... poi hanno evidenziato come «la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).» e «A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sè (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019).».
In buona sostanza, afferma la Suprema Corte di ### «### se un'espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell'onore e della reputazione altrui costituisce un accertamento in fatto da svolgersi tenendo conto di allegazioni e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale della vittima. La valutazione del danno morale va svolta con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data l'impalpabilità del danno reputazionale.» (Cass. 4005/20 cit.).
Nel caso di specie, ai fini che qui (leggi tutto)...
causa n. 1263/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Paolini, Giuseppe Valerio