Si tratta quindi di una componente di danno estetico che va oltre l'esito cicatriziale con avvallamento al lato sinistro della piramide nasale. In ordine al disturbo ventilatorio rilevato, le considerazioni espresse dai CTU (ndr ### relativamente alla sintomatologia allergica riferita dal periziato e comportante ricorrenti ostruzioni nasali non appaiono condivisibili vista la monolateralità del quadro anatomico post chirurgico ed anzi, ancor più in presenza della suddetta ricorrente sintomatologia allergica, la iatrogena riduzione funzionale attuale della valvola nasale interna renderebbe ancor più manifesta la ostruzione nasale in occasione di manifestazione allergica” (cfr. pag. 25 CTU depositata in sede ###. Peraltro, il sig. ### soltanto inizialmente (nelle prime settimane) si è ritenuto soddisfatto del risultato estetico ottenuto, non anche successivamente, a seguito dell'evoluzione negativa del post-operatorio, con discesa della punta del naso, tanto da contattare nuovamente il chirurgo. In ambito di chirurgia (leggi tutto)...

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causa n. 5605/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Elisa Rubbis

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3298/2026 del 27-02-2026

... nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento iatrogeno, sulla base dei medesimi fatti oggetto del giudizio civile risarcitorio, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.” ( Cass. n 26811/22). Nel caso in esame, passata in giudicato la sentenza in data ### la ### 1 ha invitato il Tribunale a volerne tenere conto in sede di note ex art. 190 cpc. Ora, sotto il profilo sostanziale, essendo unico il fatto dannoso imputabile a tutti i condebitori (struttura sanitaria e personale medico ausiliario) e risultando il “fatto” colpevole dei medici elemento costitutivo, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della responsabilità della struttura stessa, il giudicato che escluda l'“illecito colpevole” degli ausiliari potrà essere opposto, per escludere la propria responsabilità civile, dal condebitore-struttura sanitaria (leggi tutto)...

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causa n. 21255/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Claudia Colicchio

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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 480/2026 del 11-03-2026

... relazione c.t.u.). 8.7. - Quanto all'ammontare del danno biologico, va anzitutto ricordato che laddove un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, come nel caso in esame, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come ### 16 di 26 percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (cfr. Cass. 6341/2014). La differenza, pertanto, va compiuta non sul grado di invalidità permanente, ma sui valori monetari, risultando necessario, dapprima, liquidare il danno biologico complessivo patito dal ricorrente; quindi, liquidare il danno biologico che sarebbe residuato in assenza della condotta inadempiente della struttura sanitaria convenuta; la differenza costituisce il danno iatrogeno residuato in (leggi tutto)...

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causa n. 3062/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Spitaleri

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3160/2026 del 25-02-2026

... liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo nella CTU - e, quindi, considerata pari al 5% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 27% l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente secondo i comuni (leggi tutto)...

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causa n. 15479/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Fabio Lombardo

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1386/2025 del 20-12-2025

... la genericità della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, nonché la duplicazione della voce del danno esistenziale richiesta dal coniuge e dai figli. Quanto al danno patrimoniale da spese funebri le stesse sono risarcibili solo in caso di prova dell'effettivo esborso, gravante su chi le richiede. Ha dedotto la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria. La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con la disposta CTU ed all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con sentenza n. 1170/2019 dell'8.10.2019 il giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea, riconoscendo a titolo di danno patrimoniale in favore del coniuge della defunta la somma di € 130.018,00, del figlio ### l'importo di € 49.841,00 e del figlio ### la somma di € 55.053,00 oltre ad interessi ed ha rigettato la richiesta di risarcimento delle spese funebri. Ha anche riconosciuto il danno non patrimoniale in favore di tutti gli attori iure proprio e rigettato la domanda di danno non patrimoniale iure hereditatis. Ha accolto la domanda di rivalsa avanzata dall'azienda sanitaria provinciale di ### nei confronti dei medici; ha (leggi tutto)...

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causa n. 2335/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ferriero Silvana, Dattilo Alessia

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