... diritti potestat ivi è spesso sottoposto a termini di decadenza oltre che di prescrizione (si pensi, ad esempio, all'art. 2113 c.c., all'art. 8, legge n. 590/65
sul riscatto agrario, agli artt. 38 e 39 legge n. 392/78 in tema di locazione non abitativa, ecc.), o a strumenti processuali sollecitatori (v. l'actio interrogatoria, ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., e gli altri casi cui p rovvede, semp re in mat eria ereditaria, quest'ultima norma, l'art. 1331, cpv. c.c. sul diritto di opzione, gli artt. 285 e 326 c.p.c. sulla notifica della sentenza per decorrenza del termine breve d'impugnazione, ecc.).
Dunque, sarebbe irragionevole, semmai, equiparare la disciplina della prescrizione del diritto potestativo a quella del diritto di credito, ben diversi essendo ne i presupposti e le ricadute applicative.
Né può ritenersi compatibile col diritto d'azione e con i principi del giusto processo una lettura degli artt . 2943, 2945 , terzo comma, c.c., 307 e 310 c.p.c. che in caso di estinzione del giudizio ne azzeri la durata ai fini della prescrizione solo quando l'inattività sia sintomo inequivocabile di disinteresse della parte a far valere il proprio diritto, con possibilità di fornire la relat (leggi tutto)...