... infine, alla domanda volta ad ottenere il pagamento del deposito cauzionale restituito dall'istante sull'erroneo presupposto che il relativo importo fosse stato incassato, non essendo in realtà, mai stato riscosso l'assegno bancario in atti descritto da parte della proprietà, occorre chiarire che si tratta di domanda inaccoglibile, in quanto l'assegno in questione risulta emesso da altra società, la s.g.m., soggetto che ha avuto in precedenza la disponibilità del locale, e rispetto alla quale l'odierna resistente, non subentrata nella relativa posizione contrattuale, deve ritenersi estranea.
Deve, quindi, ribadirsi che il mancato incasso, testimoniato pure dal teste escusso nell'interesse di parte ricorrente, non può inficiare la pregiudiziale esclusione della utilizzabilità del titolo nel presente giudizio, in conseguenza della diversità del soggetto giuridico cui è riferibile l'assegno.
Spetta, invece, alla parte ricorrente la somma di euro 2.833,00 a titolo di canone di locazione relativo al mese di maggio 2014, pure pacificamente non corrisposto dalla resistente, che ne ha preteso inammissibilmente la compensazione con quanto versato a titolo di deposito cauzionale.
Ogni altro (leggi tutto)...
causa n. 14927/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Germana Maffei