... terzi, si evidenzia che per concorrere nel reato di diffamazione aggravata per un messaggio diffamatorio di altri la mera condivisione di un post di ### non costituisce un comportamento materialmente apprezzabile in tal senso. (Cass. Civ. n. 3981/2016).
In questi termini, con riferimento ai post in questione, non è possibile individuare alcun elemento di illiceità che renda censurabile la loro condivisione.
Sul risarcimento del danno ### allora, alle conseguenze di carattere risarcitorio, il relazione alla sola posizione di ### va osservato come “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (così, di recente, Cass. civ. sez. VI, 31.03.2021, n. 8861).
La (leggi tutto)...
causa n. 694/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenia Di Bella