... (ossia la presentazione, nel 2003, di un ricorso di danno temuto da parte dei ### esitato nell'esclusione della responsabilità del ricorrente e nell 'autorizzazione dei proponenti all'esecuzione dei lavori ne cessari, senza che quest i vi prov vedessero; nell'obbl igo, assunto dalla società ### s.a.s., di provvedere alla manutenzione degli scarichi pluviali, con conseg uente esclusione di responsabilit à del ricorrente; nella 11
prescrizione quinquennale del risarcimento d el danno; nella rilevanza dell'art. 1130 c.c. e nella necessità di ripartire le spese ex art. 1126 c.c.)
non fossero state dedotte in primo grado, con conseguente loro tardività.
Ad avvi so del ricorrente, i giudici non av evano considerato che, nella pendenza del giudizi o di primo g rado, era stato proposto ricors o per denuncia di nuova opera, all'esito del quale era stato ordinato al ricorrente di permettere l'accesso alla propria unità immobiliare, onde consentire alle controparti di porre rimedio, s icché il Tr ibunale aveva escluso l a responsabilità del ricorrente, imponendo alle sue controparti di procedere a loro spese, senza che questi vi provvedessero, e che, in primo grado, era stata depositata una (leggi tutto)...