... limitatamente all'ingiunta ### s.n.c., confermando il decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima. Accolse, invece, l'opposizione con riguardo all'### s.n.c., a ###### e ### revocando il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, sul presupposto del difetto, da parte di questi ultimi, della titolarità passiva del rapporto dedotto in lite. Rigettò la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, volta ad ottenere la condanna del ### al pagamento di euro 90.284,80 a titolo di penale. Compensò integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
La decisione del primo giudice, per quel che ancora rileva, si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) La pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto contrattuale alla disciplina generale delle obbligazioni, dovendosi escludere la responsabilità del debitore qualora questi dimostri che l'inadempimento o il ritardo siano derivati da causa a lui non imputabile, essendo la clausola penale necessariamente connessa a un inadempimento colpevole. Nel caso di specie, l'opposto ha assolto l'onere probatorio gravante su di lui, fornendo elementi idonei a dimostrare la non imputabilità del ritardo, mentre gli opponenti (leggi tutto)...
causa n. 4303/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Forgillo Eugenio, Maria Di Lorenzo