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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10811/2025 del 21-11-2025

... all'accertamento del nesso causale che alla quantificazione del danno, vanno condivise e poste a fondamento della presente decisione. Ciò posto, si procederà alla liquidazione del danno non patrimoniale nella misura del 23%, con un'invalidità temporanea totale di 70 giorni ed un'invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%. Ciò chiarito, per la componente meramente biologica del danno vanno certamente applicate le tabelle di ### nella recente formulazione 2024. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 23% (ventitré percento), questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso (2 mesi circa), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità, per il danno biologico residuato in capo a ### nella somma di € 133.295 comprensivo della componente morale (da riconoscersi in considerazioni della tenera età del minore e del ragionevole stato di ansia e patema connesso alla necessità di controlli e sostituzione valvola. integrazione di consulenza tecnica) a titolo di danno biologico permanente, oltre € 7.770,00 per il danno biologico temporaneo, per (leggi tutto)...

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causa n. 16607/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lo Bianco Fiammetta

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 613/2026 del 10-03-2026

... lamentava la mancata applicazione, nella liquidazione del danno, dei parametri indicati nelle tabelle di ### pur essendone stata espressamente denunciata la violazione in sede di impugnazione. La Corte rileva che la Corte d'Appello, pur accogliendo la doglianza relativa all'erronea quantificazione dei danni operata dal Tribunale, ha poi immotivatamente riconosciuto agli appellanti una somma considerevolmente inferiore rispetto al minimo tabellare previsto dall'osservatorio milanese per tale tipo di danno. Richiama il principio secondo cui il giudice è tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione, risultando, di converso, irrilevante che, dopo la delibazione, ma prima del deposito della sentenza, sia stata diffusa una versione aggiornata della tabella, e ribadisce che "ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro (leggi tutto)...

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causa n. 520/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gerardo Lupo, Onofrio Maria Laudadio

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1151/2026 del 24-02-2026

... che si assume danneggiata è onerata della prova del danno, sia sotto il profilo del danno/evento (ovvero la lesione dell'interesse tutelato) sia del danno conseguenza (Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 7713 del 07/06/2000). Nel caso di specie, l'attore allega la sussistenza del danno biologico, quale lesione della propria integrità psico fisica, del danno morale, come sofferenza soggettiva patita quale conseguenza degli illeciti commessi, nonché della riduzione della capacità lavorativa. Per quanto concerne il danno biologico, ovvero il danno strettamente attinente al pregiudizio alla integrità psico fisica dell'attore, può farsi riferimento alla consulenza medico legale versata in atti, redatta dal dott. ### logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono ragioni per discostarsene, dalla quale emerge che, in conseguenza dei fatti di reato accertati in sede penale, il ### “ha subito un danno psichico, etichettabile come ### dell'adattamento con umore depresso di grado lieve le cui ripercussioni si accompagnano e seguono il decorso della patologia e si caratterizzano per lievi riflessi negativi sul piano relazione-dinamico ed esistenziale”. 2.1 Per quanto concerne (leggi tutto)...

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causa n. 1500/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Diana Maccario, Sonia Ruggiero

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 430/2026 del 25-02-2026

... non immediata della vittima, nelle tre tipologie del danno biologico cd. “terminale”, del danno morale cd. “catastrofale” (su cui v. infra) e del danno tanatologico da perdita del bene vita, affermando la non risarcibilità del danno da ultimo indicato, siccome espunto dall'ambito delle voci risarcitorie passibili di ristoro proprio dalle sezioni unite della Corte sull'assunto che se il decesso si verifica nell'immediatezza dell'accadimento lesivo, non vi può essere risarcimento iure hereditatis per la elementare ragione, logica prima che giuridica, della fisica mancanza di un soggetto dotato di capacità giuridica il quale sia, per ciò stesso, idoneo ad attrarre nel proprio patrimonio una qualsiasi posta attiva, ivi compresa quella costituita dal diritto al risarcimento del danno scaturente dalla perdita della vita (v. Cass. civ. n. 22451/17). Passando ora allo scrutinio delle ulteriori poste astrattamente risarcibili iure hereditatis, vengono in considerazione le categorie poc'anzi citate del danno biologico cd. “terminale” e del danno morale cd. “catastrofale”. Sempre alla luce dell'impostazione avallata dalla sopra richiamata giurisprudenza, il danno biologico (leggi tutto)...

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causa n. 2218/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Valerio, Gianluca Morabito

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3752/2025 del 03-10-2025

... hereditario, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale nonché del danno da perdita di chances di sopravvivenza. Quanto al “danno da perdita di chance di sopravvivenza”, appare opportuno precisare quanto segue. Il “danno da perdita di chance” è una tipologia di danno distinta e alternativa rispetto al danno biologico o al danno da morte del paziente. Le due tipologie di danno si distinguono in base alla consistenza della prova del nesso di causa tra la condotta medica (commissiva od omissiva) e il danno da morte del paziente. Ove si vi sia la prova che con certezza o con ragionevole probabilità l'atto medico ha causato la morte del paziente, poiché la diversa condotta (che avrebbe dovuto diligentemente tenere, secondo la scienza medica) ne avrebbe consentito la guarigione, o avrebbe procrastinato la morte, l'evento di danno imputabile sarà la perdita della vita, o la perdita anticipata della vita (causata dalla sua condotta colpevole) e il medico sarà chiamato a risarcire interamente le conseguenze dannose dell'evento (c.d. danni-conseguenza) concretamente accertate, sia quelle patite dal paziente e trasmesse iure hereditatis (il c.d. “danno biologico (leggi tutto)...

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causa n. 1597/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferreri Cinzia

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