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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1834/2026 del 04-02-2026

... essere stati espletati regolarmente. ### eseguito, una rinoplastica, non è qualificabile come tecnicamente complesso o di particolare difficoltà (rel. CTU, pag. 33); - a seguito dell'operazione, si è registrato un miglioramento del difetto relativo al gibbo osteocartilagineo. Tuttavia, permaneva una punta nasale globosa, non riconducibile ad una complicanza operatoria, bensì verosimilmente dovuta ad una errata esecuzione tecnica da parte del chirurgo; - la soluzione per ripristinare un profilo estetico soddisfacente consisterebbe in un intervento correttivo di revisione chirurgica della punta nasale, verosimilmente da associare ad una settoplastica, il cui costo massimo è stato stimato in € 4.000,00 onnicomprensivi, comportando un'inabilità temporanea assoluta di 3 giorni e parziale al 50% per ulteriori 7 giorni (rel. CTU, pag. 35). Sulla base di tali risultanze, il Collegio peritale ha concluso per la configurabilità di un danno biologico permanente nella misura del 3%, suscettibile di completa eliminazione mediante intervento correttivo, sulla determinazione del danno biologico sono altresì convincenti le risposte alle controdeduzioni dei ctp (cfr.ctu pag.25). Quanto al profilo (leggi tutto)...

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causa n. 28264/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Console Francesca

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Tribunale di Padova, Sentenza n. 574/2026 del 01-04-2026

... conseguenze negative dell'intervento errato costituiscono un danno patrimoniale risarcibile. È fondamentale sottolineare come i periti abbiano precisato che anche tale intervento potrà emendare il danno solo parzialmente (“in una misura orientativa non inferiore al 70%”), a riprova della permanenza di un esito invalidante definitivo. Sulle spese mediche future (€ 10.000,00) l'argomento della "indebita duplicazione" è parimenti infondato. ###.TT.UU. hanno accertato la necessità di un terzo, comples- 13 - so, intervento di "rinoplastica secondaria a cielo aperto" per un costo stimato tra € 7.000 e € 10.000. Hanno altresì precisato che tale intervento potrà emendare il danno solo parzialmente, “in una misura orientativa non inferiore al 70%”. Ciò significa che, anche dopo il nuovo intervento, residuerà un danno biologico permanente non eliminabile. La richiesta risarcitoria non è dunque duplicativa, ma mira a ottenere il ristoro integrale del pregiudizio, che si compone del costo dell'intervento necessario a ridurre il danno (danno emergente) e della monetizzazione del danno biologico che residuerà anche dopo tale intervento. Negare il risarcimento delle spese future (leggi tutto)...

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causa n. 5605/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Elisa Rubbis

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 2364/2025 del 06-11-2025

... la dimostrazione dei tre requisiti della colpa, del danno e del nesso di causalità tra l'errore e il danno. Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere probatorio, trovano diretta applicazione i principi dettati dalle S.U. nella nota sentenza n. 13533/2001, nella quale è stabilito che il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento deve dare la prova della fonte del suo diritto. Afferma infatti la Corte di Cassazione (con sentenza, ### III civile, 11.11.2005, n. 22894), che la prova del nesso di causalità tra evento ed azione od omissione del medico sia sempre a carico del danneggiato, anche in materia di responsabilità medica: “La prova del nesso di causalità, tra l'azione o l'omissione e l'evento, è a carico del danneggiato. Tale principio non soffre deroga in materia di responsabilità medica. Anche in questa è a carico del paziente la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, per effetto dell'azione o dell'omissione. Deve escludersi, quindi, che ove si verifichi un evento dannoso sia a carico della struttura ospedaliera la prova contraria che l'evento non è riconducibile (leggi tutto)...

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causa n. 2071/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Munno Alberto

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Giudice di Pace di Messina, Sentenza n. 1494/2025 del 29-10-2025

... liquidabile, in ragione della non rilevante entità del danno biologico, con periodo breve di ricovero ospedaliero, nonché dell'adeguamento dei parametri risarcitori al c.d. punto pesante, nonché in ossequio a quanto statuito dalla sentenza n° 235 del 16/10/14 della Corte Costituzionale. I danni complessivamente suscettibili di risarcimento ammontano, pertanto, a complessivi € 2.489,99, di cui € 2.093,33 per danno biologico ed € 396,66 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal ### Non può riconoscersi alla ricorrente la domanda in ordine alle spese di rinoplastica, atteso che il CTU ha accertato che “(…) al momento del trauma era affetta da una problematica rilevata all'esame tc e sopra descritta da sola idonea a determinare la sintomatologia lamentata ( congestione nasale, difficoltà respiratorie, dolore o pressione facciale, cefalea, riduzione dell'olfatto, secrezioni nasali, epistassi)”, precisando che “In ordine alla diagnosticata deviazione del setto nasale ed affossamento della cartilagine quadrangolare ed alla correlazione con il trauma, occorre precisare che in sede di PS veniva posta diagnosi di trauma contusivo del naso, per il riscontro di algia alla (leggi tutto)...

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causa n. 2625/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Corrado Giardinella

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 4257/2025 del 15-09-2025

... esplicitate le somme incassate dalla convenuta: - rinoplastica del 30.05.2022, saldo competenze di € 1.563,50=; - blefaroplastica superiore del 30.05.2022, saldo competenze di € 733,50=; - rinoplastica del 06.06.2022, saldo competenze di € 1.561,50=; - mastoplastica additiva del 07.06.2022, saldo competenze di € 1.066,50=; - blefaroplastica superiore del 07.06.2022, saldo competenze di € 681,50=; - mastoplastica additiva del 06.07.2022, saldo competenze di € 971,50=; - blefaroplastica superiore del 06.07.2022, saldo competenze di € 731,50=. ###. ### ha poi riferito che, alla fine del luglio 2022, aveva sollecitato alla committente la rimessa dei propri compensi (sia con riferimento ai trattamenti di medicina estetica che agli interventi esterni di chirurgia plastica eseguiti) rivolgendosi al #### senza però ottenere alcun riscontro positivo. In data ### aveva ricevuto la lettera inoltrata via p.e.c. dell'### di ### la quale, scrivendo in nome e per conto di ### S.r.l.s., lo informava che, “a seguito delle incomprensioni sorte tra lui e la clinica, questa non aveva piacere che egli si rivolgesse più alla stessa”, precisandogli che, “per tutte le comunicazioni (leggi tutto)...

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causa n. 932/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tania Vettore

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